Trattamento fiscale dei contributi COST per le università

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 128/E, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi europei alle università.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 128/E pubblicata ieri, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate dalle università derivanti dai finanziamenti europei denominati COST. L’università. Un’università, indicata quale gestore di interventi finanziati dalla COST Association, finalizzati alla creazione di network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo la COST Association è un'associazione intergovernativa per la Cooperazione Europea Scientifica e Tecnologica supportata da fondi dell'Unione Europea , rivolgeva infatti un interpello alle Entrate per domandare se i contributi COST fossero non rilevanti a fini IRPEF va detto che tali contributi possono essere erogati, per il tramite dell'Università coordinatrice, ai beneficiari finali sotto forma di rimborso delle spese di viaggio e sotto forma di contributo forfettario , a sostegno di missioni scientifiche di breve durata, meetings, workshops e conferenze, training schools, attività di disseminazione e divulgazione scientifica. Osserva l’Agenzia che per le somme erogate, occorre valutare il trattamento IRPEF ed IRAP, in base alle disposizioni del T.U.I.R. e del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 . In base al principio dettato dall'art. 51 del T.U.I.R., infatti, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio è valido anche per i redditi ad esso assimilati, in virtù del rinvio fatto a tale norma dall'art. 52 del T.U.I.R. Il trattamento fiscale. Nella risoluzione le Entrate ricordano che in base al comma 5 del citato art. 51, nell'ipotesi in cui si svolga l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro cd. trasferte o missioni , le indennità percepite concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo . In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto . Restano, quindi, escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfettaria restano assoggettate a tassazione per l'importo eccedente la franchigia prevista dall'art. 51, comma 5, richiamato . Fonte www.fiscopiu.it

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