Polemiche e scontri verbali in occasione di un’assemblea pubblica sul tavolo il rincaro della tassa, deciso dall’amministrazione comunale. Però un cittadino, eccessivamente infervorato, prende a male parole il primo cittadino consequenziale la condanna. Non regge l’ipotesi del diritto di critica politica.
Sempre più cara la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in città. Ecco spiegato l’aumento delle tariffe. Consequenziale, però, è la protesta dei cittadini, i quali, indossati i panni di contribuenti tartassati, si sfogano, in occasione di un’assemblea pubblica, con rabbiose contestazioni nei confronti del sindaco del Comune. Tutto regolare – almeno in Italia –, fino a quando però un uomo si tira fuori dal contesto dell’infuocata assemblea, e prende personalmente a male parole il primo cittadino. Così, il sindaco viene apostrofato, in rapidissima successione, come delinquente, cretino, stupido e pezzo di m a. Epiteti pesantissimi, che, nonostante il caos dell’assemblea, costano parecchio al cittadino, condannato per avere offeso l’onore del primo cittadino del Comune. Cassazione, sentenza numero 49572, sez. V Penale, depositata oggi Parole come pietre. Nessun dubbio, a dirla tutta, hanno già espresso il gdp prima e i giudici del Tribunale poi condanna «alla pena di giustizia», per il «reato di ingiuria», nei confronti di un uomo per le «espressioni pronunciate» – in occasione di una «assemblea pubblica» – verso il sindaco del Comune. Pomo della discordia, giusto sottolinearlo, il «rincaro delle tariffe di igiene ambientale, a carico dei contribuenti». Azione, questa, decisa dal Comune, e oggetto di una «assemblea pubblica» ad hoc, convocata per favorire un confronto tra i cittadini e l’amministrazione. Ma pur tenendo presente il contesto – assai teso – resta evidente, per i giudici di merito, la gravità della condotta tenuta dall’uomo che ha preso a male parole il rappresentante del Comune. E tale visione viene fatta propria anche dai giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni mosse dall’uomo. In sostanza, non è sostenibile la tesi difensiva secondo cui, alla luce del «contesto» – una «assemblea molto concitata», in cui «tutti i cittadini inveivano contro gli amministratori» – , le «parole pronunciate» avrebbero dovuto essere valutate come esercizio del «diritto di critica politica». Di conseguenza, sanciscono i giudici del ‘Palazzaccio’, evidenti il «carattere ingiurioso» e il «contenuto offensivo» delle espressioni pronunciate» dall’uomo – delinquente, cretino, stupido e pezzo di m a – all’indirizzo del primo cittadino del Comune.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 settembre – 27 novembre 2014, numero 49572 Presidente Bevere - Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 12 dicembre 2011 del Giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo, confermata dal Tribunale di Patti in data 14 gennaio 2013, B.C. era condannato alla pena di giustizia per il reato di ingiuria, in riferimento alle espressioni delinquente, cretino, stupido pezzo di merda pronunciate nei confronti di I.V 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto del difensore, avv. Mariella Sciammetta, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera B, cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 594 cod. penumero , poiché il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare le parole pronunciata nel contesto in cui erano state pronunciate e nell'ambito dei diritto di critica politica, legittimamente esercitato dall'imputato. Le espressioni erano infatti rivolte al signor I., Sindaco di Sinagra, ed agli amministratori dell'ATO ME2 Spa, nell'ambito di un'assemblea pubblica affollata, convocata per discutere del rincaro delle tariffe di igiene ambientale a carico dei contribuenti. Il ricorrente sottolinea che l'assemblea era molto concitata e tutti i cittadini inveivano contro gli amministratori e l'ATO. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera B, cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 533 cod. proc. penumero , poiché dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso con certezza l'identità dell'autore della frase ingiuriosa e le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state smentite da altri testi presenti. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lettera E, cod. proc. penumero , per omessa motivazione in ordine all'iter logico giuridico seguito per arrivare ad una pronuncia di condanna ed omessa valutazione delle prove a discarico, avendo il giudice d'appello fondato l'affermazione di responsabilità unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, benché non confortate dagli altri testi presenti. Per giunta, in relazione alle deposizioni dei testi della difesa, i quali hanno dichiarato di non ricordare non aver sentito l'imputato pronunciare le frasi ingiuriose, la sentenza deduce impropriamente elementi di colpevolezza solo perché i testi hanno confermato che c'era un'atmosfera di forte tensione e di aspre contestazioni. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile. Il primo motivo, attinente al carattere ingiurioso delle espressioni pronunciate da parte dell'imputato, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dell'articolo 594 cod. penumero , affermando la sussistenza del delitto di ingiuria. Il Tribunale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha ritenuto di contenuto offensivo le parole delinquente, cretino, stupido pezzo di merda indirizzate dal Bongiorno alla persona offesa. Anche le critiche concernenti l'assenza di intento offensivo sono infondate, per l'assorbente ragione che in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere Sez. 5, numero 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631 . 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, numero 49362 del 19/12/2012, Consorte . Nella specie, l'assoluta genericità delle censure contenute in ricorso non consente di individuare alcun vizio nel percorso argomentativo del giudice di merito, che ha accertato l'identità dell'autore della frase ingiuriosa sulla base delle deposizioni - giudicate attendibili - della persona offesa, confermate da quelle dei testi Anfuso, Coppolino e Lenzo. 3. La terza censura si colloca, decisamente, in area d'inammissibilità, attenendo a questione prettamente di merito, qual'è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che, notoriamente, si sottrae al sindacato di legittimità ove assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Tale deve intendersi quella che sostiene la sentenza impugnata, che - sulla base di logica e plausibile ricostruzione della vicenda di fatto - ha dato ampio conto dei ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. Nell'esprimere siffatta valutazione il giudice a quo ha mostrato di aver fatto buon governo delle regole di giudizio che presiedono al relativo apprezzamento, segnatamente quella secondo cui le dichiarazioni di accusa della persona offesa possono anche da sole sostenere un giudizio di colpevolezza ove adeguatamente valutate nella loro attendibilità cfr. Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall'articolo 192, comma 3, cod. proc. penumero , non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi . E, nel caso di specie, il giudice a quo, non ha mancato di rivalutare le parole di accusa della persona offesa, di cui ha prudentemente e, motivatamente, apprezzato la credibilità anche in ragione dell'assenza di pregresse ragioni di contrasto con l'imputato e dagli elementi di conferma rivenienti dalla dichiarazione dei testi Anfuso, Coppolino e Lenzo. Comprensibilmente non sono state considerate decisive le deposizioni dei testi di difesa Similia, Oliveri e Faranda, che non hanno escluso i fatti e le cui dichiarazioni sono state comunque considerate. 3. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione alla pronuncia di inammissibilità consegue ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.