Squilli e telefonate mute: se a pagarne le conseguenze è la tranquillità della vita domestica, nessun dubbio sul risarcimento

Le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali, in particolare di quelli morali, hanno un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo così elevato da poter essere sottratte al sindacato di legittimità, soprattutto se risulta pregiudicata la vita domestica dei coniugi, le loro abitudini e risulta impedita la possibilità di svolgere le ordinarie occupazioni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 16718 del 16 aprile 2014. Il fatto. La Corte di Appello di Messina condannava un uomo per aver arrecato disturbo e molestie a mezzo del telefono a due coniugi. Non era sostenibile l’assunto dell’imputato, secondo cui le telefonate erano state effettuate per rispondere a telefonate moleste da lui ricevute dalla p.o. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando la mancata giustificazione, da parte dei Giudici di Appello, della reformatio in peius della sentenza, tenuto anche conto dei motivi per i quali egli aveva effettuato le telefonate. Contesta, inoltre, l’eccessività del risarcimento stabilito a favore della coppia. Nessun dubbio sulla responsabilità dell’imputato. Il ricorso è infondato le indagini di polizia hanno permesso di accertare senza alcun dubbio che le numerose telefonate moleste provenivano tutte da due utenze cellulari entrambe intestate all’imputato, rimanendo prive di riscontro le sue affermazioni circa i motivi delle telefonate effettuate per appurare se quelle da lui ricevute fossero o meno partite dall’utenza della p.o. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che un’altra condomina avesse presentato denuncia per molestie telefoniche analoghe a quella presentata dalla p.o. ha costituito circostanza ininfluente e priva di ogni decisività ai fini dell’accertamento della penale responsabilità. La misura del risarcimento è sottratta al sindacato di legittimità. Infondata anche la censura concernente l’eccessività del risarcimento del danno le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali, in particolare di quelli morali, hanno un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo così elevato da poter essere sottratte al sindacato di legittimità, soprattutto se risulta pregiudicata, come nel caso di specie, la vita domestica dei coniugi, le loro abitudini di vita e risulta impedita la possibilità di svolgere le loro ordinarie occupazioni. Il ricorso, alla luce di quanto detto, va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 gennaio – 16 aprile 2014, numero 16718 Presidente Cortese – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. C.L. impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore la sentenza del 22 marzo 2013, con la quale la Corte d'appello di Messina, accogliendo l'appello del P.M., ha riformato la sentenza assolutoria, emessa nei suoi confronti dal Tribunale in sede il 26 ottobre 2011 con la formula perché il fatto non costituisce reato , dal reato ascrittogli articolo 81, 660 cod. penumero aver arrecato disturbo e molestie a mezzo del telefono ai coniugi R.S. e F.F. in un arco di tempo compreso fra l' omissis ed il omissis . 2. La Corte d'appello di Messina ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado, ritenendolo colpevole del reato anzidetto e condannandolo alla pena di Euro 400,00 di ammenda, avendo rilevato come dalle indagini di polizia svolte era stato accertato che le numerose telefonate moleste, pervenute all'utenza cellulare della p.o. R.S. in un arco temporale compreso fra l' omissis ed il omissis , erano consistite in meri squilli e telefonate mute e dall'esame dei tabulati era emerso che dette telefonate moleste provenivano tutte da due utenze cellulari entrambe intestate all'imputato. La Corte d'appello di Messina ha poi rilevato la genericità e la pretestuosità delle giustificazioni addotte in primo grado in sua difesa dall'imputato, avendo egli ammesso di avere effettuato le telefonate contestategli, ma di averlo fatto solo per rispondere a sua volta alle telefonate moleste da lui ricevute dalla p.o. tuttavia nessuna traccia era emersa in atti di tali azioni lesive poste in essere da quest'ultima o dalla sua consorte nei suoi confronti. 2. C.L. deduce tre doglianze I - motivazione illogica e contraddittoria, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente valutato il materiale probatorio e le risultanze dibattimentali di primo grado, che avevano condotto alla sua assoluzione secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice di appello, in caso di riforma di una sentenza assolutoria di primo grado, era tenuto ad effettuare un accurato riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice ed a delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, dando conto delle ragioni della ritenuta incompletezza o incoerenza della sentenza di primo grado, tali da giustificare la riforma in peius della sentenza impugnata. Le telefonate in oggetto erano state da lui effettuate per verificare l'identità dell'autore anonimo delle telefonate moleste di cui egli era stato a sua volta vittima egli aveva provato a richiamare l'utenza della persona offesa, quando riceveva le telefonate, onde constatare se la linea fosse occupata il che escludeva la sussistenza del reato di molestie telefoniche ascrittogli e per la riforma di una sentenza assolutoria non bastava una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado II - motivazione carente e contraddittoria, avendo la Corte territoriale travisato le risultanze processuali, essendo la motivazione da essa addotta fondata su di una prova in realtà inesistente invero la Corte territoriale aveva indicato come una delle prove regine a suo carico il fatto che un'altra condomina, tale A.P. , aveva presentato una denuncia per molestie telefoniche del medesimo tipo al contrario nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado era solo emerso che la citata A.P. era stata chiamata dai carabinieri al fine di eseguire i controlli suoi tabulati III - eccessività dell'importo di Euro 16.000,00, liquidate a suo carico in via equitativo a titolo di risarcimento dei danni, tenuto conto dei suoi modesti introiti, quantificabili in Euro 27.665,76, come si evinceva dalla sua dichiarazione dei redditi riferita al 2013 ed ai sensi dell'articolo 605 comma 2 cod. proc. penumero la Corte di Cassazione poteva sospendere l'esecutività di tale condanna civile, dalla quale poteva derivargli grave ed irreparabile danno, sussistendo il periculum in mora, tenuto conto della eccessività della somma, che era stato condannato a pagare a titolo di risarcimento. 