Con la circolare numero 23/E del 15 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni necessarie in ordine all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012 al centro dell’attenzione i nuovi indicatori di coerenza economica, i correttivi anticrisi e la rinnovata modulistica.
Questi i punti salienti. Aderire alla realtà economica. Per gli studi di settore applicabili in Unico 2013, il D.M. 21 marzo 2013 ha confermato gran parte degli indicatori di coerenza economica approvati con il D.M. 26 aprile 2012, volti a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Successivamente il D.M. 28 marzo 2013 ha introdotto nuovi indicatori di coerenza economica applicabili alle attività di impresa, un correttivo per quattro studi di settore applicabili ad attività professionali, nonché due correttivi per lo studio di settore VG68U Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco influenzato dal caro benzina. L’analisi della “Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari”, approvata con il decreto MEF del 28 dicembre 2012, ha dal canto suo permesso di individuare indicatori territoriali con i quali soppesare le modalità di applicazione degli studi di settore al fine di renderli sempre più aderenti alla realtà economica in cui imprenditori e professionisti operano. Come parametro fondamentale sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio sul mercato immobiliare OMI , riferiti al 2010 contengono, per ogni comune, il valore minimo e il valore massimo di mercato degli immobili secondo tipologia abitazioni economiche o di lusso, uffici, negozi, magazzini, laboratori , stato conservativo, zona comunale. Correttivi sulle stabili collaborazioni dei giovani professionisti. Nel caso di attività rese da giovani professionisti a favore di studi già affermati, si potrebbero verificare situazioni in cui il numero di ore dedicato all’attività dal professionista non risulta essere direttamente riconducibile, in tutto o in parte, alla produzione di compensi, come generalmente avviene per i prestatori di comprovata esperienza. Di conseguenza, il compenso erogato a tali soggetti generalmente viene stabilito in misura forfetaria, non risultando effettivamente legato alla tipologia e alla quantità di lavoro prestato. Per questa ragione, nei soli studi WK03U, WK04U, WK05U e WK18U, un correttivo ad hoc agisce unicamente sul “tempo dedicato all’attività” non sulle spese dei soggetti che, avendo una anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività 1. in forma individuale 2. esclusivamente presso altri studi e/o strutture 3. realizzando più del 50% dei propri compensi dalle “stabili collaborazioni” 4. non avvalendosi di lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ovvero di altri soggetti per prestazione direttamente afferenti l’attività professionale e artistica. Sisma 2012, le semplificazioni. Particolare attenzione è dovuta alla semplificazione fiscale riservata ai soggetti delle regioni colpite dal terremoto del maggio 2012 non è più obbligatorio presentare il modello degli studi di settore, come riportato nelle relative istruzioni, per i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati nel D.M. 1 giugno 2012 che - presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva - hanno cessato l’attività - si trovano in liquidazione volontaria In questi casi, tenuto conto della scarsa significatività dei dati degli studi di settore ai fini del controllo, per gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo non vige l’obbligo all’adempimento dichiarativo, bensì un’ulteriore agevolazione che li esclude dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa. Inapplicabilità per cooperative/consorzi nel settore appalti. Un chiarimento interessante emerso dalla Circolare numero 23/E inerisce alla fruibilità della causa di non applicabilità degli studi di settore per cooperative e consorzi di imprese attive nel settore di appalti di lavoro, forniture in campo edile, servizi, ecc. costituitesi appositamente per detenere i requisiti necessari alla partecipazione alle gare. È stato sottolineato da Organizzazioni di categoria che sovente il consorzio o la cooperativa, una volta aggiudicati i lavori, assegna i medesimi alle imprese consorziate/socie, fornendo alle singole imprese la possibilità di accedere alla realizzazione di opere complesse. Le modalità contrattuali con le quali vengono di soliti regolati i rapporti tra la cooperativa o consorzio, i soci o consorziati e il committente, prevedono spesso che i soci o consorziati eseguano i lavori loro assegnati fatturando le prestazioni alla cooperativa o consorzio, il quale, poi, emette fattura nei confronti del committente, soggetto pubblico o privato. Se le cooperative o consorzi operano secondo le modalità appena descritte, non può configurarsi una causa di inapplicabilità però gli uffici dovranno valutare attentamente la posizione dei soggetti interessati, dato che il perseguimento di fini “mutualistici” può incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti. Implementazione di Gerico. La nuova versione è strutturata, in termini di funzionalità e di visualizzazione delle informazioni, in modo simile rispetto alla versione per l’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011. Gerico 2013 prevede la possibilità di visualizzare le variabili contabili rilevanti per la stima e per il calcolo degli indicatori economici. Inoltre l’Agenzia ricorda che - nella sezione relativa ai risultati del calcolo operato denominata “Esito” è riportato in sintesi, oltre al risultato di congruità, anche quello relativo alla normalità economica e alla coerenza - le informazioni di dettaglio relative agli indicatori di coerenza e di normalità economica sono riportate, come già nelle vecchie versioni del software, nelle rispettive sezioni “Coerenza”, “Normalità Economica” e “Analisi Normalità Economica” , integrate ora con gli indicatori di coerenza e di normalità economica approvati con il D.M. 21 marzo 2013 e il D.M. 28 marzo 2013 - l’applicativo GERICO 2013 propone un esito “completo” anche in caso di congruità. fonte www.fiscopiu.it
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