E’ penalmente responsabile il costruttore che, abusando del proprio ruolo, si fa dare “sottobanco” somme indebite di danaro per la cessione di alloggi costruiti in edilizia convenzionata, ma solo se l’acquirente è inserito in apposite graduatorie.
Con la decisione in questione la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso promosso dalla Procura generale distrettuale in ragione della sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva ritenuto penalmente irresponsabile il costruttore che si era fatto dare ingenti ed indebite somme di danaro in vista della conclusione di un contratto di compravendita di un appartamento realizzato in edilizia convenzionata, ha avuto modo di approfondire i vincoli che il giudice di appello incontra come nel caso di specie nell’uniformarsi, in sede di rinvio, al principio di diritto emesso dalla Corte di cassazione in ragione del precedente giudizio di legittimità. Nello stesso tempo, si è avuto modo di approfondire, seppur sinteticamente, l’esigenza di rinvenire, per l’affermazione del reato di concussione, un rapporto giuridico di favore e di supremazia nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio rispetto alla posizione del privato cittadino. Il costruttore riveste una qualifica pubblicistica. Da tempo la Cassazione ha affermato che il costruttore, che abbia realizzato alloggi mediante convenzioni con l’Amministrazione comunale, può assumere la veste “pubblica” ai fini della consumazione del reato di concussione di cui all’articolo 317 c.p Si è, infatti, precisato che «la funzione di realizzare un piano di edilizia economica e popolare assunta da soggetto privato con la convenzione per atto pubblico prevista dall'articolo 35 l. numero 865/1971, ha carattere di servizio pubblico sia per la natura pubblicistica dell'attività in ordine alla detenzione dei canoni di locazione, del prezzo di cessione degli alloggi, dei criteri per il rinnovo delle concessioni e per le sanzioni a carico del concessionario , sia per la natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate per la preparazione e l'attuazione dei progressi, sia infine e soprattutto per l'oggetto che la contraddistingue diretto ad assicurare la fruizione di beni di primario rilievo» Cass. Penumero sez. VI, sent. numero 10678/1996 nello stesso senso Cass. Penumero , sez. VI, sent. numero 11480/1997 . Nello stesso modo, si è ripetutamente evidenziato, proprio in fattispecie analoghe a quella de qua , che «la sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio propria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall'agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti» Cass. Penumero , sez. VI, sent. numero 8907/2007 . E’ di tutta evidenza, infatti, che chi intende acquisire un immobile in edilizia convenzionata non può accedere, per definizione, al «libero mercato» immobiliare e che, comunque, date le proprie condizioni economiche, non ha una forza contrattuale parificata al costruttore, così che lo squilibrio delle posizioni è evidente. Tale peculiare posizione delle parti, pertanto, non può essere obliterata facendo leva su semplici «prassi» generalmente diffuse od accettate, poiché in fondo ciò che rileva è proprio la natura pubblica dell’attività edificatoria a cui segue l’esigenza di assicurare, nei stretti ambiti legali, la parità e l’obiettività dell’azione contrattuale del costruttore. Ecco che allora non può stupire il fatto che la Corte di Cassazione avesse censurato, in punto di diritto, la prima assoluzione emessa dalla Corte di appello di Bari nell’ambito del medesimo procedimento oggetto di considerazione della sentenza in questione, poiché la motivazione si era semplicemente basata sulla considerazione, invero alquanto apodittica ed irrealistica, che l’acquirente fosse sempre libero di rifiutare la dazione indebita di denaro e che il tutto, in fondo, si basava su comportamenti preventivamente conosciuti e condivisi. Irresponsabilità del costruttore? Se non che l’Alta Corte, proprio con la predetta decisione Cass. penumero , sez. VI, sent. numero 15690/2009 aveva indicato la necessità di verificare se vi fosse o meno una effettiva graduatoria, poiché solo in presenza di una tale graduatoria veniva ad instaurarsi un rapporto giuridico effettivo tra costruttore ed acquirente, non potendosi automaticamente configurare il delitto di concussione a seguito della semplice dazione di una somma “indebita” di danaro in una qualunque fase pre-contrattuale e da parte di un soggetto semplicemente interessato all’alloggio convenzionato. Sì è, infatti, affermato che «nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione». Avuto riguardo a quest’ultimo profilo, la Corte d’appello di Bari ha potuto così ribadire la propria decisione di proscioglimento nei confronti dell’imputato poiché non risultava fosse stata fatta una vera e propria graduatoria dei soggetti aventi diritto agli alloggi realizzati in edilizia convenzionata. Infatti, vi era un semplice elenco di persone interessate, che avrebbe dovuto essere successivamente vagliato dall’Amministrazione ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto. Sicché, per quanto paradossale possa sembrare, proprio la prassi invalsa di farsi consegnare preventivamente somme di danaro prima che inizi una qualunque attività formale di assegnazione delle abitazione “ha giustificato” sul piano normativo l’irresponsabilità del costruttore. Né, come pure correttamente la Corte di legittimità ha evidenziato, si può lamentare di un simile giudizio da parte della Corte di appello poiché questa, dovendo giudicare in sede di rinvio, non poteva che fare