Trattamento di fine rapporto: il nome dice tutto

Poiché l’esigibilità del trattamento di fine rapporto è correlata all’estinzione del rapporto medesimo, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di illegittimità del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo l’estinzione del rapporto l’antecedente logico-giuridico rispetto alla domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, la quale non è affatto considerabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza numero 15707/2014, depositata il 9 luglio, dando continuità ad un orientamento già consolidato si veda da ultimo, Cass., 15869/2012 . Il troppo stroppia. Alcuni dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana spa ottenevano il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento loro intimato, con conseguente applicazione dell’articolo 18 Statuto del Lavoratori pre riforma Fornero , vale a dire, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento del risarcimento del danno pari alle mensilità globali di fatto maturate, ma non percepite, dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione. Durante i primi due gradi di giudizio, i difensori dei lavoratori facevano altresì quantificare l’ammontare del trattamento di fine rapporto attraverso la consulenza tecnica d’ufficio. Nonostante tale attività, la Corte territoriale accertava l’illegittimità del licenziamento con conseguente applicazione dell’articolo 18 Statuto dei Lavoratori, ma escludeva di condannare la società al pagamento del TFR poiché esso non poteva essere in alcun modo riconducibile o ricompreso nella retribuzione globale di fatto, che viene determinata facendo riferimento all’insieme di tutte le voci retributive che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato illegittimamente. In altri termini, la corresponsione del TFR doveva considerarsi estranea al thema decidendum , quest’ultimo da identificarsi con l’illegittimità del licenziamento nell’ambito della tutela c.d. reale articolo 18 Statuto del Lavoratori . I lavoratori scontenti ricorrevano in Cassazione lamentando la falsa applicazione degli art 1223 c.c. e 18 Statuto dei lavoratori, proprio con riferimento alla mancata corresponsione del TFR. TFR solo quando il rapporto di lavoro è definitivamente cessato. Il concetto sembra banale, ma il ragionamento della Suprema Corte offre spunti di riflessione interessanti. In primo luogo, la Corte conferma la decisione resa in secondo grado, seguendo un orientamento giurisprudenziale Cass., 15869/2012 Cass., 3865/2008 Cass., 10942/2000 già consolidato, secondo il quale il TFR è esigibile solo a seguito dell’estinzione del rapporto di lavoro. Pertanto, se, a seguito dell’applicazione dell’articolo 18 Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro viene condannato a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, il TFR non è esigibile, poiché il rapporto di lavoro non è definitivamente cessato. Il TFR potrà essere corrisposto solo una volta accertata la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, che costituisce l’antecedente logico-giuridico rispetto alla domanda di pagamento del TFR. Per affermare ciò, la Suprema Corte prende le mosse dal principio per cui l’ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione o detrazione dall’ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo. Infatti, sia la pensione, sia il TFR sono funzionalmente collegati alla risoluzione del rapporto di lavoro e, in quanto tali, sono estranei ad un risarcimento che trova la sua giustificazione nella condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione. A seguito dell’applicazione della tutela reale, quindi, il TFR potrà essere corrisposto, contestualmente al risarcimento, solo se il lavoratore opta per la cosiddetta indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità globali di fatto , poiché, in questo caso, il rapporto di lavoro cessa. Diversamente, quando il lavoratore accetta la reintegrazione e, ex lege , prosegue il suo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, non potrà chiedere la corresponsione del TFR contestualmente al risarcimento del danno. La pronuncia in commento appare, quindi, coerente con il sistema giuslavoristico che considera la reintegrazione ex articolo 18 Statuto del Lavoratori, come una prosecuzione del rapporto di lavoro, interrotto illegittimamente. Ne consegue che, se non vi è interruzione, non vi è fine, né trattamento di fine rapporto. Se si chiama trattamento di fine rapporto, un motivo c’è.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 marzo – 9 luglio 2014, numero 15707 Presidente Lamorgese – Relatore Tria Svolgimento del processo I.- La sentenza attualmente impugnata - in sede di rinvio da quattro analoghe sentenze rescindenti relative a quattro ricorsi riuniti nella fase rescissoria - respingendo gli appelli proposti da E.P. