La nomina del difensore deve avere una propria evidenza e certezza

L’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di atto di parte che rispetti le forme richieste, senza che ciò impedisca all’incarico defensionale di esercitarsi qualora sussistano i presupposti per ritenere la nomina effettiva anche sulla base di facta concludentia .

Il caso. Gli imputati venivano condannati dal Tribunale di Avellino per il reato di cui agli art. 110 c.p., 269 il quale prevede che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione e 279, comma 1, che punisce chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale per avere esercitato senza autorizzazione un impianto comportante l’emissione in atmosfera. Autorizzazione scaduta? Nel proprio ricorso, entrambi gli imputati, lamentavano, tuttavia, l’erronea applicazione dell’art. 281 del decreto citato che dispone che i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguito indicati b tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000 Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente . Ed invero, secondo i ricorrenti, il Tribunale aveva erroneamente considerato scaduta l’autorizzazione rilasciata nel 2003 alla società da cui la rappresentata si era scissa nel 2006 e alla quale non era stato applicato il regime transitorio previsto dalla norma e per la quale era stata chiesta successivamente la autorizzazione. Veniva, inoltre, dedotta nullità della sentenza stante la omessa notificazione al secondo difensore, nominato con memoria a seguito di deposito del 415 bis c.p.p L’atto di nomina diretto all’autorità procedente deve avere una propria autonomia. La Corte, tuttavia, ritiene, in primo luogo, di dovere affrontare il motivo di rito, assorbente rispetto all’altro. Ed invero, afferma che la lamentata nullità non sussista. La norma di cui all’art. 96 c.p.p., infatti, tutela, da un lato, certamente il diritto di difesa della persona, ma, dall’altro, non può contrastare con le esigenze di effettività ed efficacia dell’atto dichiarativo della persona stessa. Richiamando precedente giurisprudenza, evidenzia come l’atto di nomina diretto all’autorità procedente deve avere una propria autonomia o, comunque, una propria evidenza e certezza, e ciò anche se, pur mancando il rispetto del forme di cui all’art. 96 c.p.p., possa essere desunta per facta concludentia . Nel caso di specie, invece, la dichiarazione di nomina del secondo difensore non è stata effettuata con un atto specifico, ma contenuta in un passaggio di una memoria difensiva, peraltro nemmeno intestata, depositata in segreteria senza che le generalità del depositante siano state accertate. Pertanto, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato, l’assenza di avvisi e comunicazioni allo stesso dovuta al mancato rispetto delle forme ex art. 96 c.p.p. non comporta alcuna violazione dei diritti della difesa e alcuna nullità. Continuità della attività. Riguardo, invece, al motivo di merito, la Corte ha accolto il ricorso, affermando che il passaggio di attività avvenuto tra le due società, esprimendo una continuità produttiva rispetto a quella originariamente autorizzata, imponeva al Tribunale di chiarire le ragioni per cui non riteneva applicabile il regime transitorio previsto dalla norma richiamata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 giugno – 16 settembre 2013, numero 37817 Presidente Mannino – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/11/2011 il Tribunale di Avellino, concesse a M C. le circostanze attenuanti generiche, ha condannato lo stesso C. alla pena di 600,00 Euro di ammenda e I.L. alla pena di 900,00 Euro di ammenda perché colpevoli del reato previsto dagli articolo 110 cod. penumero e 269, 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152, reato consistente nell'esercizio senza autorizzazione di impianto gestito dalla L.M.P. S.r.l. , agendo I. quale legale rappresentante e C. quale direttore di stabilimento, comportante l'emissione in atmosfera fatto commesso dal omissis , con permanenza. 2. Avverso tale decisione i sigg. I. e C. propongono ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett. b cod. proc. penumero di legge e sussistenza di nullità della sentenza per avere il Tribunale omesso di accertare l'assenza di notificazione al difensore, avv. Francesco Casale, nominato in aggiunta all'avv. I. con la memoria depositata in data 12/2/2010 a seguito del deposito ex articolo 415-bis cod. proc. penumero omessa notificazione tempestivamente eccepita dall'avv. I. nel corso dell'udienza del 19/4/2011, eccezione respinta dal Tribunale sulla base dell'errata affermazione del Pubblico ministero circa l'assenza in atti della nomina dell'avv. Casale atto allegato in copia dai ricorrenti al ricorso b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 606, lett. b cod. proc. penumero con riferimento all'articolo 281 del d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152, per avere il Tribunale erroneamente considerato scaduta l'autorizzazione rilasciata il 19/6/2003 alla C.M.S. S.p.A. da cui in data 25/9/2006 era originata mediante scissione societaria la L.M.P. S.r.l. e non applicato il regime transitorio introdotto con gli articolo 280 e 281 del d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152, invece pienamente applicabile alla L.M.P. e alla domanda di autorizzazione da questa presentata il 20/3/2009 c. Vizio motivazionale ai sensi dell'articolo 606, lett. e cod. proc. penumero per avere erroneamente escluso l'applicazione del regime transitorio sulla base dell'assunto che l'autorizzazione originaria era scaduta in quanto non rinnovata e, dunque, inesistente ai fini della nuova disciplina. Considerato in diritto 1. L'esame del ricorso deve muovere dal motivo in rito che avrebbe efficacia assorbente rispetto alle altre censure. 2. La Corte ritiene che la lamentata nullità del giudizio non sussista e che il regime fissato dall'articolo 96 cod. proc. penumero per la nomina del difensore di fiducia debba trovare attenta applicazione nel rispetto dei diritti della persona indagata o imputata ma anche delle esigenze di effettività ed efficacia dell'atto dichiarativo della persona stessa. 3. La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare molteplici profili relativi alla validità ed efficacia della nomina del difensore di fiducia, affermando che si è in presenza di atto formale che non ammette equipollenti Sez. 1, numero 35127 del 19/4/2011, Esposito che la trasmissione della nomina all'autorità procedente può avvenire anche a mezzo telefax, purché . non residuino incertezze circa la provenienza e la completa ricezione dell'atto . circa la data di trasmissione e ricezione e circa ogni altro aspetto che possa garantire la medesima affidabilità della consegna diretta Sez. 3, numero 4968 del 19/1/2011, C. e altri , ma che tale strumento non può essere utilizzato da persona estranea al processo, quale il familiare della persona arrestata Sez. 3, numero 46034 dell'11/11/2008, Maddaluno che la nomina fatta personalmente dalla persona indagata conserva validità anche se la firma dell'atto di nomina allegato a istanza difensiva non è autenticata, trattandosi di formalità non richiesta Sez. 6, numero 15577 dell'11/2/2011, Berloco infine, che la nomina può essere efficace anche quando, pur mancando il rispetto delle forme ex articolo 96 cod. proc. penumero , possa essere desunta per facta concludentia Sez.2, numero 15740 del 22/2/2011, P.M. in proc. Donato . 3. L'esame della giurisprudenza e dei principi da essa fissati impone di considerare che l'atto di nomina diretto all'autorità procedente deve avere una propria autonomia o comunque una propria evidenza e certezza. Ora, nel caso in esame la dichiarazione di nomina del secondo difensore non è stata effettuata mediante un atto specifico, chiaramente individuato, ma è contenuta in un passaggio della memoria difensiva che i sigg. I. e C. hanno depositato. Tale memoria è atto privo di intestazione e recante le firme non autenticate è, inoltre, atto depositato in segreteria senza che al momento del deposito le generalità del depositante siano state rilevate e attestate. Non è, quindi, dato sapere chi abbia depositato l'atto, se uno o entrambi gli indagati, se il difensore nominato con la memoria o altra persona ancora. Soccorrono qui i principi fissati con la sentenza numero 9429 del 17/5/1996, Lo Piano, che distingue la manifestazione di volontà dalla funzione pubblica che essa assume rispetto alle attività dell'ufficio giudiziario e conclude che l'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere agli avvisi al difensore sorge solo in presenza di atto di parte che rispetti le forme richieste, senza che ciò impedisca all'incarico defensionale di esercitarsi qualora sussistano i presupposti per ritenere la nomina effettiva anche sulla base di facta concludentia . 4. In conclusione, ferma restando la possibilità per il nuovo difensore di esercitare il proprio mandato, l'assenza di avvisi e comunicazioni allo stesso dovuta al mancato rispetto delle forme ex articolo 96 cod. proc. penumero non comporta alcuna violazione dei diritti della difesa e alcuna nullità. 5. Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso. La sintetica ricostruzione del fatto operata nelle pagine che precedono consente alla Corte di esporre sinteticamente le ragioni della presente decisione. Il pacifico passaggio di attività avvenuto tra le due società, che esprime una continuità produttiva rispetto a quella autorizzata nel corso dell'anno 2003, avrebbe imposto al Tribunale di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabile il regime transitorio invocato dagli imputati. In particolare, la motivazione omette di chiarire quali elementi impediscano di ricondurre la soc. L.M.P. all'interno di una delle categorie di imprese partitamente fissate dall'articolo 281, comma 1, della d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152, avendo particolare riguardo alla terza di tali categorie che comprende gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999 . 6. Tale omissione comporta un vizio motivazionale che impone di restituire gli atti al giudice di merito affinché provveda a procedere a nuovo giudizio e a chiarire i profili sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo esame.