DURC anche se ci sono irregolarità contributive

Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro analizza la disciplina per cui è possibile rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, verso la P.A., di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

Continuare ad operare anche in presenza di debiti contributivi/assicurativi. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013 , ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. da L. n. 94/2012 . Il meccanismo voluto dal Legislatore vuole superare le problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Modalità di rilascio del DURC. Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo . Qualora il Documento debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. Il Ministero chiarisce che la disciplina sopra descritta dell'art. 13-bis, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013, a norma del quale il Documento viene considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. La gamma degli utilizzi. Il DURC disciplinato dal D.M. 13 marzo 2013 può essere utilizzato per le finalità previste dalla legge, quindi pure per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i , D.Lgs. n. 163/2006. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. L’art. 3 del D.M. ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Si è fissato così il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. L’operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica. La previsione, infine, ha trovato continuazione nell’art. 31 D.L. n. 69/2013 conv. da L. n. 98/2013 norma che, al comma 8-bis, ha stabilito l’applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. fonte www.fiscopiu.it

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