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, determina le somme a ciascuno di essi dovute a titolo di risarcimento del danno per gli illegittimi licenziamenti subiti dalla datrice di lavoro oggi RETE FERROVIARIA ITALIANA d'ora in poi RFI s.p.a. nonché a titolo di spese di lite. La Corte d'appello di Potenza, per quel che qui interessa, precisa che a il principio di diritto affermato dalle sentenze rescindenti è il seguente l'ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione ovvero di detrazione dall'ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo b in applicazione di tale principio, con CTU, sono stati determinati gli ammontari delle retribuzioni globali di fatto dovute a ciascuno dei ricorrenti c dal monte ore delle retribuzioni globali di fatto è, poi, stato detratto quanto percepito a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, credito funzionalmente collegato al recesso e, come tale, costituente indebito oggettivo in seguito alla riattivazione della funzionalità del rapporto d inoltre, è stata espunta da qualsivoglia esame la domanda di condanna al pagamento del TFR, prospettata in sede di discussione dal difensore dei lavoratori, perché logicamente estranea ai giudizi di impugnativa dei licenziamenti introdotti in primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia e. quindi, non compresa nel thema decidendum del presente giudizio di rinvio, quale delineato dalle sentenze rescindenti, nel quale non può farsi rientrare la determinazione del risarcimento di danni ulteriori che non trovino la loro causa nella pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, maturate dalle date del licenziamento a quelle dell'effettiva reintegra degli interessati e per quel che riguarda il quantum debeatur, le parti non hanno contestato, nel merito o nel metodo, i conteggi effettuati dal CTU nominato in questa sede, che sono stati recepiti da questa Corte. 2.- Il ricorso di E. P. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per un motivo resiste, con controricorso, RFI s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione In primo luogo deve essere disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la medesima sentenza. I - Sintesi del ricorso principale 1.- Con l'unico motivo di ricorso i lavoratori denunciano a in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1223 cod. civ. e dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300 b in relazione all'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione. Si sostiene che i suddetti vizi sarebbero rinvenibili nella statuizione con la quale la Corte potentina ha affermato l'estraneità al thema decidendum della domanda di condanna di RETE FERROVIARIA ITALIANA d'ora in poi RFI s.p.a. al pagamento del TFR, pure prospettata in sede di discussione dal difensore dei lavoratori . Si sottolinea che 1 come si desume dagli atti, i lavoratori avevano riportato e conteggiato specificamente i ratei di TFR da ciascuno maturati nei periodi rispettivamente considerati, già nei loro conteggi prodotti e contenuti nei ricorsi in riassunzione dinanzi alla Corte d'appello di Potenza, affermando la ricomprensione di tali ratei nella determinazione degli importi da ciascuno rivendicati con i rispettivi ricorsi 2 tale argomentazione veniva reiterata nel corso delle molteplici udienze di trattazione celebrate dinanzi alla suddetta Corte territoriale, tanto che il primo dei due CTU ivi nominati era stato officiato anche della determinazione degli importi dovuti per il TFR 3 quanto al merito delle censure, poiché al trattamento di fine rapporto viene comunemente riconosciuta natura di retribuzione differita esso non può non essere ricompreso nella retribuzione globale di fatto , che viene determinata facendo riferimento all'insieme di tutte le voci retributive che il lavoratore avrebbe regolarmente percepito in costanza di rapporto se non fosse stato illegittimamente licenziato 4 ne consegue che - diversamente da quel che si afferma nella sentenza impugnata - la determinazione di quanto dovuto a ciascuno dei lavoratori per il TFR non poteva considerarsi estranea al thema decidendum del giudizio di rinvio, perché essa era compresa nella quantificazione delle retribuzioni globali di fatto degli interessati alla quale il Giudice di rinvio doveva procedere in applicazione del principio di diritto dettato nelle sentenze rescindenti. II - Sintesi del ricorso incidentale 2.