Con la circolare numero 15 del 3 aprile 2012, a seguito dalla pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro chiarisce la nozione di retribuzione di produttività, specificando i criteri per valutare l’efficientazione e per la verifica di conformità degli accordi collettivi sottoscritti.
Precisazioni sull’agevolazione e sul concetto di maggiore rappresentatività. Il Decreto, nel fornire la disciplina dei premi di produttività, introduce il requisito secondo il quale i contratti collettivi devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale. Non potranno viceversa essere tenuti in considerazione, ai fini della applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. Retribuzione di produttività, richiesta un “efficientazione” in senso lato. L’articolo 2 D.P.C.M. 22 gennaio 2013 fornisce la definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato. Il Decreto stabilisce che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”. Sono voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Rientrano nel novero un andamento migliore del fatturato, una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero degli interessati cui si dà riscontro, minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia ad es. ROL o, ancora, prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria. Ulteriore definizione di retribuzione di produttività. Le voci retributive erogate in esecuzione di contratti prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate a ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione b introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane c adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative d attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’articolo 13, L. numero 300/1970. In questa frangente, il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle sopra dette aree di intervento. La Circolare evidenzia che le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, sempre nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in ordine alla applicabilità della agevolazione. Procedimento e monitoraggio dei datori di lavoro. Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data. L’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. Ciò evidentemente non vale in relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale, come la corresponsione di premi di produttività sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annua. Quanto infine alla “autodichiarazione di conformità” da allegare ai contratti depositati, la stessa può essere ricompresa all’interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto. L’invio alla DTL, anche tramite posta certificata, sarà equiparata al deposito prendendo a parametro la data di spedizione.
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