L’appellato deve proporre in maniera tempestiva nel giudizio d’appello, non oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni, la domanda subordinata non esaminata in primo grado perché assorbita in conseguenza dell’accoglimento di quella principale.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione Seconda civile, con la sentenza numero 19533/12. Il caso intercapedine e spese. La controversia sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione ha ad oggetto un’intercapedine di proprietà del Comune ove si trova il condominio ricorrente, utilizzata dai condomini proprietari di un’autorimessa al piano interrato per areazione e luce, dagli altri come sede per cavi e condutture di vario genere. I proprietari dell’autorimessa ottenevano l’annullamento delle delibere condominiali e la revoca del decreto ingiuntivo con i quali era stata ripartita ex articolo 1123 c.c., tra i condomini in proporzione all’utilità tratta, la somma imposta dal Comune a titolo di occupazione di suolo pubblico e di canone ricognitorio in relazione alla citata intercapedine. La Corte d’appello adita poi dal condominio rigettava il gravame, annullando di conseguenza le delibere che avevano posto a carico dei proprietari del sotterraneo l’onere tributario inerente l’intercapedine. Due domande in primo grado Il condominio propone ricorso per cassazione, lamentando innanzi tutto la violazione degli articolo 324, 329 e 346 c.p.c. laddove il giudice di secondo grado si è pronunciato su di una domanda – l’addebito ai condomini dell’imposta in proporzione alla quota di proprietà – non riproposta in sede d’appello e già decisa in primo grado perché assorbita da quella principale. L’error in procedendo denunciato corrisponde quindi al mancato rispetto del giudicato interno formatosi sul punto. In effetti, rileva la S.C. che accoglie il ricorso, la parte vittoriosa in primo grado, che aveva visto accolta la sua domanda principale e assorbita di conseguenza quella subordinata, avrebbe dovuto riprodurre in maniera chiara e precisa la medesima domanda nel giudizio d’appello promosso dalla controparte. due anche in appello. In concreto, risulta che le condomine proprietarie dell’autorimessa avevano richiesto al Tribunale l’applicazione del primo comma dell’articolo 1123 c.c., mentre alla Corte d’appello l’applicazione del secondo comma della medesima norma. Solamente con la comparsa conclusionale le appellate hanno poi esplicitato il thema decidendum – ossia l’annullamento delle delibere come domandato in via subordinata in primo grado – valicando però in tal modo il limite dell’udienza per la precisazione delle conclusioni. La Corte territoriale non avrebbe pertanto dovuto pronunciarsi sulla predetta domanda, presentata solo tardivamente di conseguenza, la sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo giudizio circa la sola legittimità del tributo imposto dal Comune al condominio, rimanendo così esclusa la pronuncia riguardo ai criteri di riparto del tributo tra in condomini.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 ottobre – 9 novembre 2012, numero 19533 Presidente Rovelli – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Accogliendo la domanda proposta da B.M.P. in Be. e T G. in B. , proprietarie di un'autorimessa al piano interrato del condominio omissis , il Tribunale di Piacenza, con sentenza in data 23 luglio 2002 resa nel contraddittorio con il condominio, ha annullato le delibere condominiali e revocato il decreto ingiuntivo con i quali era stata ripartita ai sensi del secondo comma dell'articolo 1123 cod. civ., cioè in proporzione all'utilità tratta da ciascun condomino, ed erano stati ad esse prevalentemente addebitati gli importi imposti dal Comune di. Piacenza al condominio a titolo di occupazione di suolo pubblico e di canone ricognitorio in relazione ad un'intercapedine, originariamente di proprietà del costruttore dell'immobile e poi acquistata dal Comune di Piacenza, collegata al marciapiede da grate, del pari di proprietà comunale. A tale conclusione il primo giudice è pervenuto in ragione dell'illegittimità dell'atto impositivo del Comune questo giudice ritiene la somma non dovuta posto che il titolo a monte è illegittimo e come tale va disapplicato conseguendo che il condominio non è tenuto al pagamento della somma e quindi, anche se ha pagato, non può ripetere pro quota dal singolo condomino né utilizzando i criteri di cui al primo comma né utilizzando i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1123 . 2. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2006, ha rigettato il gravame principale del condominio e, per l'effetto, ha annullato le delibere impugnate nella parte concernente l'attribuzione in via esclusiva alla B. e alla G. e ad altra proprietaria del sotterraneo degli oneri tributari relativi all'intercapedine, disponendo che gli stessi vengano distribuiti in proporzione della proprietà di tutti i condomini e, in accoglimento della proposta opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto inoltre, accogliendo l'impugnazione in via incidentale della B. e della G. , ha condannato il condominio alla restituzione di quanto corrisposto da costoro in eccedenza rispetto al criterio di ripartizione in proporzione della proprietà di ciascuno ed in esecuzione delle delibere impugnate e del decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale ha appunto rilevato che l'imposizione comunale sull'intercapedine utilizzata sia dai proprietari dei piani interrati per aerazione e luce, sia da quelli delle varie unità immobiliari dell'intero stabile, che usufruiscono dei collettori delle fogne ivi collocati e di tutte le altre condutture, dai cavi dell'elettricità a quelli per la telefonia fissa e mobile va ripartita, in mancanza di regolamento condominiale, in base al primo comma dell'articolo 1123 cod. civ 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 novembre 2006, sulla base di due motivi. Le intimate hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza pubblica. Considerato in diritto 1. - Preliminarmente, in ordine al rilievo, posto in via dubitativa dal pubblico ministero, circa la necessità per l'amministratore del condominio ricorrente di munirsi, anche in via di sanatoria, della delibera autorizzativa dell'assemblea a proporre ricorso, il Collegio rileva che riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea è compito precipuo affidato dall'articolo 1130 cod. civ. e dall'articolo 63 disp. att. cod. civ. all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione dell'assemblea, che è richiesta dall'articolo 1131 cod. civ. soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso cfr. Cass., Sez. Unumero , 6 agosto 2010, numero 18331 Cass., Sez. II, 25 ottobre 2010, numero 21841 Cass., Sez. II, 18 settembre 2012, numero 15638 . 2. - Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 324, 329 e 346 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello si sarebbe pronunciata sulla domanda formulata dalla B. e dalla G. in primo grado l'addebito ai condomini della tassa in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà , e non esaminata in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda principale, con cui era stata chiesta la declaratoria di illegittimità del tributo , benché detta domanda non fosse stata riproposta ritualmente nel giudizio di appello, e su di essa si fosse dunque formato il giudicato interno. 2.1. - Il motivo è fondato. Risulta dagli atti di causa - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un error in procedendo - che le attrici hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Piacenza, una domanda principale ed una domanda subordinata la prima, diretta a far dichiarare che il tributo di occupazione di suolo pubblico ed il canone ricognitorio non sono dovuti al Comune di Piacenza la seconda, volta ad ottenere che la tassa ed il canone siano addebitati a tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, affermando che nulla può chiedere il Comune né al condominio né all'attrice , che le cartelle impositive sono illegittime, e come tali, quantomeno, a disapplicarsi dall'AGO e, ancora, che la somma richiesta in via monitoria non è dovuta posto che il titolo a monte è illegittimo e come tale va disapplicato conseguendo che il condominio non è tenuto al pagamento della somma . Il primo giudice ha, implicitamente, dichiarato assorbita la domanda incidentale. Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata superata dall'accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice d'appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ. solo se la relativa domanda è proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante Cass., Sez. III, 19 luglio 2005, numero 15223 Cass., Sez. II, 14 dicembre 2005, numero 27570 Cass., Sez. II, 11 maggio 2009, numero 10796 Cass., Sez. lav., 25 novembre 2010, numero 23925 . Tale riproposizione non è avvenuta nella specie. È vero che le convenute in appello, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, si sono difese non solo chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo per la non debenza del tributo e del canone da parte del condominio, ma anche ribadendo, subordinatamente, la deduzione svolta in primo grado, secondo la quale, eventualmente, alle appellate dovrebbe essere addebitata solo una quota dei tributi e della tassa pretesa, in proporzione ai vantaggi che possono derivarne alle stesse . Ma ciò non, è quanto le condomine avevano domandato in primo grado. Dinanzi al Tribunale, infatti, la B. e la G. avevano chiesto, in via subordinata, l'applicazione del criterio di cui all'articolo 1123, primo comma, cod. civ. ripartizione delle spese in funzione dei millesimi , mentre il riparto in funzione dei vantaggi - evocato nella comparsa di costituzione e risposta in appello - è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1123 cod. civ., che, appunto, prevede la ripartizione delle spese in funzione dell'utilità che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio, quando lo stesso è destinato ad essere goduto dai singoli condomini in misura diversa. Soltanto nella comparsa conclusionale le appellate hanno esplicitato in maniera chiara il thema decidendum, riproponendo le ragioni di annullamento delle delibere che avevano formato oggetto della richiesta subordinata avanzata in primo grado ma detta esplicitazione non può essere presa in considerazione, perché tardiva, essendo avvenuta oltre il limite temporale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Poiché, dunque, le appellate non hanno tempestivamente riproposto la domanda subordinata non esaminata dal Tribunale, la Corte territoriale non poteva pronunciare su di essa. Avendolo fatto, è incorsa nel denunciato vizio di violazione del giudicato interno. 3. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo mezzo, con cui si denuncia violazione dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. per o-messo esame di un punto decisivo della controversia, con conseguente motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, sul rilievo che la Corte del merito non avrebbe considerato che l'oggetto del tributo non è l'intercapedine, ma le griglie poste sul marciapiede bene comunale sovrastante l'intercapedine, sicché, ai fini della scelta del criterio di ripartizione, non sarebbero rilevanti i benefici forniti dalle aperture sul marciapiede oggetto del tributo, goduti dalle sole proprietà poste al piano seminterrato. 4. - La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Il giudice del rinvio - senza pronunciare sulla domanda subordinata delle appellate essendo questa preclusa dalla mancata riproposizione e, quindi, prescindendo dai criteri di riparto tra i condomini del tributo - valuterà se la sentenza di primo grado debba o meno essere confermata in relazione al profilo della legittimità o no del tributo imposto dal Comune al condominio ed a tal fine terrà conto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 25 gennaio 2007, numero 1611, la quale ha rigettato il ricorso del Comune di Piacenza contro il condominio OMISSIS con cui ci si doleva dell'intervenuto annullamento, da parte della commissione tributaria, del rigetto dell'istanza del condominio di rimborso di quanto pagato dallo stesso per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni 2000 e 2001. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.