L’avvocato è sempre un libero professionista pur se dipendente della PA: no alla sua identificazione col badge

Gli avvocati delle pubbliche amministrazioni, pur essendo inseriti nel loro organico, conservano la loro natura di liberi professionisti. La loro presenza in ufficio sarà attestata dalla sottoscrizione di un apposito registro e non si potrà imporre loro il badge come agli altri dipendenti, perché ciò mina la loro autonomia professionale.

E’ questa la massima che si può elaborare dal testo della sentenza n. 547 del TAR Campania-Napoli - sez. V - dello scorso 24 gennaio relativa ad una fattispecie pressoché sconosciuta alla giurisprudenza l’obbligo di attestazione delle presenze dell’avvocato pubblico dipendente. La vicenda affrontata. Un legale, assunto con tale qualifica e con contratto a tempo indeterminato presso un comune campano, contestava l’ordine impostogli di ritirare il badge per l’identificazione automatica delle sue presenze in ufficio come per gli altri suoi colleghi. Si opponeva poiché era tenuto a firmare uno speciale registro ed eccepiva che tale rilevazione automatica minava la sua autonomia, dal momento che si assentava spesso dal suo ufficio per patrocinare la cause del comune presso le competenti sedi legali. Niente badge, sono avvocato! Il G.A. rileva il suddetto controsenso nella scelta operata dal comune. Pur essendo l’avvocato un pubblico dipendente e come tale inserito nell’organico dell’ente, è corretto ritenere che un sistema siffatto si risolve, quanto meno in astratto, anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo , in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione . Infine, come detto, è incompatibile con i frequenti spostamenti verso le sedi giudiziarie, perché è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un obbligatorio utilizzo del badge . Tutto ciò trova conferma in un unico precedente giurisprudenziale relativo ad un analogo onere imposto al legale dell’INPS è illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti Tar Campania Napoli, sez. II, n. 560/96 .

TAR Campania, sez. V, sentenza 22 novembre 2012 24 gennaio 2013, n. 547 Presidente Cernese – Estensore Zeuli Fatto Con ricorso notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 12 aprile successivo Maurizio Renzulli, dipendente a tempo indeterminato presso il comune di Nola, con il profilo di Avvocato”, adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali si è imposto al ricorrente l’obbligo dell’utilizzo del cd. badge” per la rilevazione delle sue presenze in ufficio. A tal proposito esponeva le seguenti circostanze con la qualifica di Avvocato era in assegnazione presso il comune di Nola svolgendo le funzioni di avvocato dell’ente con la nota del 24 marzo 2011 gli è stato imposto di ritirare il badge per la rilevazione automatica delle presenze in risposta, il Renzulli rappresentava che in ragione dello specifico profilo professionale posseduto non era tenuto alla rilevazione automatica in ogni caso, in conformità al sistema in uso alle Avvocature Pubbliche, egli annotava le proprie presenze in un apposito registro avrebbe comunque provveduto al ritiro del badge, fatte salve le sue ragioni di tutela non riceveva risposta a queste osservazioni. Tanto premesso, il ricorrente deduceva le seguenti illegittimità avverso i provvedimenti impugnati a incompetenza e violazione dell’articolo 107 d. lgs. 267/2000 b violazione dell’articolo 3 del R.D. 1578/1933, dell’articolo 15 L. 70/1975 e degli articolo 6 e 19 D.P.R. 346/1983 eccesso di potere per illogicità e violazione dei principi di economicità. All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione. Diritto In diritto il Tribunale ritiene di condividere il motivo di doglianza con il quale il ricorrente deduce l’esistenza di un’incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale affidatogli e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. badge” che gli è stato fornito in attuazione degli impugnati provvedimenti. La doglianza è fondata per più motivi. Innanzitutto è corretto ritenere che un sistema siffatto si risolve, quanto meno in astratto, anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo , in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione. In secondo luogo perché l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un obbligatorio utilizzo del badge. Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede ha costantemente affermato i principi sopra condivisi Cfr. da tempi risalenti, in materia di sistemi di rilevazione automatica ed avvocati degli enti pubblici questo TAR T.A.R. Napoli Campania sez. II 4 dicembre 1996 n. 560, secondo cui ”Il provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti.” Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento dei provvedimenti impugnati. In ragione della controversia possono virtualmente compensarsi le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.