Omessa comunicazione dei dati del conducente? È competente il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente

L’art. 126 – bis del Codice della Strada sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicché l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26184 depositata il 21 novembre 2013, affronta un delicato tema inerente l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada. Il caso. Un automobilista conveniva il Comune dinanzi al Giudice di Pace ove aveva la propria residenza, opponendosi ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada C.d.S. . Riteneva parte ricorrente che il verbale di accertamento con cui si era accertata a suo carico la violazione dell’art. 126- bis , C.d.S. fosse illegittimo. Come noto, a seguito della contestazione non immediata di una violazione che comporti la decurtazione di punti della patente, il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare entro 30 giorni i dati della persona fisica del conducente, pena la violazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S. con pagamento di una sanzione pecuniaria Corte Cost. n. 27/2005 . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il verbale de quo . Il Comune, tuttavia, interponeva appello dinanzi al Tribunale, concludendo per l’integrale riforma della sentenza impugnata. Il Tribunale rigettava l’appello. Il Comune insisteva proponendo ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. Un problema di competenza. Il Civico Ente denuncia in via pregiudiziale violazione e falsa applicazione degli artt. 126- bis , comma 2, e 204- bis , C.d.S., nonché dell’art. 22, l. n. 689/1981, per aver errato il Tribunale sulla esatta competenza del Giudice di Pace originariamente adito. L’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione. Il ricorso viene deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c Gli Ermellini ritengono fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso. Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità Cass. n. 24757/2011 Cass. n. 17580/2007 sostiene che l’art. 22, l. n. 689/1981 non possa essere derogato dal carattere omissivo dell’illecito amministrativo commesso ex art. 126- bis C.d.S. È così territorialmente competente il giudice dove ha sede l’organo di polizia procedente, nel senso che l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che invece è stata ingiustificatamente omessa dal proprietario del mezzo. Principio giurisprudenziale, questo, già peraltro formatosi, nella fattispecie in esame, all’epoca del deposito del ricorso in opposizione da parte del proprietario. Concludendo. In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126- bis , comma 2 e dell'art. 180, comma 8, C.d.S., concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva. Naturalisticamente essa può essere realizzata, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in un luogo diverso dalla prima. Qualora l'autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale originaria località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni ed è lì che, decorsi inutilmente i 30 giorni dalla avvenuta notifica, si perfezionerà l'illecito. Riflessioni a margine. Sembrerebbe pertanto più corretto, anche alla luce dell’art. 25 c.p.c., che indica come competente il Giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, ritenere che l’obbligo ex art. 126- bis C.d.S. sorga al momento e nel luogo ove viene ricevuto l’invito, ossia la residenza dell’obbligato. A ben vedere, dunque, la violazione in parola avviene non nell’ufficio dell’Agente accertatore, bensì nel momento in cui il trasgressore non ha spedito il plico contenente le notizie relative al conducente del veicolo, ponendo in essere una condotta omissiva istantanea.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 ottobre – 21 novembre 2013, n. 26184 Presidente Piccialli – Relatore Petitti FATTO E DIRITTO Ritenuto che con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa in data 19 dicembre 2007 O.C. conveniva in giudizio il Comune di Capaccio innanzi al Giudice di Pace di Airola per sentir dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento n. 1174/A/2007, con cui si accertava a suo carico la violazione dell'art. 126-bis del Codice della strada che tale violazione derivava dalla omessa comunicazione da parte dell'odierno intimato delle proprie generalità per il completamento del procedimento avviato per sanzionare la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S. precedentemente accertata che il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il verbale di cui sopra che il Comune di Capaccio interponeva tempestivo appello innanzi al Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Airola, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la conferma del verbale de quo che il Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Airola rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata che per la cassazione della sentenza in epigrafe il Comune di Capaccio ha proposto ricorso sulla base di tre motivi che ha resistito con controricorso O.C. , che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ ] Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 126-bis, comma 2, e 204-bis c.d.s., nonché dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la competenza del Giudice di pace originariamente adito, in luogo di quello competente ai sensi delle disposizioni summenzionate. Il motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità è chiaramente orientata nel senso di non ammettere - contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata - che la caratteristica omissiva dell'illecito amministrativo possa derogare il dato letterale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Invero, premesso che l'art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all'organo di polizia procedente dell'identità del conducente dell'autoveicolo al momento della pregressa violazione, il locus commissi delicti dell'illecito de quo è il luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente Cass. n. 24757 del 2011 . Sicché deve necessariamente concludersi, conformemente a quanto eccepito da parte ricorrente che è territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 126 bis, comma secondo, cod. strada - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacché l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa Cass. n. 17580 del 2007 . Si deve solo aggiungere che la questione di competenza era stata tempestivamente sollevata dal Comune di Capaccio nel giudizio di primo grado e riproposta in appello con uno specifico motivo di gravame. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri. Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., sussistendone i presupposti di cui all'art. 375, n. 5, cod. proc. civ., per essere ivi accolto” che il Collegio condivide la proposta di decisione, non apparendo le argomentazioni svolte dal resistente nella ' memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale idonee ad indurre a diverse conclusioni che, in particolare, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la competenza dell'adito Giudice di pace di Airola dovrebbe ritenersi consolidata ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., posto che all'epoca non si era ancora formato l'orientamento recepito nella relazione, atteso che la prima pronuncia nel senso indicato risale all'agosto 2007, mentre il ricorso in opposizione reca la data del dicembre 2007 che quindi il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento degli altri motivi e con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Salerno, di cui si dichiara la competenza per territorio a seguito della soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Capaccio, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge che ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il Collegio ritiene di regolare le spese del presente giudizio di legittimità, ponendole a carico del resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata dichiara la competenza del Giudice di pace di Salerno, dinnanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione del giudizio nei termini di legge condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.