Evidente il momento di difficoltà della piccola società, dovuto anche ai ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. Altrettanto evidente il tentativo di onorare tutti i propri debiti, anche erariali. E poi l’omesso versamento è limitato a sole tre mensilità
Società piccola, dai ridotti margini di manovra a livello economico, eppure capace di rispettare quasi tutti i propri debiti anche erariali, nonostante una forte crisi di liquidità. Quadro chiarissimo, che lascia trasparire la buona volontà e la buona fede dell’imprenditore, finito sotto accusa per non aver provveduto nei tempi previsti al versamento delle ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati. Ciò rende legittima la scelta dell’assoluzione per il legale rappresentante della società Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza numero 20777/14 depositata oggi . Crisi. A sorprendere, a dirla tutta, è già la pronunzia emessa dal Tribunale assoluzione nei confronti dell’«amministratore unico della società». Nessun dubbio, sia chiaro, sul fatto che egli ha omesso di versare «entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta le ritenute alla fonte, relative ad emolumenti erogati» e pari a oltre 53mila euro. Però, viene spiegato in Tribunale, alla luce delle «prove acquisite» – ossia la «crisi economica dell’impresa» – , si può ritenere che «l’omissione del versamento non fosse riconducibile ad una condotta omissiva volontaria e consapevole». Pronta la reazione del Procuratore Generale, che contesta duramente la decisione del Tribunale, ritenendo evidente la responsabilità dell’imprenditore, consapevole, è evidente, di «omettere i dovuti versamenti». Tale osservazione, però, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, non modifica assolutamente la ricostruzione della vicenda, così come tratteggiata in Tribunale. Alcuni elementi – oltre alla «omissione del versamento» – sono acclarati le condizioni precarie della società, che «aveva chiuso gli esercizi con piccole perdite ed era in sofferenza di liquidità per il ritardo da parte di alcuni clienti nel pagamento delle fatture emesse a loro carico» il tentativo della società di «onorare» comunque «tutti i debiti, anche erariali», effettuando, ad esempio, i previsti «versamenti Iva» il relativo ‘peso’ dell’omesso versamento, «essenzialmente tre mensilità». Senza dimenticare, poi, la «circostanza dell’assenza dal lavoro», nei periodi ‘caldi’, della «dipendente addetta a curare gli adempimenti contabili della società», cosa che «non aveva permesso di attingere dal patrimonio personale dell’amministratore, non in sede». Per i Giudici, quindi, è lapalissiano – seguendo la linea di pensiero tracciata in Tribunale – che la condotta tenuta dal legale rappresentante della società sia assolutamente «incolpevole».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 marzo – 22 maggio 2014, numero 20777 Presidente Fiale – Relatore Di Nicola Ritenuto di fatto 1. Il Tribunale di Milano, In composizione monocratica, con sentenza resa in data 18 giugno 2013, ha assolto A.G. perché il fatto non costituisce reato. Al G. era contestato il delitto di cui all'articolo 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, perché quale amministratore unico della società Le Gitanes S.r.l. ., non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'ammontare dl euro 53.318,00 e dunque per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per il periodo di imposta 2007. Il Tribunale è giunto a tale conclusione sul rilievo che, tenuto conto delle prove acquisite, l'omissione del versamento nel termine assegnato per la corresponsione delle somme non fosse riconducibile ad una condotta omissiva volontaria e consapevole. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza ricorre Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, affidando il gravame ad un unico motivo con Il quale lamenta violazione deil'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero per Inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Si assume che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto Insussistente l'elemento psicologico dei reato, argomentando - sostanzialmente - che la crisi economica dell'impresa avrebbe di fatto impedito l'adempimento dell'obbligazione tributaria, si da Influire sull'effettiva Intenzione di evadere le imposte e non considerando che, nel caso di specie, Il dolo è generico, con la conseguenza che, per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la consapevolezza di omettere I dovuti versamenti, a nulla rilevando la finalità di eludere gli obblighi tributari, né tantomeno che l'impresa abbia attraversato una fase di criticità che l'abbia indotta ad assolvere a debiti ritenuti più urgenti. 3. In data 21 febbraio 2014 il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale contrasta il gravame evidenziando le ragioni a sostegno della ratio decidendi della sentenza impugnata della quale chiede la conferma. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile per genericità della doglianza nel limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. II Tribunale ha dato atto come dall'esame testimoniale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate fosse risultato che la società, della quale l'Imputato era legale rappresentante, non avesse provveduto al versamento, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, delle ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati per un ammontare complessivo euro 53.318,00. All'esito della notifica della cartella esattoriale erano già intervenuti versamenti per 14.000,00 euro e l'Imputato era stato ammesso alla rateizzazione dei pagamenti. Il primo giudice ha poi dato atto che il consulente tecnico della difesa aveva specificamente riferito in ordine alle condizioni della società, piccola agenzia di pubblicità che negli anni 2007 - 2008 aveva chiuso gli esercizi con piccole perdite ed era in sofferenza di liquidità per il ritardo da parte di alcuni clienti nel pagamento delle fatture emesse a loro carico per altro verso, la società aveva sempre cercato di onorare tutti i debiti, anche erariali, ed infatti proprio nel primo semestre 2008 aveva anche provveduto a versare le ritenute INPS e IRPEF e ad effettuare i versamenti IVA, come da prospetto allegato alla relazione dello stesso consulente, acquisita agli atti. Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato come le ritenute oggetto dell'omesso versamento, di cui all'imputazione, riguardassero essenzialmente tre mensilità del 2007 e precisamente il mese di febbraio e, In parte, I mesi di novembre e di dicembre per le altre mensilità dei 2007 la società aveva provveduto ai versamento delle ritenute mensilmente, in modo sostanzialmente puntuale o, per dicembre, nei primi mesi del 2008. In tale quadro - e tenuto conto, per l'omissione in esame, della modestissima entità dei superamento della soglia di rilevanza penale - al Giudice dei merito è apparso credibile ii quadro rappresentato dalla difesa in ordine alla non volontarietà dell'omissione, sia avuto riguardo alle difficoltà economiche in cui versava la società in prossimità della scadenza indicata, sia avuto riguardo alla scadenza medesima e all'entità dell'importo extra soglia. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale - sulla base deposizione della teste D.B., dipendente della società ed addetta alla contabilità - è poi risultato che, per il ritardo nei pagamenti da parte del clienti e tenuto conto di quanto già era stato versato mensilmente per ritenute IRPEF, INPS e per IVA, non vi era liquidità neppure per un versamento parziale che, peraltro, anche a voler ricorrere a risorse private, era completamente sfuggito in quanto nei mese di luglio ella era stata assente e l'imputato, il quale non si occupava minimamente di contabilità e scadenze, era spesso via per la ricerca di nuovi contratti. Sulla base di tali risultanze il Tribunale ha ritenuto che l'omissione del versamento nel termine non fosse riconducibile ad una condotta omissiva volontaria e consapevole dell'imputato. 3. Al cospetto di un tale apparato argomentativo completo, chiaro e puntuale, privo di qualsiasi illogicità, Il ricorso si sofferma, per contrastare la decisione Impugnata, solo ed esclusivamente sul tipo del dolo che connota la fattispecie contestata. Non vi è dubbio ed è assolutamente corretto sostenere che, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 10 bis d.lgs. numero 74 del 2000, il dolo sia generico ma occorre considerare come, anche a fronte di una tale connotazione dell'elemento soggettivo dei reato, Il dolo non può essere ritenuto in re ipsa e, per ii suo accertamento, non è possibile ricorrere, nei diritto penale, a presunzioni di dolo. In buona sostanza il dolo, quantunque generico, non può mai essere impoverito con l'elusione dell'onere di accertamento che, quanto all'elemento soggettivo del reato, verte intorno alla prova di un fatto psichico il quale va sempre ricostruito, secondo le circostanze dei caso specifico, tenendo conto dei contesto nel cui interno è maturata la condotta nella specie, omissiva dell'agente. Questa Corte ha affermato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate articolo 10-bis D.Lgs. numero 74 dei 2000 , il dolo può essere escluso qualora l'Imputato dimostri, osservando oneri di allegazione e di prova rigorosi, che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale Sez. 3, numero 5467 del 05/12/2013,dep. 0410212014, Rv. 258055 . A questo accertamento non si è il sottratto Giudice del merito, il cui apprezzamento, in quanto congruamente motivato, è perciò insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente invece si è limitato genericamente a ritenere sufficiente il mero richiamo ai tipo di dolo per contrastare la ingiustizia della decisione senza porre in discussione alcuno dei passaggi motivazionali la crisi di liquidità il pagamento delle altre imposte nonostante detta crisi il fatto che l'omesso versamento avesse Investito solo pochi mesi dell'anno di imposta mentre, per gli altri, l'obbligazione tributaria era stata puntualmente assolta la circostanza dell'assenza dal lavoro, in siffatti periodi, della dipendente addetta a curare gli adempimenti contabili della società, circostanza che non aveva permesso di attingere dai patrimonio personale dell'amministratore non in sede Il non rilevante superamento dell'importo extra soglia attraverso i quali il Tribunale è complessivamente pervenuto a qualificare come incolpevole, e sotto taluni aspetti, anche come inesigibile una condotta alternativa rispetto a quella concretamente tenuta dall'Imputato. In presenza dunque di una motivazione particolarmente concreta, lineare e dettagliata, e non investita dal motivo di gravame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso dei P.G. Così deciso il 06/03/2014.