- Con il motivo di ricorso incidentale si denunciano a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia b in relazione all'articolo 360, 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 1283 e 1284 cod. civ., dell'articolo 429 cod. proc. civ. nonché dell'articolo 150 disp. att. cod. proc. civ. Si contesta la sentenza impugnata laddove la Corte potentina ha affermato che 1 le conclusioni rassegnate dal CTU sono rimaste incontestate dalle parti, pure facultate al deposito di note di replica 2 le parti neppure hanno censurato la individuazione del parametro retribuzione globale di fatto operata dall'Ausiliare . Si sostiene, invece, nelle note difensive, RFI aveva assunto una precisa posizione in ordine sia al quesito contabile formulato in occasione del conferimento dell'incarico peritale deducendo che esso andasse conformato ai criteri proposti dalla società sia alle modalità con le quali esso avrebbe dovuto essere interpretato e sviluppato. Si aggiunge che dai passaggi assertivi della motivazione riguardanti la presunta mancata censura delle conclusioni della CTU si desume che la Corte territoriale non ha verificato se il CTU, nell'effettuare i conteggi, si fosse attenuto ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia ovvero se avesse motivato adeguatamente la scelta di discostarsene. Si analizzano, quindi, le posizioni dei diversi ricorrenti e i conteggi per ciascuno effettuati, evidenziandone i pretesi errori. III - Esame del ricorso principale 3.- Il ricorso principale non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 4.- In base ad un costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, essendo l'esigibilità del trattamento di fine rapporto correlata all'estinzione del rapporto, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di annullamento del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo il primo accertamento un antecedente logico giuridico rispetto alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di fine rapporto, non configurabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro vedi, fra le tante Cass. 2 novembre 2004, numero 21029 Cass. 14 agosto 1991 numero 8861, 3 febbraio 1998 numero 1049, 18 agosto 2000 numero 10942, 12 marzo 2001 numero 3563, 28 marzo 2002 numero 4551, 16 maggio 2002 numero 7143 Cass. 15 febbraio 2008, numero 3865 Cass. 20 settembre 2012, numero 15869 . Nella specie, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, il principio di diritto era il seguente l'ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione ovvero di detrazione dall'ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo . Conseguentemente, in esatta applicazione di tale principio, la Corte potentina, tramite apposita CTU, ha determinato gli ammontari delle retribuzioni globali di fatto dovute a ciascuno dei ricorrenti, escludendo dal computo le somme percepite a titolo di pensione. Il Giudice di appello ha, altresì, con congrua e logica motivazione, espunto da qualsivoglia esame le domande di condanna al pagamento del TFR, prospettate in sede di discussione dal difensore dei lavoratori, perché logicamente estranee ai giudizi di impugnativa dei licenziamenti introdotti in primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia e, quindi, non compresa nel thema decidendum della fase di rinvio del giudizio, quale delineato dalle sentenze rescindenti. La Corte ha, in particolare, precisato che nel suddetto thema decidendum non poteva farsi rientrare la determinazione del risarcimento di danni ulteriori che non trovassero la loro causa nella pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, maturate dalle date del licenziamento a quelle dell'effettiva reintegra degli interessati. Tale statuizione è del tutto conforme al suindicato principio oltre che ai principi generali che governano il giudizio di rinvio, sicché la sentenza non merita sul punto alcuna censura. Di qui il rigetto del ricorso principale. IV - Esame del ricorso principale 5.- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 6.- Va, in primo luogo, osservato che gli inconvenienti lamentati sono configurabili come eventuali errores in procedendo, sicché risulta impropria la loro prospettazione in riferimento all'articolo 360, numero 3 e numero 5, cod. proc. civ. Peraltro va anche rilevato che la ricorrente incidentale omette di allegare - così violando il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - le prove dell'avvenuta rituale contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU e dei relativi conteggi, sicché non offre idonea dimostrazione del fatto che la censura prospettata in questa sede non sia nuova. Infine, non vengono neppure allegati e riprodotti - per le parti che interessano per la comprensione delle censure - i CCNL richiamati. V - Conclusioni 7.- In sintesi, il ricorso principale va respinto e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. In considerazione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi rigetta quello principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.