Tombino ‘traditore’, ma ben visibile: caduta addebitabile al conducente del motorino

Salvo, così, il Comune da ogni addebito. Certo, si può analizzare la precaria condizione del tombino, privo di un pezzo di asfalto, ma ciò che risulta prevalente, come causa della caduta, è la condotta imprudente del conducente.

‘Trappola’ in strada il tombino, privo di un pezzo di asfalto, può rivelarsi assai pericoloso. Logica la potenziale responsabilità del Comune per l’incidente. Ma, sia chiaro, solo se il conducente – di un motorino, in questo caso – tiene una condotta prudente, regolando la propria guida alla vista dell’ostacolo. Cassazione, sentenza n. 26352, Terza sezione Civile, depositata oggi Ruota in fallo . Capitombolo clamoroso per il conducente di un motorino fatale il tombino dissestato presente sulla strada – comunale –. Conseguenziale è la domanda di risarcimento avanzata proprio nei confronti del Comune. Ma la risposta è negativa, sia quella del Giudice di pace che quella dei giudici del Tribunale a ‘salvare’ il Comune è la condotta dell’uomo alla guida del motorino. Difatti, secondo i giudici, il tombino, privo di un pezzo di asfalto, era ben visibile e, quindi, il conducente del motorino avrebbe potuto evitarlo, usando una ordinaria prudenza e diligenza . Quindi, in sostanza, la causa della caduta è da ascrivere non al Comune, bensì al conducente . Cautela in strada. Obiezioni ulteriori vengono proposte, anche in Cassazione, dall’uomo rimasto vittima della caduta obiettivo, ovviamente, dimostrare la condotta omissiva del Comune, sul fronte della manutenzione stradale, e ottenere così un adeguato risarcimento dei danni. Ma, per i giudici del ‘Palazzaccio, invece, la visione tracciata in secondo grado è razionale, logica, da condividere perché, in sostanza, è stata sì considerata la possibile responsabilità del Comune , ma poi la si è esclusa, correttamente, alla luce della colpa esclusiva della persona danneggiata. Decisivo è l’elemento della gravità della imprudenza addebitabile al conducente del motorino, imprudenza che ha causato la caduta. Perché, chiariscono i giudici, il conducente, che percorre una strada ben conosciuta ed avvista il tombino, ha tempo e modo per evitarlo o per moderare la velocità e mantenere la prudenza necessaria per evitare il rischio dello sbandamento .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 settembre - 25 novembre 2013, n. 26352 Presidente Russo – Relatore Petti Svolgimento del processo 1. Con citazione del 23 gennaio 2003 R.R. e R.F. hanno proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Como, del 26 gennaio 2005, che ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dai R. contro il Comune di Roma, confermando la decisione che aveva considerato unicamente la situazione di illecito ascrivibile al Comune ai sensi dello art. 2043 cc. ed aveva ritenuto non sussistenti i requisiti della insidia, sia dal punto di vista oggettivo, essendo il tombino dissestato ben visibile, e non applicabile la diversa disciplina dello art. 2051 c.c. non essendo esigibile il controllo del Comune su una arteria di scorrimento esterno alla città murata di Como di lunghe dimensioni. La Corte con doppia ratio decidendi integrava le ragioni di rigetto, ritenendo che in relazione agli obblighi di custodia la presunzione a carico del Comune era superata in concreto dalla colpa esclusiva del conducente del motorino equiparabile al caso fortuito, mentre in relazione alla disciplina dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c. riteneva fallita la prova della situazione di insidia e della imputabilità al Comune sul rilievo che il tombino, privo di un pezzo di asfalto era ben visibile al sopravveniente conducente del motorino, che dunque avrebbe potuto evitarlo usando una ordinaria prudenza e diligenza, date le condizioni di luce e di viabilità. La colpa anche in relazione a tale fattispecie era ascrivibile non al Comune ma al conducente. 2. Contro la decisione ricorrono i due R. con unico atto, affidato a due motivi. Resiste il Comune con controricorso. I difensori delle parti hanno prodotto memorie. Motivi della decisione 3. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ai motivi dedotti. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a seguire la confutazione in diritto. 3.1. Sintesi dei motivi. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 2051, e propone il seguente quesito Dica la Corte se, al fine della applicazione della disciplina dello art. 2051 c.c. in tema di risarcimento per danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ed in particolare delle strade di proprietà comunale, la estensione anche notevole del bene ed il suo uso anche generalizzato da parte della collettività, siano di per sé circostanze che autonomamente integrano il caso fortuito che esclude la responsabilità dell'ente che ha la custodia della strada, ovvero se tale caso fortuito rilevante ex art. 2051 c.c. debba essere provato dall'ente proprietario dimostrando il diligente espletamento da parte sua della attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa ed impedire la produzione di danni a terzi . La tesi è ulteriormente ribadita, al ff 9, con ulteriore argomentazione secondo cui la Corte deve scegliere tra due opzioni interpretative, come nel quesito soprariferito. Nel secondo motivo si deduce, come vizio di motivazione, la inesistente motivazione in ordine alla asserita responsabilità del danneggiato ai sensi dello art. 1227 cc. nel punto in cui si afferma che il conducente del motociclo avrebbe tenuto una condotta connotata da una imprudenza ed imperizia eccezionali. Si deduce che nemmeno il Comune aveva dedotto tale eccezionalità e che non vi è prova che la condotta del conducente costituisca unica ed esclusiva causa dello evento. 3.2.Confutazione in Diritto. Il secondo motivo, dal punto di vista logico, è pregiudiziale al primo, posto che attiene al punto decisivo e controverso della imputazione della responsabilità al conducente del mezzo che percorre una strada su cui si trova, ben visibile, un tombino con una fessurazione nel rivestimento dello asfalto. Il vizio della motivazione tuttavia è riferito a due circostanze fattuali, considerate dal giudice dell'appello, una prima che attiene al cd. concorso di colpa del conducente, concorso che nella valutazione della Corte costituisce, anche agli effetti dell'art. 2051 c.c. fattore determinate equiparabile al caso fortuito, ed una seconda circostanza che attiene alla gravità della imprudenza, in grado di eccezionalità, oltre misura. Ma la motivazione del giudice del riesame è analitica e si attarda sia nel richiamare corretta ed evolutiva giurisprudenza, sia a considerare la condotta del conducente che percorre una strada ben conosciuta ed avvista il tombino ed ha tempo e modo per evitarlo o per moderare la velocità e mantenere la prudenza necessaria per evitare il rischio dello sbandamento. Pertanto il quesito, per come è posto, appare inammissibile in quanto è carente proprio nel requisito della chiara esposizione del fatto controverso, che invece propone una semplice diversa rappresentazione dei fatti, senza tener conto della chiara ratio decidendi espressa dal giudice del riesame a i ff 3 e 4 della parte motiva. Risulta, allora infondato anche il primo motivo che deduce l'error in iudicando, posto che correttamente la Corte, applicando la norma dell'art. 2051 in relazione alla fattispecie in esame, considera da un lato la possibile responsabilità del Comune, ma poi la esclude in relazione al caso fortuito costituito dalla colpa esclusiva del danneggiato. Costante sul punto la recente giurisprudenza Cass. 16 gennaio 2009 n. 993, Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, tra le tante. Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti R. alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore del Comune di Como, che liquida in euro 1200 di cui duecento euro per esborsi.