La sentenza avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, deve ritenersi provvisoriamente esecutiva solo con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite, mentre gli effetti costitutivi e dichiarativi divengono esecutivi solo con il passaggio in giudicato.
Questo il principio che emerge dall’Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia dello scorso 6 settembre. L’antefatto. Una Banca effettuava il pignoramento nei confronti di un uomo, azione avente a oggetto due immobili siti in Reggio Emilia. Avverso tale procedura, veniva proposta una doppia opposizione esecutiva un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore pignorato ex articolo 615 comma 2, c.p.c., e un’altra avanzata dalla moglie del debitore pignorato, ex articolo 619 c.p.c. Chi ha maturato il debito? Gli immobili al centro della controversia, prima del pignoramento stesso, sono stati conferiti in fondo patrimoniale ritualmente trascritto nei registri immobiliari e debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio. Il debito per il quale l’esecuzione è stata promossa ha tuttavia origine da esigenze imprenditoriali del solo marito e non già da motivi familiari lo testimonia una fidejussione rilasciata dall’uomo a favore di una società della quale lui stesso è stato amministratore. Il conferimento dei beni immobili in fondo patrimoniale è stato dichiarato inefficace con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ma avverso tale pronuncia è stato proposto appello e la pronuncia stessa non è quindi passata in giudicato. Le pretese delle parti. Gli opponenti argomentano che, avendo la sentenza natura costitutiva, la stessa diverrebbe esecutiva solo a seguito del passaggio in giudicato. Replica il creditore procedente che l’opposizione sarebbe per un verso inammissibile, poiché riproporrebbe questioni già sollevate nel giudizio di merito relativo alla causa revocatoria, violando così il principio del ne bis in idem e per altro verso infondata, dato che le sentenze costitutive dovrebbero ritenersi provvisoriamente esecutive già in primo grado. Bisogna attendere il giudicato. La posizione della parte convenuta non può essere accolta. Il Tribunale emiliano osserva che, diversamente da quanto opinato dalla Banca Popolare, deve ritenersi che la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, non possa ritenersi provvisoriamente esecutiva, discendendo in tali casi l’esecutività solo dal giudicato. Il Giudice di legittimità, negli ultimi anni, «ha sì ampliato il novero delle statuizioni provvisoriamente esecutive, arrivando a predicare la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite ex plurimus, Cass. nnumero 2554/2012, 27090/2011, 26415/2008 ma così facendo ha implicitamente e di fatto ribadito il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, con riferimento al merito degli effetti costitutivi e dichiarativi, solo con il passaggio in giudicato della pronuncia».
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 6 settembre 2012 Giudice Dott. Gianluigi Morlini Fatto e diritto Il Giudice dell’Esecuzione -rilevato che, la presente procedura trae origine da un pignoramento effettuato dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. nei confronti di Ruggieri Antonio ed avente ad oggetto due immobili siti in Reggio Emilia. Avverso tale procedura è proposta una doppia opposizione esecutiva, ed in particolare un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore pignorato ex articolo 615 comma 2 c.p.c., ed un’opposizione del terzo proposta dalla moglie del debitore pignorato ex articolo 619 c.p.c. Resiste il creditore procedente -ritenuto che, in fatto è pacifico che gli immobili oggetto di pignoramento, prima del pignoramento stesso, sono stati conferiti in fondo patrimoniale ritualmente trascritto nei registri immobiliari e debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio il debito per il quale l’esecuzione è stata promossa trae origine da esigenze imprenditoriali del solo Ruggieri Antonio e non già da esigenze familiari, essendo integrato da una fidejussione rilasciata dal Ruggeri a favore di una società della quale lui stesso è stato amministratore in accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla Banca Popolare, il conferimento dei beni immobili in fondo patrimoniale è stato dichiarato inefficace con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ma