Nessuna responsabilità è addebitabile al Condominio. Decisiva la valutazione dello scenario della caduta lì un solo ostacolo era presente, e sarebbe stato sufficiente un maggiore livello di attenzione per evitare problemi.
Piede ‘in fallo’ conseguenza logica è la caduta. Scenario il garage del Condominio, cui, però, non è addebitabile alcuna responsabilità. Decisiva la constatazione che lungo il percorso compiuto – dal garage, appunto, al portone di ingresso dell’edificio – uno solo, e evidentissimo, era l’ostacolo Sarebbe stata sufficiente più attenzione per evitare il capitombolo Cass., ord. numero 1008/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Occhi aperti. Per lenire, a distanza di tempo, i postumi – fisici e morali – del capitombolo, il ‘protagonista’ cita in giudizio il Condominio obiettivo è ottenere un adeguato «risarcimento dei danni». Secondo l’uomo, in sostanza, la «caduta» – «nella salita che dal garage conduce al portone di ingresso» dell’edificio – è addebitabile alla «omessa custodia» da parte del Condominio. Questa visione, però, viene ritenuta non plausibile dai giudici di merito così, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, la pretesa dell’uomo si rivela un ‘buco nell’acqua’. E questa decisione è ‘sigillata’, ora, in via definitiva, dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono corretto l’azzeramento della «responsabilità del Condominio». Ciò perché, alla luce delle «condizioni dei luoghi, teatro dell’incidente», è apparso evidente che lungo il percorso ‘incriminato’ non vi era una «buca», bensì un semplice «dislivello, creato dallo sbriciolamento di una porzione della battuta di cemento», e che, per giunta, vi era anche una ‘via d’uscita’, ossia un «passaggio pedonale di una certa ampiezza». Tutto questo conduce a ritenere che la «caduta» è addebitabile al «difetto di normale diligenza» dell’uomo, il quale avrebbe dovuto tenere gli occhi aperti e, invece, non ha adeguato «la propria condotta alla sola difficoltà presente, cioè la semplice ghiaia, ben visibile e ben nota» e «del tutto prevedibile».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo – 8 maggio 2014, numero 10008 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione « 1. Con sentenza in data 11 giugno 2011 la Corte di appello di Genova - rigettando l'appello proposto da F.S. - ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari di rigetto della domanda proposta dall'appellante nei confronti del Condominio di via Moramarco Rapallo per il risarcimento dei danni subiti in data 20 giugno 2004 a seguito di una caduta nella salita che dal garage conduceva al portone di ingresso del Condominio ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione F.S. formulando sei motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia I violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. Mi relazione all'articolo 2697 cod. civ. sotto il profilo dell'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso ed alla dimostrazione del caso fortuito, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. II violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. in relazione all'articolo 2697 cod. civ. sotto il profilo dell'onere probatorio, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. III violazione o falsa applicazione dell'articolo 2734 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. IV violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. sotto il profilo della ritenuta insussistenza del nesso di causalità, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. V violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. VI violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ. in relazione all'articolo 1227 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. 4.1. Il ricorso con gli esposti motivi - che vanno esaminati congiuntamente perché in buona parte ripetitivi e, comunque, strettamente connessi - non appare meritevole di accoglimento. Infatti i giudici del merito, con la doppia decisione conforme, hanno escluso la responsabilità del Condominio, con riguardo al fatto dannoso lamentato dal ricorrente, ascrivendolo al fatto della stessa parte, con ciò allineandosi ad un costante indirizzo di questa Corte che individua quale causa di esclusione della responsabilità del custode, oltre il caso fortuito, anche la equiparata causa estranea , comprensiva del fatto del danneggiato, sempre che questo abbia nel determinismo dell'evento dannoso un'autonoma efficienza causale e presenti il carattere di inevitabilità e imprevedibilità nei riguardi dell'attività dovuta del custode. Orbene - precisato che il ricorso del S. si incentra nella censura del mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esclusione del nesso causale tra la cosa e l'evento, nonchè dell'omessa considerazione di caratteri tali nella sua condotta da comportare siffatta esclusione - si osserva che le deduzioni del ricorrente trovano smentita nell'iter motivazionale seguito dai giudici di appello, i quali, attraverso un accertamento in concreto delle condizioni dei luoghi, teatro dell'incidente quale evidenziato dal materiale fotografico in atti e alla luce delle stesse ammissioni rese dal S., da una lato, evidenziano come «fosse da escludersi in quel tracciato la presenta di una buca» in particolare «la buca cui si richiama la parte consiste in realtà nel dislivello creato dall'intervenuto sbriciolamento di una porzione della battuta di cementa inoltre era visibile «un ampio passaggio con alcuni avvallamenti» individuando anche una valida alternativa, per la presenza «a lato il passaggio pedonale di una certa ampiezza» cfr. pag. 8 della sentenza e, dall'altro, rilevano un difetto di normale diligenza del danneggiato che gli ha impedito di adeguare la propria condotta alla sola difficoltà in concreto presente nel tracciato, e cioè «la semplice presenza di ghiaino, ben visibile e ben nota», come tale del tutto prevedibile cfr. pag. 9 della sentenza . Il riferito apprezzamento dei giudici del merito ha, dunque, individuato nella condotta negligente dello stesso danneggiato l'antecedente causale dell'incidente in piena indipendenza dall'omessa azione di custodia del bene ex articolo 2051 cod. civ. in sintonia con i principi giuridici applicabili in materia e con apprezzamento in fatto, adeguatamente motivato, come tale non sindacabile in questa sede. 5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.» A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.