Offerta di obbligazioni: nessun potere di veto per Consob

Codacons cerca di difendere i consumatori che avevano acquistato i bonds argentini, ma per il Giudice amministrativo Consob ha agito correttamente. E quindi non è possibile contestare all’organismo di vigilanza un mancato controllo sulla trasparenza dei contenuti dell’operazione di scambio delle obbligazioni in possesso dei risparmiatori italiani.

In sostanza, Consob non è venuta meno agli obblighi sulla stessa incombenti in base agli artt. 5 e 102, d.lgs. n. 58/1998. Il caso. Il Collegio, con la sentenza n. 222 depositata il 17 gennaio 2014, ha ritenuto che il giudice di primo grado ha correttamente delineato il contenuto delle attribuzioni devolute dalla legge alla Consob in subjecta materia, nel senso che l’Autorità di vigilanza ha correttamente esercitato i suoi poteri, a garanzia della completezza informativa e della trasparenza dell’operazione finanziaria proposta ai sottoscrittori di bonds argentini. Ai sensi del citato art. 5 TUF, la vigilanza sulle attività degli intermediari ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario in tale quadro, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti . Investitori da tutelare. E’ ben vero, quindi, che nel perseguimento dell’interesse pubblico di garantire come prevede l'art. 91 TUF , la tutela degli investitori nonché l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, la Consob sia tenuta ad esercitare un controllo sul prospetto di offerta, la cui finalità -come correttamente rilevato dal giudice di primo grado risiede essenzialmente nell'esigenza di compensare le asimmetrie informative che notoriamente connotano questo tipo di rapporti tra gli intermediari finanziari ed il pubblico dei risparmiatori. Tuttavia, poiché le proposte di acquisto e di scambio di prodotti finanziari possono essere liberamente adottate dai soggetti interessati, non necessitando di un previo provvedimento abilitativo da parte di Consob, le attribuzioni dell’autorità di vigilanza devono intendersi limitate alla possibilità di richiedere un onere di chiarezza informativa in capo all'emittente che intenda effettuare operazioni di tal genere, come dimostrato dal fatto che, ai sensi del riportato art. 102, è possibile prescrivere all'interessato di fornire informazioni integrative” e di pubblicare il documento d'offerta secondo specifiche modalità”. La valutazione che l’Autorità deve compiere, in sostanza in base alla legge, riguarda essenzialmente la completezza e comprensibilità dell’offerta, la quale deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto, con la conseguenza che esula dal potere di controllo dell’organo di vigilanza la verifica della convenienza dell’operazione di sottoscrizione da parte del risparmiatore in rapporto all’analisi dei rischi specifichi che la stessa presenta, stante la normale aleatorietà delle operazioni di investimento a cominciare da quella iniziale che ha spinto una parte dei risparmiatori italiani a sottoscrivere i bonds argentini, con la contestuale assunzione di un rischio Paese” compensata da un saggio di remuneratività sul capitale investito particolarmente attraente rispetto al livello medio dei tassi di interesse rinvenibili sul mercato obbligazionario . In pratica, a giudizio della Sezione, Consob non si è sottratta, nel caso di specie, al corretto esercizio dei suoi poteri. La fase di verifica. Anzitutto, nell’ambito del procedimento istruttorio che ha preceduto l’adozione del conclusivo atto autorizzatorio, l’Autorità di vigilanza ha più volte compiuto atti funzionali a rendere maggiormente chiara e trasparente l’operazione proposta dall’offerente. In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta agli atti del giudizio come Consob abbia richiesto l’inserimento di un apposito paragrafo introduttivo, denominato Premesse e sintesi dell’operazione”, recante elementi informativi sulla struttura dell’OPS, sulle nuove obbligazioni emesse in scambio, sulle alternative a disposizione degli aderenti, nonché un riepilogo delle procedure di adesione con evidenza degli adempimenti e delle responsabilità a carico degli offerenti. Inoltre, con determinazione del 30 dicembre 2004, l’Autorità di controllo autorizzava la pubblicazione del predetto documento informativo subordinandolo all’inserimento di ulteriori precisazioni, quali l’aggiunta, nel paragrafo