La Cassazione ha disposto il risarcimento del danno per il professionista che si ritrovi l'utenza telefonica dello studio cancellata dall'elenco telefonico.
Il professionista al quale il gestore cancella l'utenza telefonica dello studio dall'elenco telefonico ha diritto al risarcimento danni sia per il lucro cessante che per il danno all'immagine. Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione con sentenza numero 1418 depositata il 21 gennaio 2011.La vicenda. Un avvocato penalista marchigiano titolare di uno studio legale ha ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona un risarcimento pari alla somma di euro 70.000,00, a causa di un disservizio causato da una nota società telefonica sulle utenze telefoniche intestate al suo studio professionale. La compagnia, infatti, aveva involontariamente cancellato il numero telefonico dello studio legale dall'elenco abbonati. Contro la decisione della Corte d'Appello i legali della società hanno presentato ricorso in Cassazione.Perdita di affari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società riconoscendo così al titolare dello studio sia il danno patrimoniale che quello all'immagine.I giudici affermano che nel caso in questione uno studio legale dotato esclusivamente di una linea fax offre un'immagine poco efficiente e poco affidabile. Alcuni testimoni infatti, nel corso del giudizio, hanno pubblicamente affermato che a causa del disservizio telefonico si sono rivolti ad altri studi professionali per pratiche urgenti in materia penale.I giudici hanno quindi riconosciuto l'esistenza di un nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dall'avvocato e il diritto al conseguente risarcimento dei danni.