stretta applicazione del principio espresso nella precedente sentenza di legittimità, sentenza che, come accennato, faceva riferimento proprio al caso in cui l’acquirente fosse inserito in apposite graduatorie. Da ciò l’assoluta infondatezza del ricorso proposto. Concludendo. Talvolta nel leggere e ricostruire le motivazioni e le vicende di un processo si incontrano fenomeni del tutto particolari. Quando pare che una questione sia assolutamente pacifica ed i fatti, peraltro portati alla luce della ribalta della cronaca mondana, siano tali che non lascino dubbi sulla responsabilità penale dell’imputato, all’improvviso si viene a conoscenza di definitive decisioni assolutorie che in prima battuta possono destare qualche perplessità. Eppure tutti sanno che il mondo del diritto è assai complesso e che la piena comprensione dei suoi formalismi – piaccia o non piaccia – in sé e per sé ineliminabili non è sempre facilmente afferrabile. Nel caso di specie, tutto risiede nell’esistenza di un rapporto di diritto pubblico tra costruttore e privato cittadino, rapporto che se non è effettivamente esistente ma solo ipotizzabile in futuro fa venir meno “al tempo” del supposto commesso delitto la qualifica formale prevista per la punibilità della fattispecie di cui all’articolo 317 c.p Ben si comprende, quindi, l’esigenza di verificare se in effetti vi sia un diritto o una mera aspettativa di fatto e se il tutto possa o meno inquadrarsi in questa o quella fattispecie penale. Tutto sembra allora così chiaro ed in fondo semplice eppure la prima decisione peraltro di condanna , nell’ambito del processo di cui si tratta, risale al 2001. Il fatto è che sempre di più i principi della Corte di legittimità, anche se diffusi e consolidati, risultano espressi in maniera troppo generica ed astratta tanto da necessitare più e più volte di essere affinati e precisati. In fondo, quel che accaduto in questo processo è un’operazione di definizione, durata oltre 10 anni, dei limiti e degli ambiti di responsabilità ex articolo 317 c.p. del costruttore che operi in ambito di edilizia convenzionata. È stata un’operazione lunga e complessa e che ha portato a diverse decisioni tra loro contrastanti e, forse, non è ancora terminata, poiché non è detto che nell’immediato non vengano emesse, in altri processi, altre pronunce di legittimità protese ad espandere o a meglio definire o a confondere gli ambiti della responsabilità del costruttore. Ma di ciò, si ripete, non possiamo lamentarci o stupirci davvero. Dopo tutto, la legge non vive nel mondo dell’essere e non segue le leggi della natura iura habent sua sidera .
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 giugno – 26 luglio 2012, numero 30689 Presidente Esposito – Relatore Gentile Considerato in fatto 1.1 - S.S.G. . Veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Trani quale imputato del reato ex articolo 317 c.p., perché, nella qualità di gestore di fatto dell'impresa che aveva stipulato con il Comune di Molfetta una conversione esecutiva di un programma di edilizia convenzionata, abusava della qualità di incaricato di pubblico servizio facendosi consegnare sottobanco da P.A. , aspirante acquirente di uno degli alloggi, la somma di 110 milioni, pagata ancora prima della stipula del preliminare e in aggiunta al prezzo calcolato secondo convenzione, a tal fine prospettandogli implicitamente che, in difetto di tale dazione in nero non avrebbe ottenuto l'appartamento. In OMISSIS . 1.2 - Il Tribunale di Trani, con sentenza del 02.10.2001, all'esito del giudizio abbreviato riteneva l'imputato responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. 1.3 - La Corte di appello di Bari con sentenza 05.06.2006 assolveva lo S. con la formula piena 1.4 - La Corte di cassazione, con decisione del 25.03.2003, in accoglimento dei ricorsi del PG e della parte civile, annullava la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di soma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione 1.5 - La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio con sentenza del 20.06.2011, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, mandava assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. -La Corte di appello, con articolata decisione, osservava per quel che qui interessa, che la Corte di cassazione aveva subordinato la sussistenza del reato alla circostanza che l'acquirente fosse inserito nelle apposite graduatorie , condizione che nella specie mancava atteso che il Comune di Molfetta non aveva proceduto alla formulazione di graduatoria - La Corte territoriale osservava che rinserimento in graduatoria qualificava la posizione soggettiva dell'aspirante attribuendogli un diritto soggettivo a perfezionare l'acquisto sicché la carenza di tale fondamentale fase procedimentale affievoliva tale condizione a quella di mera aspettativa di fatto dell'acquisto dell'alloggio, con ampia autonomia negoziale delle parti e con libertà per il costruttore di rifiutare la vendita e per l'acquirente di rivolgersi al libero mercato immobiliare - In tale situazione mancava lo squilibrio delle posizioni tali da consentire al venditore di condizionare efficacemente la libera formazione della volontà dell'acquirente che, non essendo inserito in graduatoria, non era vincolato alla contrattazione e che, inoltre, non era titolare di una situazione soggettiva poziore rispetto ad altri potenziali acquirenti che fossero in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla normativa in materia di edilizia convenzionata - conseguentemente, la Corte territoriale, ritenendo di applicare correttamente il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, mandava assolto l'imputato per insussistenza del reato. 