La l. numero 148/11 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo , sulla spending review e sulla riorganizzazione dei Tribunali, impone, per le Regioni con popolazioni sino a 2 milioni di abitanti, un numero massimo di Consiglieri pari a 30 e di Assessori pari a 6. La Calabria, pur attuando i dovuti tagli, non ha rispettato questi parametri, perciò la relativa delibera legislativa statutaria è stata dichiarata incostituzionale.
È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale numero 35, depositata il 6 marzo 2014, relativamente alla questione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, numero 25 Statuto della Regione Calabria», definitivamente approvata nel marzo 2013. Il caso. La PCM l’ha impugnata perché «in contrasto, rispettivamente, con le lettere a e b del comma 1 dell’articolo 14 d.l. numero 138/2011, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge numero 148/2011, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3,» e 127 Cost Infatti, nell’adeguarsi a queste norme, non ne ha rispettato i parametri stabilendo un numero di Consiglieri e di Assessori pari a 40 ed 8, anziché 30 e 6 la legge, infatti, impone il rapporto matematico di un Assessore ogni 5 Consiglieri. L’ articolo 14 L. numero 148/11 fissa un principio di coordinamento della finanza pubblica inderogabile. Ergo «non vìola gli articolo 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati». In particolare, la norma statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti nonché tra abitanti, consiglieri e assessori , mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati» C. Cost., sent. numero 23/14, ordd. 31 e 258/13 . Si vogliono evitare marcati squilibri nel rapporto elettori-eletti ed elettori assessori in ossequio all’articolo 123 Cost., secondo cui «forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento debbono essere in armonia con la Costituzione» ed all’articolo 51 Cost. che «subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” non elettivi » C. Cost., numero 198/12 . Dato che, secondo i rilievi dell’Istat, in forza dell’ultimo censimento, ha una popolazione inferiore ai 2 milioni di abitanti doveva rispettare il suddetto numero non è quindi sufficiente che sia rispettato il rapporto matematico imposto dalla norma in esame, perché deve essere osservato tassativamente anche il limite massimo indicato da essa, essendo solo possibile sancire un numero inferiore allo stesso. Conclusioni. «Le disposizioni censurate, dunque, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal citato articolo 14 del d.l. numero 138 del 2011, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3, Cost.» e sono, perciò, incostituzionali. Sono state ritenute inammissibili le censure sulla presunta violazione dell’articolo 127 Cost., perché non sono state adeguatamente motivate.
Corte Costituzionale, sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, numero 35 Presidente Silvestri – Redattore Cassese Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, numero 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione numero 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione numero 279 del 18 marzo 2013, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al numero 58 del registro ricorsi 2013. Visto l’atto di intervento, fuori termine, del Consiglio regionale della Calabria udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese udito l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013 reg. ric. numero 58 del 2013 , e depositato in cancelleria il 24 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, numero 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione numero 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione numero 279 del 18 marzo 2013, per violazione dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione all’articolo 14, comma 1, lettere a e b , del decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo , convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, numero 148, e dell’articolo 127 Cost. 2.– La delibera legislativa statutaria impugnata, composta da tre articoli, apporta modifiche, rispettivamente, al comma 1 dell’articolo 15 e al comma 3 dell’articolo 35 dello statuto regionale, prevedendo la riduzione da «50» a «40» del numero dei componenti del Consiglio regionale articolo 1 e stabilendo che «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente» articolo 2 . L’articolo 3 dispone che «La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria». 3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che gli articolo 1 e 2 della delibera legislativa statutaria impugnata siano in contrasto, rispettivamente, con le lettere a e b del comma 1 dell’articolo 14 del d.l. numero 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge numero 148 del 2011, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni statali stabiliscono che le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti a determinati parametri, in particolare prevedendo che «a [] il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a [] 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti []. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero b [] il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall’ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la Regione Calabria risulterebbe avere 1.958.418 abitanti. Di conseguenza, la Regione, sulla base delle citate disposizioni statali, dovrebbe, in primo luogo, prevedere un numero massimo di 30 consiglieri regionali, anziché di 40 come stabilito invece dalla disposizione impugnata articolo 1 in secondo luogo, dovrebbe definire un numero di assessori regionali pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, che andrebbe parametrato al numero 30, ottenendo quindi la cifra di 6 anziché di 8, come invece stabilito dalla norma censurata articolo 2 . 4.– La Regione Calabria non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 e iscritto al numero 58 del registro ricorsi 2013, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, numero 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione numero 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione numero 279 del 18 marzo 2013. La delibera legislativa statutaria impugnata riguarda la disciplina del numero dei consiglieri e degli assessori regionali. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, gli articolo 1 e 2 della delibera legislativa statutaria sarebbero in contrasto, rispettivamente, con le lettere a e b dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo , convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, numero 148, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le norme impugnate violerebbero, inoltre, l’articolo 127 Cost. 2.– In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità delle censure riferite all’articolo 127 Cost. per carenza assoluta di motivazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale da ultimo, sentenze numero 255 e numero 46 del 2013 . 3.– Nel merito, le questioni sono fondate. 3.1.– L’art 14, comma 1, del d.l. numero 138 del 2011 stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali al fine del contenimento della spesa pubblica, disponendo che le Regioni adeguano, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri. Tale disposizione, come già rilevato da questa Corte, detta un principio di coordinamento della finanza pubblica sentenze numero 23 del 2014, numero 198 del 2012 ordinanze numero 258 e numero 31 del 2013 e «non vìola gli articolo 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati» sentenza numero 198 del 2012 . In particolare, la norma statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti nonché tra abitanti, consiglieri e assessori , mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti e in quello elettori-assessori i seggi nel Consiglio e nella Giunta sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori e quello di scelta degli assessori risulta diversamente ponderato da Regione a Regione» sentenza numero 198 del 2012 . Inoltre, «[] il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori questi ultimi nominati [] sia perché, in base all’articolo 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l’articolo 51 Cost. subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” non elettivi » sentenza numero 198 del 2012 . 3.2.– L’articolo 14, comma 1, del d.l. numero 138 del 2011 stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali non deve essere superiore a 30 lettera a , mentre il numero degli assessori regionali non deve essere superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale lettera b , quindi a 6. Considerato che, secondo le rilevazioni ISTAT nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria è stata inferiore a due milioni di abitanti, l’articolo 1 della delibera legislativa statutaria impugnata è in contrasto con la lettera a del comma 1 del citato articolo 14, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30» il successivo articolo 2 è in contrasto con la lettera b del medesimo comma 1, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». Le disposizioni censurate, dunque, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal citato articolo 14 del d.l. numero 138 del 2011, con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, Cost. Per Questi Motivi la Corte Costituzionale 1 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, numero 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione numero 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione numero 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30» 2 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei» 3 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, promossa, in riferimento all’articolo 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.