3. Con istanza depositata l'8 novembre 2013 il C. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 612 cod. proc. penumero , la sospensione dell'esecuzione della condanna civile nei suoi confronti, in considerazione delle sue precarie condizioni patrimoniali e del grave ed irreparabile danno che avrebbe subito sia per l'eventuale insolvenza dei due creditori procedenti, in caso di sua assoluzione, sia per l'eventuale irrimediabile dismissione da parte sua di beni non fungibili, al fine di procurarsi le somme, necessarie per fronteggiare il pagamento del risarcimento chiesto dalle parti offese, che gli avevano già notificato un atto di precetto. 4. Con successiva memoria depositata il 24 dicembre 2013 C.L. ha ulteriormente dedotto motivazione carente, illogica e contraddittoria, con riferimento alle disposizioni in materia civile contenute nella sentenza impugnata, non avendo la Corte territoriale indicato i criteri posti a base della liquidazione dei danni morali patiti dalle due parti offese e quantificati nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuna di esse era invero richiesto che il giudice specificasse in modo adeguato la correlazione fra l'entità del danno e l'equivalente pecuniario, in modo da accertare che la somma liquidata perseguisse un'effettiva funzione risarcitoria. La sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato né in ordine all'entità delle sofferenze inflitte alle vittime e del patema d'animo da esse subito, né in ordine al loro grado di sensibilità. Il ricorrente ha fatto poi presente che nel ricorso principale aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex articolo 612 cod. proc. penumero , in quanto le parti civili gli avevano notificato due atti di precetto, in ordine ai quali pendeva giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Messina, si che nelle more della riforma della sentenza impugnata, le parti civili avrebbero potuto azionare l'esecuzione forzata nei suoi confronti, che gli avrebbero cagionato gravi ed ingiusti danni. Considerato in diritto 1. È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il C. lamenta motivazione illogica e contraddittoria circa la sussistenza di validi elementi di colpevolezza a suo carico. 2. Va al contrario ritenuto che la sentenza impugnata ha adeguatamente esaminato il materiale probatorio emerso a carico del ricorrente, avendo rilevato come le indagini di polizia, espletate attraverso l'esame dei tabulati, avevano consentito di accertare senza ombra di dubbio che le numerose telefonate moleste, pervenute all'utenza cellulare della p.o. R.S. in un arco temporale compreso fra l' omissis ed i omissis e consistite in meri squilli e telefonate mute, provenivano tutte da due utenze cellulari entrambe intestate all'imputato. Il comportamento tenuto dal ricorrente è pertanto da ritenere caratterizzato dalla petulanza, intesa come modo di agire pressante, ripetitivo ed insistente, idoneo ad interferire in modo sgradevole nella sfera privata della vittima. Sono rimaste peraltro prive di ogni riscontro le argomentazioni difensive svolte dal ricorrente, il quale ha affermato, senza fornire alcuna prova al riguardo, che egli aveva fatto le telefonate di cui al capo d'imputazione solo per appurare se le telefonate moleste, da lui in quei momenti a sua volta ricevute, fossero o meno partite dall'utenza della p.o 3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta motivazione carente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su di una prova in realtà inesistente. Si osserva al contrario che l'avere o meno un'altra condomina, tale A.P. , presentato denuncia per molestie telefoniche analoghe a quella presentata dalla p.o. ha costituito circostanza ininfluente e priva di ogni decisività ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente. 4. È infine infondata la terza censura concernente l'eccessività del risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte territoriale alle costituite parti civili a titolo di danni morali e materiali. Secondo la giurisprudenza di legittimità le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali, in particolare di quelli morali, hanno un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo così elevato da poter essere ritenute valutazioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità, se sorrette da adeguata motivazione, nella specie pienamente ravvisabile, avendo i giudici di merito fatto riferimento alla circostanza che i coniugi danneggiati erano stati pregiudicati nel loro diritto a vivere una vita domestica tranquilla ed avevano subito considerevoli lesioni sotto il profilo psicologico, essendo state alterate le loro abitudini di vita ed impedita la possibilità di svolgere le loro ordinarie occupazioni cfr. Cass. sez. 3 numero 34209 del 17/6/2010, Ortolan, Rv. 248371 . 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. La domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della condanna civile è da ritenere assorbita dal rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.