Appendici”, di tabelle concernenti le scale di rating elaborate da società quali Standard & amp Poors’, Moody’s Investor Services e Fitch nonché l’inserimento delle relazioni di rating paese”, rilasciate dalle predette società. Tra l'altro, sempre a proposito del corretto esercizio dei poteri di controllo rimessi all’organo di vigilanza, quest'ultimo ha richiesto che, ove le Autorità di altri Paesi competenti ad approvare i documenti di offerta avessero successivamente richiesto integrazioni o modifiche ai documenti già pubblicati, siffatte sopravvenienze avrebbero dovuto essere rappresentate, a cura dell’offerente, alla stessa Consob ai fini della corrispondente pubblicazione anche in Italia di tali modifiche o integrazioni. Ed in tal senso, anche successivamente alla pubblicazione del documento di offerta avvenuta il 9 gennaio 2005 , Consob ha, per due volte, sollecitato l’offerente a procedere all’integrazione del documento stesso cfr. note del 19 gennaio e dell’11 febbraio 2005 , al fine di consentire l’illustrazione di dati successivamente resisi disponibili e di fatti sopravvenuti giustificanti l’aggiornamento delle informazioni inizialmente rese note. In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, sono pienamente condivisibili le conclusioni tratte dal giudicante di primo grado in ordine al non illegittimo esercizio, nello specifico, delle attribuzioni in titolarità dell’Autorità di vigilanza per come desumibili dal d.lgs. n. 58 del 1998 e tanto, tenuto conto vieppiù della insussistenza in capo a Consob di un potere di sindacare nel merito la convenienza dell’operazione e della effettiva latitudine delle sue prerogative, da intendersi limitata al controllo della rispondenza formale del documento di offerta agli schemi contenuti negli allegati al Regolamento Emittenti e, da ultimo, della inesistenza nel caso in esame di indicazioni, ritraibili dal prospetto informativo, a contenuto falso o comunque fuorviante della libera determinazione degli aderenti. In altri termini, non rientra nei poteri dell’Autorità di vigilanza delibare le effettive capacità patrimoniali e finanziare dello Stato argentino per verificare la congruità dell’offerta di scambio ovvero che è addirittura nei suoi poteri mettere in guardia il risparmiatore sulla presunta scarsa convenienza dell’adesione all’OPS, a fronte di altre strade percorribili per i titolari di bonds quale quella di intraprendere azioni legali a tutela delle proprie ragioni contro lo Stato estero e contro gli intermediari italiani dei titoli obbligazionari .

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17 dicembre 2013 17 gennaio 2014, numero 222 Presidente Caracciolo – Estensore Scanderberg Fatto e diritto 1. Il Codacons Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale 4 marzo 2009 numero 2256 che ha in parte dichiarato irricevibile ed in parte ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante unitamente, in primo grado, ad altre associazioni di tutela dei consumatori per l’annullamento del prospetto informativo dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dalla Repubblica Argentina avente ad oggetto, in particolare, le obbligazioni emesse dalla stessa Repubblica per un ammontare complessivo in linea capitale non rimborsato pari a circa 79,7 miliardi di dollari al 31 dicembre 2001 nonché l’autorizzazione rilasciata da Consob ai fini della pubblicazione del suddetto prospetto informativo . L’appellante lamenta la erroneità della gravata sentenza e ne invoca la riforma sul rilievo della fondatezza delle reiterate censure di illegittimità rivolte avverso i contenuti del predetto prospetto informativo nonché dell’autorizzazione accordata da Consob alla pubblicazione dell’offerta pubblica di scambio delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. In particolare, l’appellante torna a prospettare in questo grado di giudizio la violazione dei doveri di controllo e vigilanza da parte di Consob, sul rilievo che il prospetto informativo dell’operazione non contenesse informazioni assolutamente necessarie per una effettiva tutela dei risparmiatori, risultando per altro verso inficiato dalla presenza di numerose clausole a contenuto vessatorio per gli aderenti. Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per la condanna di Consob al risarcimento, anche in via equitativa, di tutti i danni subiti dai risparmiatori in relazione alla operazione di offerta pubblica di scambio della Repubblica di Argentina illegittimamente autorizzata. Si è costituita in giudizio la Consob per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. Anche la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si è costituita in resistenza ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma del capo della impugnata sentenza che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite di primo grado. Si sono altresì costituite la Repubblica Argentina e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere all’appello e per chiederne la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza nel merito del ricorso. All’udienza del 17 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 2. L’appello è infondato e va respinto. Come premesso in fatto, la causa riguarda la legittimità del provvedimento col quale Consob ha approvato e autorizzato, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , la pubblicazione del prospetto informativo dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dalla Repubblica Argentina, avente ad oggetto le obbligazioni in sofferenza” della stessa Repubblica Argentina per un ammontare in linea capitale non rimborsato complessivo parti a circa 79,7 miliardi di dollari al 31 dicembre 2001. La predetta offerta di scambio, articolata in distinte categorie di obbligazioni denominate Par, Quasi-par e Discount , a seconda del termine di scadenza dei nuovi titoli obbligazionari e del saggio di interesse offerto, risultava rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari di obbligazioni argentine esistenti in Italia analoghe offerte pubbliche sono state tuttavia proposte anche in altri Paesi. 3. Nell’impugnata sentenza, il Tar ha preliminarmente delimitato il thema decidendum alle sole questioni ammissibili a sindacato giurisdizionale di legittimità, pervenendo quindi alla reiezione del ricorso sul rilievo, da un lato, della tardività delle censure dedotte a mezzo dei motivi aggiunti di primo grado e, nel merito, dell’infondatezza dei restanti motivi di doglianza incentrati sulla delibera Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo alla proposta offerta di scambio dei titoli obbligazionari argentini. 4. Con il primo motivo d’appello, l’appellante Codacons torna a evidenziare il contenuto poco trasparente della proposta di ristrutturazione del debito proposta dal Governo argentino a mezzo della OPS in esame che, tra l’altro, non garantiva ai risparmiatori la certezza del conseguimento del titolo scelto, non rispettava le effettive capacità di rimborso del Paese che mostrava dati economici positivi. In particolare, l’appellante lamenta che non si sarebbe tenuto conto, da parte di Consob e dello stesso Tar che ha ritenuto legittima, sotto i dedotti profili di censura, l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo , quanto rilevato da organismi internazionali quali l’Insititute of International finance ed il Global Committee of Argentina Bondholders riguardo alle effettive capacità economiche dello Stato argentino, ben superiori a quelle sottese alla proposta di scambio dei titoli obbligazionari in possesso ai risparmiatori italiani in particolare, secondo gli studi del Comitato internazionale per la tutela dei creditori argentini, l’Argentina sarebbe stata in grado di rimborsare il 55% del suo debito rispetto al 33% proposto . Sempre nell’ambito del primo motivo, il Codacons deduce che la Consob non abbia congruamente valutato i profili di rischio che l’operazione, avente un elevato grado di aleatorietà, comportava per il risparmiatore, il quale non sarebbe stato sufficientemente informato sulle conseguenze di una scelta eventualmente diversa da quella di mera adesione alla offerta pubblica di scambio i tratti di estrema aleatorietà dell’operazione, nella prospettazione dell’appellante, risultavano ben evidenti, tra l’altro, in relazione al fatto che a ciascun titolo era agganciato uno strumento finanziario denominato titolo Pil” con scadenza 2035, il quale prevedeva pagamenti in sola linea interessi calcolati sulla differenza, se positiva, tra gli incrementi del Pil in termini reali ed il Pil di base prefissato ed indicato nel documento di offerta. In definitiva, l’appellante ritiene che l’organismo di vigilanza abbia omesso di svolgere il controllo sulla trasparenza dei contenuti dell’operazione di scambio delle obbligazioni in possesso dei risparmiatori italiani e sia pertanto venuta meno agli obblighi sulla stessa incombenti in base agli artt. 5 e 102 del d.lgs. numero 58 del 1998. 4.1 Ritiene il Collegio che le articolate censure svolte nel primo motivo d’appello non meritino condivisione e vadano disattese. Il giudice di primo grado ha correttamente delineato il contenuto delle attribuzioni devolute dalla legge alla Consob in subjecta materia ed ha condivisibilmente concluso che, nel caso specifico, l’Autorità di vigilanza abbia correttamente esercitato i suoi poteri, a garanzia della completezza informativa e della trasparenza dell’operazione finanziaria proposta ai sottoscrittori di bonds argentini. Ai sensi del citati art. 5 del TUF, la vigilanza sulle attività degli intermediari ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario” in tale quadro, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti . E’ ben vero, quindi, che nel perseguimento dell’interesse pubblico di garantire come prevede l'art. 91 del TUF , la tutela degli investitori nonché l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, la Consob sia tenuta ad esercitare un controllo sul prospetto di offerta, la cui finalità -come correttamente rilevato dal giudice di primo grado risiede essenzialmente nell'esigenza di compensare le asimmetrie informative che notoriamente connotano questo tipo di rapporti tra gli intermediari finanziari ed il pubblico dei risparmiatori. Tuttavia, poiché le proposte di acquisto e di scambio di prodotti finanziari possono essere liberamente adottate dai soggetti interessati, non necessitando di un previo provvedimento abilitativo da parte di Consob, le attribuzioni dell’autorità di vigilanza devono intendersi limitate alla possibilità di richiedere un onere di chiarezza informativa in capo all'emittente che intenda effettuare operazioni di tal genere, come dimostrato dal fatto che, ai sensi del riportato art. 102, è possibile prescrivere all'interessato di fornire informazioni integrative” e di pubblicare il documento d'offerta secondo specifiche modalità”. La valutazione che l’Autorità deve compiere riguarda essenzialmente la completezza e comprensibilità dell’offerta, la quale deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto, con la conseguenza che esula dal potere di controllo dell’organo di vigilanza la verifica della convenienza dell’operazione di sottoscrizione da parte del risparmiatore in rapporto all’analisi dei rischi specifichi che la stessa presenta, stante la normale aleatorietà delle operazioni di investimento a cominciare da quella iniziale che ha spinto una parte dei risparmiatori italiani a sottoscrivere i bonds argentini, con la contestuale assunzione di un rischio Paese” compensata da un saggio di remuneratività sul capitale investito particolarmente attraente rispetto al livello medio dei tassi di interesse rinvenibili sul mercato obbligazionario . 4.2 Tale essendo il nucleo essenziale delle attribuzioni rimesse all’organo di vigilanza di settore, non pare al Collegio che la Consob si sia sottratta, nel caso di specie, al corretto esercizio dei suoi poteri. Anzitutto, nell’ambito del procedimento istruttorio che ha preceduto l’adozione del conclusivo atto autorizzatorio, l’Autorità di vigilanza ha più volte compiuto atti funzionali a rendere maggiormente chiara e trasparente l’operazione proposta dall’offerente. In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta agli atti del giudizio come Consob abbia richiesto l’inserimento di un apposito paragrafo introduttivo, denominato Premesse e sintesi dell’operazione”, recante elementi informativi sulla struttura dell’OPS, sulle nuove obbligazioni emesse in scambio, sulle alternative a disposizione degli aderenti, nonché un riepilogo delle procedure di adesione con evidenza degli adempimenti e delle responsabilità a carico degli offerenti. Inoltre, la contestata determinazione del 30 dicembre 2004, con la quale l’Autorità di controllo autorizzava la pubblicazione del predetto documento informativo era espressamente subordinata all’inserimento di ulteriori precisazioni, quali l’aggiunta, nel paragrafo Appendici”, di tabelle concernenti le scale di rating elaborate da società quali Standard & amp Poors’, Moody’s Investor Services e Fitch nonché l’inserimento delle