Sentenza notificata al Ministero: non è una corsa contro il tempo

La notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta personalmente alla parte non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione e questo principio risulta operante anche in riferimento alle Amministrazioni dello Stato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24908, depositata il 21 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello dell’Aquila dichiarava inammissibile per tardività il reclamo del Ministero degli Affari Esteri contro il provvedimento con cui il tribunale di Chieti aveva annullato il rigetto dell’Ambasciata di Tirana di rilasciare il visto di un soggetto che, in precedenza, aveva ottenuto il nulla-osta al ricongiungimento familiare. Per i giudici di merito, il provvedimento era diretto a più parti, per cui il dies ad quem per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. reclami delle parti , doveva essere calcolato dalla data di notificazione del provvedimento. In più, la notificazione di un atto introduttivo effettuata presso l’Amministrazione dello Stato e non all’Avvocatura Distrettuale dello Stato è affetta da vizio di nullità sanabile, come avvenuto nel caso di specie con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione. Il Ministero aveva ricevuto la notifica il 12 luglio, per cui avrebbe dovuto proporre reclamo entro il 22 luglio, non il 22 dicembre, come fatto dall’Amministrazione. Il Ministero degli Esteri ricorreva in Cassazione, deducendo che la notifica di un atto introduttivo effettuata direttamente presso l’Amministrazione dello Stato e non all’Avvocatura Distrettuale non può far decorrere il termine breve per l’impugnazione, per cui doveva ritenersi valido il termine previsto ai sensi dell’art. 327 c.p.c. 1 anno . Termine breve. La Corte di Cassazione ricorda che la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta personalmente alla parte non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione e questo principio risulta operante anche in riferimento alle Amministrazioni dello Stato. Pubblicazione della sentenza. Se non opera il termine breve, si applica il termine previsto dall’art. 327, comma 2, c.p.c. di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza per proporre l’impugnazione. Ciò valeva anche nel caso di specie, per cui il reclamo del Ministero non poteva considerarsi tardivo, essendo stato il decreto pubblicato il 12 gennaio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 ottobre – 21 novembre 2014, n. 24908 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Rilevato che è stata depositata la seguente relazione Ritenuto che La Corte d'Appello dell'Aquila, a seguito del reclamo depositato dal Ministero degli Affari Esteri avverso il provvedimento con il quale Tribunale di Chieti aveva annullato il rigetto dell'Ambasciata di Tirana di rilasciare il visto di S.M., padre della H., che precedentemente aveva ottenuto nulla-osta al ricongiungimento familiare dallo Sportello Immigrazione di Chieti, disponeva, per ciò che ancora rileva - che, poiché nel caso di specie il provvedimento era diretto a più parti, il dies ad quem per la proposizione del reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. avverso di esso doveva essere calcolato partendo dalla data della notificazione del provvedimento - che tale termine perentorio si individuava nel 22 luglio 2010, essendo stata effettuata la notificazione al Ministero degli Affari Esteri il 12 luglio 2010 - che la notificazione di un atto introduttivo effettuata direttamente presso l'Amministrazione dello Stato e non all'Avvocatura Distrettuale dello Stato è affetta dal vizio di nullità, sanabile, e nel caso di specie sanato, con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione dello Stato - che, pertanto, doveva essere rilevata l'inammissibilità del reclamo per tardività, essendo stato lo stesso proposto con atto depositato solo il 22 dicembre 2010 Considerato che avverso tale decreto il Ministero degli Affari Esteri ha presentato ricorso per Cassazione, affidando il suo reclamo ad un solo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli arti. 101 e 291 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 11 R.D. 1611 del 1933, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello omesso di considerare che la notificazione di un atto introduttivo effettuata direttamente presso l'Amministrazione dello Stato e non all'Avvocatura Distrettuale è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, dovendosi valido il termine previsto ex art. 327 ult. comma cod. proc. civ. Ritenuto in particolare che - per consolidata giurisprudenza la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta personalmente alla parte non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione [ex multis Cass. 437 del 2007 Cass. 24147 del 2006] e che tale principio risulta in concreto operante, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, anche con riferimento alle Amministrazioni dello Stato [ex multis Cass. 8071 del 2009] - laddove non operi il termine breve, si applicherà il termine previsto dall'art. 327 comma 2 cod. proc. civ., di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza per proporre l'impugnazione - dai rilievi sopra svolti si desume che il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri il 22 dicembre 2010 non può essere considerato tardivo, essendo stato il decreto pubblicato il 12 gennaio 2010 e dovendosi ritenere applicabile il termine di un anno di cui all'art. 327 comma 2 cod. proc. civ. Ritenuto che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto, il decreto cassato e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello dell'Aquila in diversa composizione Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.