Le domande devono essere sorteggiate ed anche l’esposizione delle prove scritte deve essere valutata e motivata, pena l’annullamento degli orali

L’esposizione degli scritti è una fase fondamentale della prova orale dell’esame di avvocato la commissione deve sempre valutarla e motivarne lo svolgimento. Le domande devono essere sorteggiate per non ledere i principi di trasparenza, d’imparzialità, della par condicio tra i candidati, pena l’annullamento della prova.

La sentenza del Tar Sicilia-Catania n. 1994 sez. IV dell’11 luglio 2013 sancisce questo importante principio che, de facto , evidenzia l’illegittimità di quasi tutte le prove orali di abilitazione professionale. Il caso. Un’aspirante avvocatessa bocciata agli orali impugnava l’esito ed il relativo verbale redatto dalla commissione d’esame. Il Tar, riconosciute le irregolarità eccepite, ha accolto il suo ricorso, sì che dovrà ripetere la prova con un’altra commissione presso la stessa CDA. Trasparenza nella proposizione e nella scelta delle domande. L’ articolo 12 D.P.R. 487/94 sancisce l’obbligatorietà del sorteggio delle domande. Più precisamente stabilisce che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste . Questa norma risponde ai principi d’imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali Cons. Stato n. 6001/2011 . Si noti che la legge richiamata è relativa ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego. In effetti pur essendo un esame di stato negli ultimi tempi si è trasformato in un vero e proprio concorso e ciò potrebbe spiegare detto rimando per analogia. Più semplicemente, però, da quanto si desume dal testo, il riferimento alla disposizione, per altro invocata dalla ricorrente, è relativo ai citati principi universali che sono e devono essere alla base di ogni esame, tanto più che queste modalità erano indicate dalla direttiva della Direzione centrale presso il Ministero di Giustizia, recepite dai commissari di Catania e di cui, in genere, è stata data lettura antecedentemente allo svolgimento della prima prova scritta parere motivato di civile . L’esposizione dei compiti scritti la settima materia? Nel verbale prestampato è riportata la dicitura che il candidato ha esposto sommariamente le prove scritte ai sensi dell’17 bis, comma 3, lett. a , RD 37/34, ma ciò non è sufficiente per un duplice motivo. In primis la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico TAR Venezia Veneto, sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99 . È, quindi, fatto obbligo alla commissione di valutare e dare un’adeguata motivazione della stessa, cosa che chi ha partecipato all’esame sa benissimo che non è mai fatta, anzi, a mio modesto parere, credo che questa regola sia ignorata dagli stessi membri delle commissioni. Ulteriori novità niente più bocciature se si raggiunge il punteggio minimo, malgrado due insufficienze? Una recente sentenza del Tar Veneto n. 883 del 21 giugno 2013 con nota di Milizia, Stop all’esclusione dal concorso dell’indagato, del malato o di chi ha raggiunto la votazione minima richiesta dal bando è la media di tutte le prove , analizzando il ricorso di un’aspirante guida turistica, ha evidenziato come non viga alcun obbligo di riportare la sufficienza in tutte le prove, ma solo di raggiungere il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso o stabilito dalla legge che regola l’accesso alla professione la bocciatura, se sono rispettate queste condizioni, sarebbe un abuso di potere. Da ciò si desume l’illegittimità della norma sull’abilitazione forense che impone la bocciatura del candidato in presenza di due insufficienze, malgrado il raggiungimento del punteggio di 180, il minimo richiesto per superare gli orali e conseguire l’abilitazione professionale.

TAR Sicilia – Catania, sez. IV, sentenza 13 giugno - 11 luglio 2013, numero 1994 Presidente/Estensore Di Paola Fatto e diritto Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti - Violazione dell’articolo 12 D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza . - Violazione dell’articolo 17 bis comma 3 lett. a , Regio decreto numero 37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito . Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto - il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l'articolo 12, d.P.R. 9 maggio 1994 numero 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, numero 6001 - sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell'articolo 17 bis comma 3 lett. a , Regio decreto numero 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d'esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell'esame e di esprimere una valutazione in merito infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 numero 99 . - la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che Con riferimento alle prove orali, ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste . Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta. Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali. Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Quarta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.