relazioni di rating paese”, rilasciate dalle predette società. Non è inoltre irrilevante, sempre a proposito del corretto esercizio dei poteri di controllo rimessi all’organo di vigilanza, la precisazione da quest’ultima compiuta secondo cui, ove le Autorità di altri Paesi competenti ad approvare i documenti di offerta avessero successivamente richiesto integrazioni o modifiche ai documenti già pubblicati, siffatte sopravvenienze avrebbero dovuto essere rappresentate, a cura dell’offerente, alla stessa Consob ai fini della corrispondente pubblicazione anche in Italia di tali modifiche o integrazioni. Per concludere sul punto non va inoltre sottaciuto che, anche successivamente alla pubblicazione del documento di offerta avvenuta il 9 gennaio 2005 , Consob ha, per due volte, sollecitato l’offerente a procedere all’integrazione del documento stesso cfr. note del 19 gennaio e dell’11 febbraio 2005 , al fine di consentire l’illustrazione di dati successivamente resisi disponibili e di fatti sopravvenuti giustificanti l’aggiornamento delle informazioni inizialmente rese note. 4.3 Alla luce di tali rilievi fattuali, non efficacemente contrastati dall’appellante, il Collegio ritiene pertanto pienamente condivisibili le conclusioni tratte dal giudicante di primo grado in ordine al non illegittimo esercizio, nello specifico, delle attribuzioni in titolarità dell’Autorità di vigilanza per come desumibili dal d.lgs. numero 58 del 1998 e tanto, tenuto conto vieppiù della insussistenza in capo a Consob di un potere di sindacare nel merito la convenienza dell’operazione e della effettiva latitudine delle sue prerogative, da intendersi limitata al controllo della rispondenza formale del documento di offerta agli schemi contenuti negli allegati al Regolamento Emittenti e, da ultimo, della inesistenza nel caso in esame di indicazioni, ritraibili dal prospetto informativo, a contenuto falso o comunque fuorviante della libera determinazione degli aderenti. Non appaiono pertanto congruenti le censure con le quali si è ipotizzato che fosse nei poteri dell’Autorità di vigilanza delibare le effettive capacità patrimoniali e finanziare dello Stato argentino per verificare la congruità dell’offerta di scambio ovvero che fosse addirittura nei suoi poteri mettere in guardia il risparmiatore sulla presunta scarsa convenienza dell’adesione all’OPS, a fronte di altre strade percorribili per i titolari di bonds quale quella di intraprendere azioni legali a tutela delle proprie ragioni contro lo Stato estero e contro gli intermediari italiani dei titoli obbligazionari . 5. Con altro motivo di gravame l’appellante deduce violazione dell’art. 94 del TUF, ancora per incompletezza informativa del prospetto e per il connesso omesso controllo da parte di Consob in ordine alla trasparenza della operazione di sollecitazione all’investimento rivolta al pubblico dei risparmiatori. Il profilo dedotto in tale capo impugnatorio riguarda in particolare l’omessa informazione sulla effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sul carattere indeterminato, sotto diversi aspetti, dell’offerta della Repubblica Argentina. In particolare, l’appellante assume che non sarebbero state indicate le effettive prospettive reddituali dell’emittente che, contrariamente a quanto paventato, era nelle condizioni di onorare integralmente il debito contratto, né sarebbe stato fatto cenno alla effettiva possibilità per i risparmiatori di intentare con successo cause civili per ottenere piena soddisfazione delle loro pretese creditorie, anche a mezzo della aggressione dei beni della Repubblica Argentina. 5.-1 Il Collegio ritiene che anche tale motivo non sia suscettibile di favorevole scrutinio. Anzitutto vanno qui richiamate le già svolte considerazioni in ordine alla insussistenza in capo a Consob di poteri legittimanti un sindacato di merito in ordine alla proficuità per i risparmiatori dell’operazione proposta a mezzo dell’offerta pubblica di scambio delle obbligazioni. In ogni caso, l’appellante ha svolto la censura adducendo argomentazioni dal contenuto estremamente generico ed indeterminato, non indicando neppure oltre che non comprovando sulla base di quali ragioni la Repubblica Argentina, nel momento in cui ha proposto la ristrutturazione del proprio debito a mezzo della OPS in esame, era nelle condizioni di onorare integralmente le originarie