avverso tale pronuncia è stato proposto appello e la pronuncia stessa non è quindi passata in giudicato. Ciò posto, gli opponenti argomentano che, avendo la sentenza di cui trattasi natura costitutiva, la stessa diviene esecutiva solo a seguito del suo passaggio in giudicato, di talché risultano pignorati beni non di proprietà del debitore. Replica il creditore procedente che l’opposizione sarebbe per un verso inammissibile, poiché riproporrebbe questioni già sollevate nel giudizio di merito relativo alla causa revocatoria, violando così il principio del ne bis in idem e per altro verso infondata, poiché anche le sentenze costitutive dovrebbero ritenersi provvisoriamente esecutive già in primo grado ex articolo 282 c.p.c. -considerato che, manifestamente e del tutto infondata è l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della convenuta. Sul punto, basta osservare che il presente giudizio, è radicalmente del tutto diverso, sotto il profilo della struttura e della funzione, da quello relativo all’azione revocatoria, riguardando nel petitum la domanda di sospensione della procedura esecutiva non già la declaratoria di inefficacia di un trasferimento immobiliare e nella causa petendi l’invalidità del pignoramento non già il consilium fraudis e la scientia damni , ciò che infatti comporta che a conoscere la controversia sia il GE e non il GI. Discende la palmare inconsistenza dell’eccezione di inammissibilità -evidenziato che, anche nel merito la posizione della difesa di parte convenuta non può essere accolta. Sul punto, si osserva che, diversamente da quanto opinato dalla Banca Popolare, deve ritenersi che la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa, non già di condanna, non possa ritenersi provvisoriamente esecutiva, discendendo in tali casi l’esecutività solo dal giudicato. Ciò emerge dal dato testuale degli articolo 2908-2909 c.c., da ritenersi norme speciali rispetto alla generale previsione dell’articolo 282 c.p.c., ed è confermato sia dalla pacifica Dottrina, sia dall’inequivoca giurisprudenza della Suprema Corte da ultimo e per tutte, cfr. Cass. Sez. Unumero numero 4059/2010, nonché Cass. numero 27090/2011 in motivazione . E’ infatti noto che il Giudice di legittimità, negli ultimi anni, ha sì ampliato il novero delle statuizioni provvisoriamente esecutive, arrivando a predicare la provvisoria esecuzione delle sentenze costitutive e dichiarative con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite Cass. numero 2554/2012, Cass. numero 27090/2011, Cass. numero 26415/2008, Cass. numero 16003/2008, Cass. numero 4306/2008, Cass. numero 18512/2007, Cass. numero 16263/2005, Cass. numero 16262/2005, Cass. numero 1619/2005, Cass. numero 21367/2004 ma così facendo ha implicitamente e di fatto ribadito il tradizionale insegnamento circa la normale esecutività di tali sentenze, con riferimento al merito degli effetti costitutivi e dichiarativi, solo con il passaggio in giudicato della pronuncia. Deriva che, in ragione di quanto sopra, non può ritenersi provvisoriamente esecutiva la sentenza che ha accolto la domanda di revocatoria formulata dalla Banca Popolare e che quindi, allo stato, il bene pignorato non è riferibile al patrimonio del debitore -osservato che, in ragione di quanto sopra, deriva la insussistenza dei “gravi motivi” di cui all’articolo 624 c.p.c. necessari per sospendere la procedura. Devono poi essere indicati i termini di cui a dispositivo per l’eventuale instaurazione del giudizio di merito. Le spese di lite della presente fase cautelare, relativamente alle quali il G.E. deve provvedere secondo il recente orientamento di Cass. numero 17266/2009 e Cass. numero 22033/2011, nonostante la soccombenza del creditore pignorato, possono comunque essere compensate, rinvenendosi i motivi di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c. nel fatto che il tenore della sentenza di primo grado, pur se non provvisoriamente esecutiva, rende comunque prevedibile come, all’esito del contenzioso, le ragioni della Banca Popolare possano trovare accoglimento. P.Q.M. rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione fissa termine perentorio di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito tramite notifica dell’atto di citazione, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis c.p.c. ridotti della metà compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.