Disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi: diffuso il nuovo Regolamento

Con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla procedura di rateazione dei debiti contributivi di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, a seguito della soppressione dell’Inpdap ed Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all’Istituto di previdenza stesso.

L'INPS, con la circolare n. 108 del 12 luglio 2013, ha reso noto che, a seguito della soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals disposta dal D.L. 201/2011 e il conseguente assorbimento delle loro funzioni, si è provveduto ad armonizzare i criteri regolatori in materia di pagamenti in forma rateale dei crediti contributivi, in fase amministrativa, di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, amministrate dall’INPS stesso. La rateazione dei debiti contributivi. Ciò si è reso necessario dato il ruolo che l’istituto della rateazione riveste nell’ambito dell’attività di recupero crediti, in quanto è lo strumento che permette ai contribuenti in temporanea difficoltà economica di regolarizzare la propria posizione debitoria con un rientro in bonis. Un nuovo regolamento. Il nuovo Regolamento diffuso dall’INPS rappresenta la fonte di disciplina delle rateazioni contributive dei debiti in fase amministrativa, maturati dal contribuente nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, per i quali non sia stato ancora formato l’avviso di addebito. Si ricorda, infatti, che sono da considerarsi in fase amministrativa i crediti dell’Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l’avviso di addebito disciplinato dall’art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla stessa data, non siano stati affidati per il recupero agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 6, L. 9 aprile 2009, n. 33. Per poter beneficiare del pagamento dilazionato, per contributi e sanzioni, il contribuente deve presentare un’unica domanda per tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'INPS, denunciati dallo stesso contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa. Si noti che le rateazioni dei debiti contributivi in parola possono essere concesse solo fino ad un massimo di 24 mesi. Con un successivo messaggio, saranno comunque fornite le indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda a cui il contribuente dovrà attenersi.

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