Il termine di decadenza decorre dalla cessazione del rapporto

Il termine di decadenza del diritto dell’indennità di disoccupazione decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 15770, depositata il 24 giugno 2013. Il caso. Il ricorso è stato presentato in seguito al rigetto di una domanda intesa ad ottenere dall’INPS l’indennità di disoccupazione , negata in sede amministrativa e richiesta dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda, del medesimo attore, di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS, per essere stata presentata domanda oltre il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione come prescritto dall’articolo 129 RDL 1827/1935. Il ricorrente ha lamentato violazione di legge, precisando che la normativa sull’indennità di disoccupazione è stata formulata in epoca in cui era previsto il licenziamento ad nutum per cui non era ipotizzabile un licenziamento per giusta causa con relativa possibilità di giudizio per la verifica della sussistenza della medesima e del pagamento di un assegno alimentare in favore del licenziando. Domanda presentata fuori tempio massimo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, dal momento che, dalla interpretazione condotta alla stregua della lettera del disposto dell’articolo 12 delle preleggi e della sua ratio, si evince che il termine di decadenza in esame decorre dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, per gli Ermellini, il ricorrente è decaduto dal diritto all’indennità di disoccupazione dal momento che, essendo cessato il suo rapporto di lavoro nell’anno 1997, ha presentato la domanda solo nel 2004, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 marzo – 24 giugno 2013, numero 15770 Presidente Vidiri – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 12 aprile 2007 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari del 3 febbraio 2006 che ha rigettato la domanda di D.L. intesa ad ottenere dall'INPS l'indennità di disoccupazione, negatale in sede amministrativa, e richiesta in data 14 febbraio 2004 dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda della medesima di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole dalle Ferrovie dello Stato in data 27 agosto 1999. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS, per essere stata presentata la domanda oltre il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione come prescritto dall'articolo 129 del R D L 1827 del 1935. La corte genovese ha poi considerato irrilevante la circostanza per cui la ricorrente ha goduto di un assegno alimentare nelle more del giudizio relativo all'impugnato licenziamento, come previsto da accordi sindacali di settore e tale circostanza non influisce nemmeno ai fini della individuazione del biennio antecedente la domanda dell'indennità di disoccupazione nel quale devono risultare 48 settimane di versamenti ex articolo 74 del R D L citato, stante la diversa natura dell'assegno alimentare rispetto alla retribuzione. La D. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo articolato su più punti. Resiste con controricorso l'INPS. Motivi della decisione Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di legge ed omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. con riferimento agli articolo 73 e 74 del R D L 1827 del 1935 convertito nella legge 1155 del 1936, ed all'articolo 12 delle preleggi. In particolare si assume che la normativa sull'indennità di disoccupazione è stata formulata in epoca in cui era previsto il licenziamento ad nutum per cui non era ipotizzabile un licenziamento per giusta causa con relativa possibilità di giudizio per la verifica della sussistenza della medesima e del pagamento di un assegno alimentare in favore del licenziando in realtà l’indennità in questione è stato concepito con decorrenza da quando il licenziato si trova privo di mezzi di sussistenza e quindi dalla cessazione dell'erogazione dell'assegno alimentare. Pertanto da tale impostazione deriverebbe anche l'illegittimità della pronuncia impugnata anche con riferimento alla dichiarata insussistenza del requisito della sussistenza delle 48 settimane di contribuzione nel periodo antecedente la disoccupazione, periodo che dovrebbe farsi decorrere dalla cessazione della corresponsione dell'assegno alimentare. Il ricorso è infondato dal momento che, dalla interpretazione condotta alla stregua della lettera del disposto dell'articolo 12 delle preleggi e della sua ratio, si evince che il termine di decadenza in esame decadenza che è di ordine pubblico con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, ed inderogabile dalle parti cfr al riguardo Cass. 17 marzo 2009 numero 7148 decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo così come pure è stato più volte affermato dai giudici di legittimità cfr. al riguardo ex plurimis Cass. 3 novembre 1998 numero 11033 e, più di recente, Cass. 9 settembre 2011 numero 18528 e Cass. Sez. Unumero , 6 dicembre 2002 numero 16389 . Corollario di quanto sinora detto è che il ricorrente è decaduto dal diritto alla indennità di disoccupazione dal momento che essendo cessato il suo rapporto di lavoro nell'anno 1997 ha presentato la domanda per la suddetta indennità solo nell'anno 2004 dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha ritenuta legittimo il licenziamento intimatogli. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.