obbligazioni nei termini inizialmente fissati. Non può essere inoltre condiviso l’argomento difensivo secondo cui il rischio di insolvenza non potrebbe essere creato dallo stesso emittente, come appunto nel caso di specie. Trascura l’appellante di considerare al proposito che la situazione di difficoltà finanziaria in cui è venuta a trovarsi la Repubblica Argentina è il frutto di un lungo processo contraddistinto da determinazioni, probabilmente erronee e non condivisibili, ma pur sempre insindacabili, in quanto espressione di potestà sovrane esercitate da uno Stato estero ed aventi natura eminentemente politica. Non rileva, pertanto, che alla ristrutturazione del debito ed alla proposta di offerta pubblica di scambio si sia giunti per fatto del proponente, posto che non era nei poteri della Consob di tener conto di tale rilievo – anche ad ammetterne la fondatezza in punto di fatto – in sede di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo dell’offerta. 6. Con altro motivo l’appellante si duole della erronea applicazione dell’art. 99 del TUF, per non avere Consob esercitato il potere di sospendere in via cautelare l’operazione sul fondato sospetto della inosservanza della disciplina di sollecitazione all’investimento. Sul punto giova evidenziare che il Tar ha escluso che la disposizione di cui all’art. 99 del d.lgs. numero 58 del 1998 possa trovare applicazione nella dedotta fattispecie, atteso che i poteri interdittivi contemplati dalla predetta disposizione nel testo all’epoca vigente, ora sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. con 28 marzo 2007 numero 51 riguarda va no esclusivamente le sollecitazioni all’investimento mentre oggetto della presente controversia è una Offerta Pubblica di Scambio – OPS . Osserva il Collegio che avverso tale capo di sentenza nessuna specifica censura risulta articolata in appello, di guisa che il motivo si rileva inammissibile essendo lo stesso meramente riproduttivo di quello in primo grado proposto senza tuttavia che, sul punto, siano state articolate censure alla impugnata sentenza. In ogni caso, lo stesso risulterebbe anche infondato, ove riferito all’analogo potere interdittivo previsto dall’art. 103 del T.U.F. nella versione ratione temporis applicabile alla vicenda contenziosa in oggetto. Ed invero, l’insussistenza, alla luce di quanto già rilevato anche in ordine ai poteri istruttori attivati da Consob per rendere più trasparente l’operazione, di elementi idonei a ritenere fondato il pericolo di violazione delle pertinenti disposizioni del TUF esclude che, nella specie, ricorressero le condizioni per far luogo alla sospensione cautelare dell’offerta pubblica di scambio ovvero, a maggior ragione, alla declatoria di decadenza dell’emittente dall’eseguire l’operazione proposta. 7. Da ultimo, l’appellante torna a prospettare in questo grado la illegittimità del prospetto informativo ammesso a pubblicazione da Consob, in relazione alla pluralità di clausole a contenuto vessatorio nello stesso contenute. Anche in relazione a tale parte l’appello evidenzia profili di inammissibilità processuale, posto che la sentenza gravata ha ritenuto irricevibili per tardività tal genere di censure, contenute in primo grado nel ricorso per motivi aggiunti e, cionondimeno, l’appellante non si prende carico di censurare tale statuizione sullo specifico aspetto, ritenuto dirimente dal Tar, della tardività del mezzo di impugnazione proposto. In ogni caso, la gravata decisione del Tar appare anche sul punto immune da possibili censure, se si tiene conto che i motivi aggiunti di primo grado risultano notificati alle controparti il 22 aprile 2005 e depositati in giudizio il successivo 5 maggio le censure con essi proposte si riferiscono al medesimo prospetto di OPS ed alla medesima autorizzazione Consob, già gravati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 2 marzo 2005 l’Autorità di vigilanza ha deliberato la pubblicazione del suddetto documento di Offerta Pubblica,avvenuta in data 9 gennaio 2005, con atto del 30 dicembre 2004, successivamente integrato dalle note Consob del 19 gennaio e dell’11 febbraio 2005 con riferimento, rispettivamente, alle Integrazioni al documento di offerta” ed alle Nuove integrazioni al documento di offerta” proposte dalla Repubblica Argentina. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, se pure deve ritenersi ammissibile la proposizione frazionata dei motivi di gravame anche a mezzo di atti processuali distinti, come nella specie , nondimeno l’esercizio di tale facoltà non può svolgersi in violazione del termine decadenziale per la proposizione del ricorso previsto dall’art. 1, comma 1, dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame . Pertanto, considerato che nella specie ad essere gravato con motivi aggiunti del 22 aprile 2005 è stato il medesimo provvedimento impugnato con il ricorso principale, correttamente è stata dichiarata irricevibile per tardività l’impugnazione proposta ben oltre il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del prospetto informativo 9 gennaio 2005 . 8. Alla luce dei rilievo che precedono, va conclusivamente respinto il ricorso in appello e va integralmente confermata la impugnata sentenza, anche nella parte in cui, in via strettamente consequenziale rispetto alla reiezione dei motivi di ricorso principale, è stata respinta la domanda risarcitoria, in relazione alla quale evidentemente difetta il principale presupposto giuridico e cioè la illegittimità dell’azione amministrativa causativa dei dedotti danni patrimoniali subiti dalla platea dei risparmiatori che hanno aderito alla OPS . 9. Del pari infondato va ritenuto, a parer del Collegio, il ricorso in appello incidentale proposto dal Monte dei Paschi di Siena avverso il capo della impugnata sentenza che ha disposto, nonostante la reiezione nel merito del ricorso originario, la compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di primo grado. L’appellante incidentale deduce la illogicità della pronuncia sulle spese, che risulterebbe non conseguenziale e coerente rispetto al capo di sentenza che ha deciso il merito della causa. 9.1 – L’impugnazione incidentale va disattesa. Vero è che, per principio generale art. 91 cod.proc.civ., per come richiamato dall’art. 26 del cod.proc.amm. , il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte. Nondimeno, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod.proc.civ. anch’esso richiamato dal codice del processo amministrativo , il giudice può compensare le spese tra le parti ove ricorrano particolari ragioni da indicare in motivazione e tale facoltà è rimasta inalterata, pur dopo la novella introdotta da ultimo nella legge processuale civile dal comma 11 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, numero 69 . Il riferimento, nella impugnata sentenza, alla stereotipata formula dei giusti motivi”, quale ragione esclusiva della disposta compensazione delle spese, ben integra, nel caso in esame, il requisito della motivazione sufficiente del capo decisorio sulle spese, in considerazione del particolare oggetto della controversia riguardante la materia della tutela dei risparmiatori e del suo particolare epilogo avuto riguardo anche al mancato scrutinio, per ragioni di ordine processuale, delle censure di primo grado contenute nei motivi aggiunti . In ogni caso, è costante di recente Cons. St., IV sez., 4 settembre 2013 numero 4435 l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso in esame, secondo cui la regolazione delle spese è espressione di apprezzamento discrezionale del giudice che definisce il giudizio dinanzi a sé, insindacabile dal giudice d’appello se non nei casi, qui non ricorrenti, di manifesta irragionevolezza o di palese erroneità nella loro quantificazione. 10. In definitiva gli appelli, principale ed incidentale, vanno respinti e va confermata la impugnata sentenza. 11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore delle parti appellate, eccezion fatta per il Monte dei Paschi di Siena, nei cui confronti vanno compensate in applicazione del principio di soccombenza reciproca. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello R.G. numero 6039/09 , come in epigrafe proposto, lo respinge. Respinge l’appello incidentale proposto dal Monte dei Paschi di Siena. Condanna l’appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.000,00 settemila/00 , oltre iva e cpa se dovuti, nei confronti della Consob, in euro 5.000,00 cinquemila/00 , oltre iva e cpa se dovuti, nei confronti della Repubblica Argentina ed in euro 5.000,00 cinquemila/00 , oltre iva e cpa se dovuti, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del Monte dei Paschi di Siena. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.