Se la violazione del diritto d’autore è commessa da più autori di nazionalità diverse, è lecito convenire chi ha causato il danno presso il giudice dello stato straniero in cui si è concretizzato. Irrilevante l’assenza di una convenzione scritta tra il fotografo e l’albergo circa la cessione dei diritti sul servizio.
È quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE, sez. IV, C-387/12, depositata il 3 aprile 2014, nel rispondere a questa pregiudiziale «se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso si è verificato in uno Stato membro Stato membro A quando l’illecito oggetto del procedimento o dal quale vengono fatte discendere pretese è stato commesso in un altro Stato membro Stato membro B e consiste nel concorso nell’illecito principale commesso nel primo Stato membro Stato membro A ». Il caso. Un fotografo realizzò 25 diapositive degli interni di un hotel di Nizza per inserirle nelle brochures pubblicitarie e nel suo sito internet. Nel rilasciare la fattura, in assenza di patti scritti, aveva inserito un’apposita dicitura in cui ne concedeva l’uso al solo committente «include the rights– only for the hotel hi» . Cinque anni dopo in una libreria di Colonia notò che nove di queste fotografie erano state inserite, a sua insaputa, nel libro illustrato «Architettura d’interni nel mondo». Conveniva presso il G.I. tedesco l’albergo, asserendo che l’aveva danneggiato fornendogliele. In effetti, forse, le aveva cedute, senza il dovuto e preventivo permesso, ad una casa editrice parigina appartenente allo stesso gruppo di quella tedesca, che, per altro ha sede in Francia. La lite, vinta nei due gradi di giudizio, pende presso l’omologa della nostra Cassazione che ha sollevato detta pregiudiziale. È irricevibile? No. L’hotel l’eccepisce perché è irrilevante per definire la lite principale allo stato, non è stato chiarito se il fotografo gli avesse ceduto completamente i diritti. Per la CGUE, invece, le questioni sull’esegesi del diritto UE «sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità godono di una presunzione di rilevanza» SOA Nazionale Costruttori,C-327/12 del 12/12/13 . La causa è, quindi, ricevibile l’eccezione d’incompetenza e la titolarità dei diritti ricadono nel merito della controversia principale Pinckney, C-170/12 del 3/10/13 . Il giudice adito ha la giurisdizione anche contro chi non ha agito nell’ambito della sua circoscrizione? Le disposizioni del Regolamento 44/2001 «devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli obiettivi di quest’ultimo.Peraltro, solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n.44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo ». Fa riferimento al «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», condizione insuscettibile di esegesi difformi da quelle previste espressamente dallo stesso Melzer C-228/11 del 16/5/13 . La soluzione della CGUE all’impasse. La sua giurisprudenza costante, nell’interpretare questo ultimo lemma, ha evidenziato «l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale» è uno dei fori alternativi a quello del convenuto previsti dal considerando 12 e dagli articolo 2 e 5 del Regolamento. Il giudice, che può vagliare gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto, sarà individuato in base al criterio di collegamento più pertinente Folien Fischer e Fofitec C-133/11 del 25/10/12 il luogo generatore del danno o quello in cui si è concretizzato. Orbene, alla sua origine vi sono diversi autori, ma solo l’hotel è stato convenuto, perciò si presume che l’illecito sia stato provocato in Francia. Ergo, sotto questo aspetto, il G.I. adito è effettivamente incompetente a decidere nei confronti del committente, perché non ha agito sul suolo tedesco. Lo è, invece, in base all’altro criterio individuato, purchè il danno si possa ivi verificare, sì che è legittimo convenirlo in Germania. È stato il suo comportamento ad originare il danno concretizzatosi nella libreria di Colonia quando il fotografo si è accorto dell’indebita riproduzione delle sue opere. Limiti alla giurisdizione. La lite principale verte sulla asserita «violazione di diversi diritti patrimoniali d’autore, cioè il diritto di riproduzione, di diffusione o di esposizione delle fotografie in parola». Questi diritti sono tutelati dall’ordinamento teutonico che ha recepito la Direttiva 2001/29/CE «sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione». Dato che il diritto comunitario prevede che la tutela è concessa solo per il suo territorio, il G.I. dovrà limitare il suo vaglio ai danni patrimoniali ivi concretizzatisi.
Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 3 aprile 2014, causa C-387/12 * «Cooperazione giudiziaria in materia civile– Regolamento CE n.44/2001– Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi– Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro– Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento CE n.44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L12, pag.1 . 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra Hi Hotel HCF SARL in prosieguo «Hi Hotel» , con sede a Nizza Francia , e il sig.Spoering, residente a Colonia Germania , in merito ad una domanda diretta a ottenere la cessazione di una violazione del diritto d’autore e il risarcimento dei danni. Contesto normativo 3 Dal considerando 2 del regolamento n.44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice». 4 I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano « 11 Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. 12 Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. 15 Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili ». 5 Le norme di competenza giurisdizionale figurano nel capo II, intitolato «Competenza», del regolamento n.44/2001. 6 L’articolo 2 dello stesso regolamento, che figura al suo capo II, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», così dispone al suo paragrafo 1 «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». 7 L’articolo 3 di detto regolamento, collocato nella stessa sezione 1, prevede, al paragrafo 1, quanto segue «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo». 8 L’articolo 5 del regolamento n.44/2001, che fa parte di detto capo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», così prevede al suo punto 3 «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro 3 in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Risulta dalla decisione di rinvio che il sig.Spoering è un fotografo che, nel corso del mese di febbraio 2003, ha realizzato, per conto di Hi Hotel, 25 diapositive di vedute interne di diverse stanze dell’albergo gestito da quest’ultimo a Nizza. Il sig.Spoering ha concesso a Hi Hotel il diritto di utilizzare le fotografie nei prospetti pubblicitari e sulle sue pagine Internet. Il diritto di utilizzo non è stato oggetto di convenzione scritta. Hi Hotel ha pagato la fattura relativa a tali fotografie per un importo di EUR2500, fattura recante la menzione «include the rights– only for the hotel hi». 10 Nel 2008, il sig.Spoering ha notato in una libreria a Colonia un libro illustrato, intitolato «Innenarchitektur weltweit» «Architettura d’interni nel mondo» , pubblicato nelle edizioni Phaidon con sede in Berlino Germania , contenente riproduzioni di nove fotografie che egli aveva scattato all’interno dell’hotel gestito da Hi Hotel a Nizza. 11 Il sig.Spoering, ritenendo che Hi Hotel avesse violato i diritti d’autore ad esso spettanti sulle fotografie trasferendole a un terzo, cioè alle dette edizioni Phaidon, ha convenuto in giudizio Hi Hotel a Colonia. Egli ne ha in particolare chiesto la condanna a cessare di riprodurre o di far riprodurre, di diffondere o di far diffondere, di esporre o di far esporre, sul territorio tedesco, senza il suo previo consenso, le fotografie menzionate al punto precedente della presente sentenza azione inibitoria , nonché a risarcire ogni danno che gli avrebbe subito o potuto subire a causa del comportamento di Hi Hotel. 12 Dalla decisione di rinvio risulta che Hi Hotel ha sostenuto che le edizioni Phaidon hanno anche una sede a Parigi Francia e che il direttore di Hi Hotel avrebbe potuto consegnare le fotografie di cui trattasi alle dette edizioni. Hi Hotel ignorerebbe se detto editore le avesse consegnate successivamente alla sua consorella tedesca. 13 Il giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta dal sig.Spoering e l’appello di Hi Hotel è risultato infruttuoso. Il Bundesgerichtshof, adito con ricorso per «Revision» da quest’ultimo, si chiede se sia possibile fondare la competenza internazionale dei giudici tedeschi a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001. 14 Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che, alla luce delle considerazioni dedotte da Hi Hotel, riportate al punto 12 della presente sentenza e non contraddette dal sig.Spoering, la competenza internazionale dei giudici tedeschi a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 deve essere verificata sul fondamento delle affermazioni di fatto secondo cui cui le edizioni Phaidon di Berlino hanno diffuso le fotografie in parola in Germania, violando il diritto d’autore, e Hi Hotel vi ha contribuito trasferendole alle edizioni Phaidon di Parigi. 15 È alla luce di queste considerazioni che il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso si è verificato in uno Stato membro Stato membro A quando l’illecito oggetto del procedimento o dal quale vengono fatte discendere pretese è stato commesso in un altro Stato membro Stato membro B e consiste nel concorso nell’illecito principale commesso nel primo Stato membro Stato membro A ». Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 16 Hi Hotel sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, perché priva di rilevanza con riferimento alla controversia principale, a causa del fatto che, a tutt’oggi, non è stato ancora stabilito se vi sia stata una cessione completa dei diritti d’autore a Hi Hotel. Infatti, se così fosse, non sarebbe possibile alcuna violazione di tali diritti. 17 A tale riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità godono di una presunzione di rilevanza sentenza SOA Nazionale Costruttori, -327/12, EU C 2013 827, punto 20 e giurisprudenza ivi citata . 18 Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza SOA Nazionale Costruttori, EU C 2013 827, punto 21 e giurisprudenza ivi citata . 19 Orbene, ciò non ricorre nel caso di specie. Come risulta chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 è necessaria alla soluzione della controversia principale, dato che Hi Hotel ha sollevato un’eccezione d’incompetenza dei giudici tedeschi a conoscere di tale controversia e il giudice del rinvio deve necessariamente pronunciarsi su tale eccezione prima di statuire nel merito. 20 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001, il giudice adito può considerare accertati, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, gli asserti del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da atto illecito doloso o colposo. 21 La fondatezza di detti asserti ricade unicamente nell’esame di merito della controversia v. sentenza Pinckney, -170/12, EU C 2013 635, punto 40 . Poiché l’asserto di Hi Hotel secondo cui l’estensione della cessione dei diritti d’autore a Hi Hotel non è stata ancora determinata rientra nel merito della controversia principale, esso non è idoneo a pregiudicare la ricevibilità della questione sollevata dal giudice del rinvio. 