2.0 - Avverso tale decisione ricorre nuovamente per cassazione. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo MOTIVO ex articolo 606, 1 co., lett. b c.p.p 2.1 - Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 627/co3 cpp lamentando la mancata osservanza del principio di diritto formulato dalla Corte di legittimità, atteso che il requisito indicato nella sentenza di annullamento dello inserimento dell'acquirente in una apposita graduatoria non andava inteso nel senso della necessità di un formale atto amministrativo, essendo sufficientemente specificato nella convenzione stipulata con il Comune di Bisceglie che la vendita degli alloggi era riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di legge - a tale scopo l'articolo 9 stabiliva che l'impresa avrebbe dovuto trasmettere al Comune, per l'assenso, copia dei preliminari di vendita contenenti i nominativi dei promessi acquirenti, le superfici degli alloggi ed il prezzo di alienazione - il PG ricorrente sottolinea inoltre che agli atti era acquisito un elenco di nominativi, contenuto nella nota della Guardia di Finanza, corrispondente all'elenco trasmesso al Comune per la verifica dei requisiti e l'eventuale assenso, elenco che a parere del ricorrente integrava la fattispecie della graduatoria menzionata nella sentenza di annullamento, erroneamente trascurata dalla Corte di appello. CHIEDE pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3.0 - Il ricorso è infondato. 3.1 - Nella sentenza di annullamento, la Corte di cassazione, sez. VI penale, aveva affermato il principio di diritto per il quale integra il delitto di concussione la condotta del costruttore che, nel caso di edilizia convenzionata, condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di soma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate. 3.2 - La Corte di legittimità fondava tale principio sul rilievo che il soggetto che sia utilmente collocato in graduatoria si trova in una situazione giuridica soggettiva che lo legittima alla contrattazione ed all'acquisto alle favorevoli condizioni stabilite dalla convenzione in tale ambito, la richiesta di versamento di denaro extra avanzata dal costruttore di edilizia convenzionata la cui qualifica di incaricato di pubblico servizio non è posta in discussione nella specie è certamente illecita perché si avvale della sua posizione dominante per prevaricare l'acquirente che, in forza dell'utile posizione in graduatoria, viene posto nell'alternativa di far conseguire al costruttore un profitto illecito o di rinunciare alla più favorevole conclusione del contratto. 3.3 - Risulta evidente che la sentenza di annullamento, ad ulteriore completamento del principio già espresso in diversa e precedente decisione, ove si faceva riferimento al delitto di concussione consumato ai danni di aspiranti acquirenti degli alloggi Cassazione penale, sez, VI, 03/12/2007, numero 8907 , ha precisato che la condotta assume carattere di illeceità ove commessa ai danni di aspiranti acquirenti inseriti nelle apposite graduatorie, con specifico riferimento alla circostanza che la persona in graduatoria si trova in una relazione intersoggetiva all'evidenza squilibrata, in ragione del potere del primo costruttore-venditore e delle aspettative su bene primario del secondo persona inserita nella graduatoria . 3.4 - È noto che, una volta enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio il principio di diritto, il giudice di rinvio è tenuto all'osservanza del medesimo principio ex articolo 627, co. 3 cpp. Non può censurarsi dunque la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale in sede di rinvio ove, applicando tale principio, ha osservato che nella specie non era stata formata alcuna graduatoria, perché mai predisposta ed approvata dal Comune di Moffetta, sicché, per un verso, il promissario acquirente difettava della posizione di vantaggio rispetto ad altri possibili acquirenti e, per converso, mancava l'obbligo per il costruttore di contrattare con tale soggetto. In tale situazione la Corte di appello ha osservato correttamente che manca nell'acquirente la qualità di soggetto passivo, costretto a far valere la posizione di diritto acquisita in virtù dell’inserimento nella graduatoria e, per converso, difetta la possibilità per il venditore di abusare a proprio tornaconto di una situazione priva di ogni rilievo giuridico. 3.5 - Non può rintracciarsi l'illogicità della motivazione, per come dedotta dal PG ricorrente, nella parte in cui censura la sentenza per avere trascurato di considerare che l'elenco individuato dalla Guardia di Finanza fosse sostitutivo della graduatoria in questione, atteso che tale questione investe una valutazione in fatto, congruamente risolta dalla Corte territoriale, che ha rilevato come si trattava in realtà di un mero elenco dei soggetti che si erano proposti allo S. quali acquirenti e che, pertanto, si trattava di documento non equiparabile ad una graduatoria dal momento che era stato trasmesso al Comune proprio allo scopo della verifica dei requisiti di legge per ciascuno degli aspiranti. 3.6 - Si tratta di una interpretazione della prova del tutto congrua perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta tale da risultare non censurabile in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valutazione delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e se ne abbiano fornito una corretta interpretazione. Cassazione penate. sez. IV, 29 gennaio 2007. numero 12255. 3.7 - Segue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso.