Deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria lo scorso 10 giugno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 168 del 22 luglio 2014 il «Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali». Prevista, tra l'altro, la sospensione dall'incarico da tre a sei mesi per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno.
Le sanzioni previste. Sospensione dall'incarico da tre a sei mesi per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno, dopo l'avvenuta scadenza del termine fissato per iscritto dal Presidente della Commissione. Rimozione definitiva dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione dalle funzioni. Esonero temporaneo dalle funzioni nel caso di rinvio a giudizio per i reati più gravi, quali peculato, malversazione, corruzione e concussione. Sono alcune delle sanzioni disciplinari previste dal «Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali», deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria lo scorso 10 giugno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 168 di ieri. Gli illeciti. L'articolo 3 del Regolamento indica, tra gli illeciti sanzionabili tassativamente elencati, la ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione «ovvero le cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di fatto», nonché la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge «che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali» o di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione. Puniti anche la violazione dell'obbligo di astensione e i comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, arrechino un ingiusto danno o un indebito vantaggio a una delle parti. Le sanzioni previste, indicate dall'articolo 4 in ordine crescente di gravità, vanno dall'ammonimento alla censura, fino alla sospensione dalle funzioni e alla rimozione dall'incarico. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Presidenza è applicata con Decreto del MEF. Procedimenti distinti. L'azione disciplinare viene promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ma la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato articolo 12 . fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_disciplinare_s