In vigore la nuova ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti bancari

Da domani 18 gennaio 2017 diviene operativo il Reg. UE numero 655/2014 che introduce un nuovo strumento di tutela processuale per il creditore si tratta dell'ordinanza europea di sequestro conservativo OESC su contri correnti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Unione europea e processo esecutivo. E così, attraverso la previsione della procedura di cui esamineremo gli elementi portanti - l'Unione europea, tenta di superare almeno parte dei problemi che incontra il creditore nel recuperare il proprio credito tutte le volte in cui quel credito avesse natura transfrontaliera ed occorresse, quindi, procedere, ad esempio, ad esecuzione in un altro stato membro rispetto a quello che ha emesso il titolo. Del resto, già la Commissione aveva rilevato come «l'attuale frammentazione delle norme nazionali in materia di esecuzione è un grave ostacolo per il recupero transfrontaliero dei crediti» unitamente, peraltro, al tema della informazione in ordine alla situazione patrimoniale del debitore. Transnazionalità. Ebbene, iniziamo dal vedere, in via preliminare, l'articolo 3 del Reg. che individua a quali i casi «transazionali» si applicherà la nuova procedura di sequestro. Secondo il Regolamento siamo in presenza di un caso transazione quando «il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro che non sia a lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo [ .] b lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato». Quando il creditore può avvalersi dell'ordinanza – In questi casi il creditore potrà avvalersi dell'ordinanza europea di sequestro in due ipotesi, peraltro, senza neppure necessità – nella fase di emanazione – dell'assistenza di un avvocato articolo 41 Reg. , che rimane, ovviamente,sempre possibile. La prima ipotesi è quella, direi, “tipica” del sequestro conservativo e, cioè, quando si ricorre al sequestro nelle more della definizione del giudizio di merito volto ad ottenere una sentenza di condanna in questo caso il debitore può agire ante causam o lite pendente. In questa ipotesi sarà competente ad emettere l'ordinanza il giudice che sarebbe competente a conoscere del merito della controversia. Laddove, però, il debitore sia un consumatore il giudice competente sarà sempre e solo il giudice dello Stato membro dove è domiciliato il consumatore. La seconda ipotesi ricorre «dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore». In questa ipotesi sarà competente ad emettere l'ordinanza il giudice dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata la transazione giudiziaria che riconosce il credito che si intende tutelare. La domanda di sequestro. Una volta individuato il giudice competente rectius munito di competenza giurisdizionale l'articolo 8 Reg. individua quale sia il contenuto della domanda di sequestro che deve essere depositata utilizzando l'apposito modulo. Tra i vari elementi ricorrenti in tutte le ipotesi di domanda giudiziaria occorre prestare attenzione a quelli, per così dire, caratteristici. In primo luogo, il creditore ai sensi della lett. d dovrà indicare «una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come l'IBAN o il BIC, e/o il nome e l'indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più contida sottoporre a sequestro conservativo» ovvero, ove non sia possibile, «una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14 e un'indicazione dei motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro» lett. f . La situazione patrimoniale del debitore. Ebbene, la richiesta ai sensi dell'articolo 14 Reg. rappresenta uno strumento di acquisizione di informazioni necessario al creditore che, diversamente, non potrebbe attuare il proprio diritto di credito il creditore può, quindi, chiedere – con diversi presupposti a seconda che disponga di un titolo oppure no - all'autorità giudiziaria adita per il sequestro di ottenere le informazioni circa il conto o i conti correnti del debitore. Sarà compito degli Stati membri prevedere nel proprio diritto nazionale «almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni» a obbligare le banche a rispondere alle richieste informative b accesso a banche dati pubbliche c provvedimento in personam nei confronti del debitore di riferire quale sia il conto e, nelle more, di non disporne d «qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell'ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo». Con riferimento all'Italia ricordiamo che lo strumento ben potrà essere rappresentato almeno ed opportunamente integrato dall'accesso alle banche dati da parte del creditore ex articolo 492- bis c.p.c Le condizioni per l'emanazione del sequestro. A questo punto l'autorità giudiziaria emetterà l'ordinanza in presenza di un periculum in mora «allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile» articolo 7, comma 1 oltre, ovviamente, a convincere – ove già non disponga di un titolo idoneo – della fondatezza della domanda c.d. fumus boni iuris . Inaudita altera parte. In ogni caso, l'articolo 11 prevede che la procedura avvenga inaudita altera parte «il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza». Questa circostanza è, per così dire, bilanciata dalla previsione della necessità – tranne casi eccezionali – di subordinare l'emissione dell'ordinanza alla previa costituzione di una garanzia da parte del creditore nell'eventualità in cui questo agisca senza avere già un titolo nell'altro caso la costituzione della garanzia sarà eccezionale per il caso di responsabilità del creditore per danni al debitore come prevista dall'articolo 13 Reg L'ordinanza di sequestro. A seguito del deposito della domanda, l'autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti, emetterà l'ordinanza entro 10 giorni lavorativi se il creditore non ha ancora un titolo ovvero 5 giorni lavorativi se esiste il titolo salvo che l'autorità giudiziaria a no chieda integrazioni al creditore b intenda procedere all'audizione orale del creditore o dei suoi testi c abbia richiesto la costituzione di una garanzia al creditore procedente. In ogni caso, l'ordinanza – che deve essere motivata dovendo recare la «descrizione dell'oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l'autorità giudiziaria ad emettere l'ordinanza» - è emessa sulla base di un modulo e avente il contenuto di cui all'articolo 19 Reg. Mezzi di impugnazione. Avverso l'ordinanza di sequestro è ammesso ricorso sia da parte del creditore quando la richiesta sia stata rigettata, in tutto o in parte articolo 21 oppure per ottenere una modifica articolo 35 oppure dal debitore che può chiedere la revoca e/o la modifica articolo 33 e ss. oppure, ancora, dai terzi articolo 34 . Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell'ordinanza. «L'ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria [e qui risiede uno degli snodi fondamentali per il successo dello strumento, nda] una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività» articolo 22 e avrà «lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell'esecuzione» articolo 32 . Una volta trasmessa alla Banca, quest'ultima sarà incaricata dell'attuazione e ne risponderà secondo le norme in materia di responsabilità proprie dello Stato membro dove l'ordinanza viene eseguita. No a procedimenti paralleli. L'articolo 16, comma 1, Reg. prevede che «il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito». Ma v'è di più. Ed infatti, il secondo comma onera il creditore ricorrente a riferire «se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito» indicando altresì – anche in corso di giudizio per l'emanazione dell'ordinanza - se ha già ottenuto e magari attuato un tale provvedimento ovvero se il giudice ha rigettato la richiesta siccome infondata o inammissibile. Ciò perché sono precluse domande parallele volte ad ottenere l'ordinanza europea e non già la proposizione di una domanda di sequestro europea e una in base alle norme nazionali come potrebbe essere il ricorso per sequestro conservativo inaudita altera parte . Del resto, l'articolo 1, comma 2 prevede che «dell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale». Questa alternatività credo, però – salvo quanto preciserò subito dopo – significa che la procedura europea non è esclusiva, ma concorrente con quella nazionale. Certo è che l'accoglimento e l'attuazione di un provvedimento nazionale dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza europea chiedendosi se questa , in tutto o in parte, «sia ancora opportuna».

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