Nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 25357, depositata l’11 novembre 2013. Il caso. Rigettata l’opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività professionale prestata da un avvocato quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il professionista ha proposto opposizione contro tale ordinanza di rigetto. Preliminarmente, gli Ermellini hanno rilevato che il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale a quo si è svolto senza che il contraddittorio sia stato esteso nei confronti del Ministero della Giustizia. Il titolare passivo del rapporto di debito è parte necessaria del procedimento. Infatti, Piazza Cavour, ha dichiarato che va fatta applicazione del principio secondo cui, posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 opposizione al decreto di pagamento D.P.R. numero 115/2002 T.U. in materia di spese di giustizia presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente a oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, «parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento». Di conseguenza, come esplicitato dal Collegio, nel caso di specie, il Ministero della Giustizia è parte necessaria. Pertanto, il ricorso è stato deciso cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, affinché sia nuovamente celebrato il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre - 11 novembre numero 25357 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. “L'Avv. M B. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza in data 9 gennaio 2012 con cui il Giudice del Tribunale di Chieti aveva rigettato l'opposizione, ex articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività professionale da esso prestata quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale a quo si è svolto senza che il contraddittorio sia stato esteso nei confronti del Ministero della giustizia. Va fatta applicazione del principio secondo cui, posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 d.P.R. numero 115 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria Cass., Sez. Unumero , 29 maggio 2012, numero 8516 . Di qui la proposta di decidere sul ricorso cassando con rinvio l'ordinanza impugnata perché sia nuovamente celebrato il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale. Il ricorso può essere avviato alla camera di consiglio”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici che, pertanto, decidendosi sul ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Chieti, che la deciderà, in persona di diverso giudicante, nel contraddittorio con il Ministero della giustizia che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa, l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Chieti, in persona di diverso giudicante.