22 La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto essere considerata ricevibile. Nel merito 23 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di presunti autori del danno asserito ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, detta disposizione consenta di fondare una competenza giurisdizionale nei confronti di uno di tali autori che non ha agito nell’ambito della circoscrizione di detto giudice. 24 Occorre anzitutto ricordare che le disposizioni del regolamento n.44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli obiettivi di quest’ultimo sentenza Melzer, -228/11, EU C 2013 305, punto 22 e giurisprudenza ivi citata . 25 Peraltro, solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n.44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 23 . 26 Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n.44/2001 sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 24 . 27 Ciò non toglie che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 25 e giurisprudenza ivi citata . 28 Al riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, di detto regolamento trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 29 Poiché l’identificazione di uno degli elementi di collegamento ammessi dalla giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza deve consentire di accertare la competenza del giudice che si trova obiettivamente nella posizione migliore per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne deriva che può essere validamente adito soltanto il giudice nel cui territorio è situato l’elemento di collegamento pertinente v., in tal senso, sentenze Folien Fischer e Fofitec, -133/11, EU C 2012 664, punto 52, nonché Melzer, EU C 2013 305, punto 28 . 30 Per quanto riguarda il luogo del fatto generatore, è giocoforza constatare che, come risulta dalla decisione di rinvio, si presume che all’origine dell’asserito evento dannoso vi siano diversi autori. Hi Hotel, che è l’unica parte convenuta nella controversia principale, ha agito in Francia, cioè fuori della circoscrizione del giudice dinanzi al quale essa è stata convenuta. 31 Orbene, come la Corte ha già osservato, in circostanze in cui uno solo tra diversi autori presunti di un asserito danno è convenuto dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione egli non ha agito, non si può ritenere che l’evento causale si sia prodotto nella circoscrizione di tale giudice ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 v. sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 40 . 32 Pertanto, l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento non permette di fondare, a titolo di luogo del fatto generatore, la competenza giurisdizionale nei confronti di uno degli autori presunti di tale danno, il quale non ha agito nella circoscrizione del giudice adito v. sentenza Melzer, EU C 2013 305, punto 41 . 33 Tuttavia, contrariamente a quanto avveniva nella causa sfociata nella sentenza Melzer EU C 2013 305 , nella presente causa il giudice del rinvio non ha limitato la propria questione all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, dello stesso regolamento, al solo scopo di stabilire la competenza dei giudici tedeschi a titolo dell’evento generatore dell’asserito danno. 34 Di conseguenza, occorre esaminare anche se, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui più presunti autori dell’asserito danno hanno agito in diversi Stati membri, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 consenta di attribuire, in base al concretizzarsi del danno, la competenza ai giudici di uno Stato membro nei confronti di uno degli autori presunti di tale danno, anche qualora esso non abbia agito nella circoscrizione del giudice adito. 35 Al riguardo, va osservato che la competenza a conoscere di un’azione da illecito civile doloso o colposo può essere accertata, in capo al giudice cui è stata sottoposta una domanda di constatazione della violazione dei diritti patrimoniali d’autore, allorché lo Stato membro sul territorio del quale si trova tale giudice tuteli i diritti patrimoniali invocati dal ricorrente e l’asserito danno possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito v. sentenza Pinckney, EU C 2013 635, punto 43 . 36 Nel procedimento principale, il sig.Spoering deduce una violazione di diversi diritti patrimoniali d’autore, cioè il diritto di riproduzione, di diffusione o di esposizione delle fotografie in parola. È pacifico che tali diritti sono tutelati in Germania in conformità alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU L167, pag.10 . 37 In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, va considerato che il rischio di concretizzazione del danno deriva dalla possibilità di procurarsi la riproduzione dell’opera cui si collegano i diritti d’autore invocati dal ricorrente in una libreria situata nella circoscrizione del giudice adito. Come risulta dalle constatazioni in fatto ricordate al punto 14 della presente sentenza, la consegna alle edizioni Phaidon di Parigi delle fotografie in parola è all’origine della loro riproduzione e distribuzione e, quindi, all’origine del rischio di concretizzazione dell’asserito danno. 38 Per contro, poiché la tutela concessa dallo Stato membro cui appartiene il giudice adito vige soltanto nel territorio di quest’ultimo, il giudice adito in base al luogo della concretizzazione del danno è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio di tale Stato membro sentenza Pinckney, EU C 2013 635, punto 45 . 39 Infatti i giudici di altri Stati membri restano in linea di principio competenti, alla luce dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 e del principio di territorialità, a conoscere del danno causato ai diritti patrimoniali d’autore sul territorio del loro Stato membro rispettivo, considerato che essi si trovano nella posizione migliore, da una parte, per valutare se siano stati effettivamente pregiudicati i diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo Stato membro interessato e, dall’altra, a determinare la natura del danno provocato v. sentenza Pinckney, EU C 2013 635, punto 46 . 40 Alla luce le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n.44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell’evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell’asserito danno a condizione che quest’ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest’ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara L’articolo 5, punto 3, del regolamento CE n.44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell’evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell’asserito danno, a condizione che quest’ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest’ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene. * Fonte http //curia.europa.eu/