Prezzo minimal rispetto al valore reale: acquirente consapevole di comprare merce rubata

Rimessa in discussione la condanna mite decisa in primo grado, e concretizzatasi in una ammenda di 500 euro. Torna sul tavolo l’ipotesi del reato di ricettazione. Decisiva la valutazione del materiale probatorio, da cui emerge il prezzo eccessivamente basso, e quindi sospetto, della merce – una bici – acquistata.

Bicicletta ‘sospetta’ a lasciare perplessi è, innanzitutto, il prezzo d’acquisto, nettamente inferiore al valore ufficiale di mercato, pari a 700 euro. Altrettanto significativo il fatto che il veicolo presenti dei segni di forzatura. Difficile, a questo punto, sostenere la tesi della buonafede della persona che ha comprato la bicicletta Ritorna, in maniera prepotente, l’ipotesi del reato di ricettazione. Cassazione, sentenza numero 29371, sez. II Penale, depositata oggi Low cost. Contestazione mite, in Tribunale, per l’uomo, colpevole di avere comprato una bici rivelatasi rubata i giudici, difatti, propendono per l’addebito del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza. Consequenziale la condanna al pagamento di una «ammenda di 500 euro». Pena troppo lieve, però, secondo il Procuratore Generale, il quale, proponendo ricorso in Cassazione, sostiene la tesi del dolo eventuale dell’uomo. A sostegno di tale visione viene richiamato, innanzitutto, il fatto che «il mezzo presentava segni inequivocabili di forzatura». In più, aggiunge ancora il Procuratore Generale, anche «il prezzo dichiarato» dimostrerebbe «la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene» difatti, la bicicletta oggetto della compravendita ha «un valore che si aggira intorno ai 700 euro, di gran lunga superiore al corrispettivo versato» dall’uomo per l’acquisto. Di fronte a questi elementi, i giudici del ‘Palazzaccio’ mettono seriamente in discussione la pena lieve decisa in Tribunale appare, difatti, concreta l’ipotesi del dolo eventuale, poiché dal «quadro probatorio» emerge, in maniera evidente, «la possibilità della consapevolezza» dell’uomo «circa la provenienza delittuosa del bene acquistato». Ciò conduce a ritenere più logico ipotizzare il reato di «ricettazione», anche se su questo punto dovranno, ora, pronunciarsi nuovamente i giudici del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 maggio – 7 luglio 2014, numero 29371 Presidente Cammino – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto Il procuratore Generale presso il Tribunale di Milano ricorre avverso la sentenza, in data 11.06.2013, del Tribunale di Milano, che ha dichiarato responsabile l'I. dei delitto di cui all'articolo 712 cod. penumero , previa derubricazione dell'originaria imputazione in ordine al reato di ricettazione e lo ha condannato alla pena dell'ammenda di euro 500,00. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il Procuratore impugnante deduce a Violazione di legge penale sostanziale ex articolo 606 comma 1 lett. b cod. proc. penumero per erronea riqualificazione giuridica del fatto - reato. Secondo l'Ufficio impugnante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la prova, nei confronti dell'imputato, della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene dalla lettura degli atti delle indagini preliminari, emergerebbe con evidenza che,nel momento in cui è stato rinvenuto il velocipede in possesso dell'imputato, il mezzo presentava segni inequivocabili di forzatura in aggiunta, l'I. avrebbe reso dichiarazioni contrastanti sulle modalità di acquisizione del bene peraltro, il prezzo dichiarato dall'imputato per l'acquisto del bene proverebbe la consapevolezza della provenienza delittuosa, posto che la bicicletta avrebbe un valore che si aggira intorno ai 700,00 euro, di gran lunga superiore al corrispettivo versato dall'imputato medesimo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Questo Collegio condivide le censure mosse dal Procuratore impugnante. In effetti secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite di questa Corte, è stato affermato che L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, pur non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza Sez. U, Sentenza numero 12433 del 26/11/2009 . Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, l'elemento psicologico del dolo eventuale, atteso che il quadro probatorio emerso rende concreta la possibilità della consapevolezza in capo al ricorrente circa la provenienza delittuosa del bene acquistato. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio.