L’INPS, con il messaggio numero 4428 del 13 marzo 2013, ha voluto integrare la circolare numero 32/13 del 26 febbraio scorso, in merito alla richiesta del CUD tramite posta elettronica ordinaria e il rilascio del CUD da parte dei professionisti abilitati all’assistenza fiscale.
Nello stesso messaggio, infatti, l’INPS specifica di voler dar seguito alla circolare numero 32 del 26 febbraio 2013, intitolata “Nuove modalità di rilascio del CUD”, per dare notizia dell’attivazione di nuovi strumenti di richiesta e trasmissione del CUD e per fornire alcuni ulteriori chiarimenti al riguardo. Invio del CUD anche sulla casella di posta elettronica ordinaria. I cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, utenti dell’Istituto, potranno trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it. All’e-mail di richiesta – viene precisato nel messaggio - «dovranno essere allegate l’istanza debitamente firmata e digitalizzata e la copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 38 d.p.r. numero 445/2000 in ordine alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze». Una volta ricevuta la richiesta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. I professionisti abilitati all’assistenza fiscale devono conservare il mandato ed esibirlo a richiesta dell’INPS. Previo conferimento di specifico mandato, il cittadino interessato, per ottenere la certificazione, ha facoltà di avvalersi sia di un Centro di assistenza fiscale CAF , sia di uno degli altri soggetti professionisti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale d.lgs. numero 241/1997 , che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità.
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