E' ghanese e vive in Italia da più di vent'anni: cittadinanza negata

Il Ministero dell'Interno gli nega la cittadinanza italiana perchè l'anno prima della richiesta della cittadinanza era stato condannato decreto penale per guida in stato di ebbrezza. E si sa, sostiene il Viminale c'è un grave allarme sociale derivante dalla commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, ritenuto rilevante sul piano amministrativo.

Di tutt'altro avviso è stato il Consiglio di Stato che, con la sentenza breve n. 2920 depositata il 28 maggio 2013, ha restituito le carte al Ministero dell'Interno perchè riconsideri la questione esercitando la discrezionalità che gli è propria in base alle disposizioni contenute negli artt. da 6 a 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. In sostanza, l'art. 6 di tale legge prevede che Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 a la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale b la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia . Ma anche, alla lett. c la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ed è stato quest'ultimo il motivo ostativo che ha indotto il Ministero a negare la cittadinanza al cittadino straniero che, cinque anni fa, ha chiesto al Ministero dell’interno la concessione della cittadinanza italiana nonostante le controdeduzioni presentate ex art. 10 bis, legge 241/1990 in ordine alla estinzione del predetto reato giusta decreto del GIP di Verona in data 20 aprile 2011. Circostanza questa non irrilevante in relaziona al fatto che in base al comma 3 del medesimo art. 6, legge 91/1992 La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna . Una discrezionalità ragionevole e proporzionata. I motivi dell'appello sono stati sintetici ma di sostanza, perchè è stato dedotto, in punto di diritto, l’erroneità della sentenza impugnata per non aver valutato l’uso incongruo, nella specie, della discrezionalità da parte della P.A. sulla situazione complessiva dell’appellante per aver il Giudice di primo grado, assecondato la statuizione della P.A. basata unicamente, ed in modo generico, un decreto penale di condanna peraltro, per un reato contravvenzionale nel frattempo già estinto ben prima del rigetto impugnato in primo grado. Ma la discrezionalità pur essendo ampia, ha affermato la Sezione, si deve fondare sui ben noti canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. In sostanza, chiarisce la sentenza, la valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto. Guida in stato di ebbrezza un caso isolato e datato. Per quanto possa esser reputato fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, precisa tuttavia il Collegio, dalla serena lettura del provvedimento impugnato in primo grado, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri, senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni l’effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione della P.A. stessa, nonché a quel tempo già dichiarato dal medesimo Giudice che emise il decreto penale di condanna. In sostanza è mancata, da parte della P.A., la motivata e globale valutazione della complessiva vicenda, compresi le implicazioni e gli effetti sulla posizione complessiva dello straniero. Ci vuole, quindi, una valutazione ed un giudizio finale che sarà certamente discrezionale ma dovrà essere anche completo e preciso.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 aprile - 28 maggio 2013, n. 2920 Presidente Lignani – Estensore Russo Fatto e diritto Ritenuto in fatto che il sig. Daniel Kofi Akhromah, cittadino ghanese ed in Italia da ventidue anni, ove risiede in Povegliano Veronese VR , il 17 novembre 2008 ha chiesto al Ministero dell’interno la concessione della cittadinanza italiana Rilevato che il sig. Akhromah rende noto d’aver al riguardo ricevuto la nota ministeriale del 28 gennaio 2011, con cui la P.A. procedente gli ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza de qua ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ad un decreto penale del GIP di Verona, in data 18 settembre 2007, recante la sua condanna per guida in stato d’ebbrezza Rilevato altresì che, nonostante le controdeduzioni del patrono del sig. Akhromah in ordine alla estinzione del predetto reato giusta decreto del GIP di Verona in data 20 aprile 2011, il Ministro dell’ interno ha emanato il decreto del successivo 2 agosto, recante il rigetto dell’istanza stessa Rilevato inoltre che il sig. Akhromah ha impugnato il rigetto ministeriale innanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n. 7723 del 12 settembre 2012, ne ha però respinto il ricorso Rilevato quindi che il sig. Akhromah ha proposto il presente appello, deducendo in punto di diritto l’erroneità della sentenza impugnata A – per non aver valutato l’uso incongruo, nella specie, della discrezionalità da parte della P.A. sulla situazione complessiva dell’ appellante B – per aver assecondato la statuizione della P.A. basata unicamente, ed in modo generico, un decreto penale di condanna peraltro, per un reato contravvenzionale nel frattempo già estinto ben prima del rigetto impugnato in primo grado Considerato in diritto che l’appello è meritevole d’accoglimento, in quanto il TAR ha in concreto basato il rigetto dell’impugnazione di primo grado sull’ampia discrezionalità della P.A. in tema di concessione della cittadinanza italiana, ancorché l’uso della potestà discrezionale si debba fondare sui ben noti canoni di ragionevolezza e di proporzionalità Considerato al riguardo che la valutazione discrezionale sull’ integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto Considerato inoltre che, per quanto possa esser reputato fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, dalla serena lettura del provvedimento impugnato in primo grado, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri, senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni l’effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione della P.A. stessa, nonché a quel tempo già dichiarato dal medesimo Giudice che emise il decreto penale di condanna Considerato di conseguenza che è mancata, da parte della P.A., la motivata e globale valutazione di siffatta vicenda, compresi le implicazioni e gli effetti sulla posizione complessiva dell’appellante, essendo non assistito da seri profili d’adeguatezza e proporzionalità un giudizio sì discrezionale, ma anche completo e preciso su tal posizione come s’è definita al momento della statuizione Considerato, quindi, che spetta alla P.A. di fornire adeguata contezza di tutti gli elementi indicati dall’appellante e comunque evincibili dalla di lui posizione personale, valutandola ora per allora pure alla luce dei fatti della presente causa Considerato, infine, che l’appello va accolto nei sensi fin qui esaminati, fermo restando che il Ministero dovrà nuovamente pronunciarsi sulla pratica, esercitando l’inerente discrezionalità mentre giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. III , definitivamente pronunciando sull’appello ricorso n. 2170/2013 RG in epigrafe , lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con salvezza dell’ulteriore attività del Ministero intimato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.