Il lavoratore prima è arrestato poi scarcerato; ma la sospensione cautelare adottata è legittima

In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore, la sospensione disposta in virtù sia dell’articolo 91 che 92 d.P.R. numero 3/1957 al momento dell’adozione di misura restrittiva in carcere poi revocata, deve considerarsi legittima nonostante non sia stato avviato nel termine previsto il procedimento disciplinare da parte della P.A

Ciò in quanto permane la possibilità dell’instaurazione a carico del lavoratore, all’esito del procedimento penale con sentenza di condanna, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare con le relative sanzioni. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 13058, pubblicata il 10 giugno 2014. Lavoratore sospeso cautelarmente a seguito di misura di custodia in carcere, poi revocata, cui non è seguito l’avvio del procedimento disciplinare. Un dipendente pubblico insegnante , sottoposto a procedimento penale per detenzione di sostanze stupefacenti, in data 13 giugno 2006 veniva sospeso dal servizio in via cautelare, in quanto sottoposto a misura restrittiva in carcere, poi agli arresti domiciliari, infine revocata dal Gip. Il procedimento disciplinare sospeso veniva avviato il 12 settembre 2006. Agiva in giudizio il lavoratore contestando la sospensione cautelare e chiedendo il pagamento delle retribuzioni non percepite. Il tribunale del lavoro accoglieva parzialmente le domande, dichiarando estinto il procedimento disciplinare per inattività della P.A., ma ritenendo legittima la sospensione cautelare, rigettando le domande di rivendicazioni retributive. Proponeva appello il lavoratore, ma la Corte territoriale respingeva il gravame. Ricorreva così in Cassazione il lavoratore per la riforma della sentenza di secondo grado. Sospensione cautelare per procedimento penale e per gravi motivi La sospensione cautelare del lavoratore è disciplinata dagli articolo 91 e 92 d.P.R. numero 3/1957 in particolare il primo prevede la sospensione dal servizio in caso di procedimento penale a carico del dipendente il secondo la sospensione per gravi motivi. Secondo il ricorrente, la Corte di merito, come il primo giudice, ha errato nell’interpretare tali norme. Se si riteneva che il procedimento disciplinare fosse stato avviato ai sensi dell’articolo 92 d.P.R. citato, dato atto che si era estinto per inattività dell’amministrazione, protrattasi per oltre 90 giorni dall’adozione della sospensione, quest’ultima doveva essere dichiarata inammissibile, con conseguente riconoscimento delle indennità retributive non percepite. Se invece si riteneva che il procedimento disciplinare fosse stato avviato ai sensi dell’articolo 91 d.P.R. medesimo, la sospensione era da considerarsi illegittima perché disposta anteriormente al rinvio a giudizio del dipendente. le due fattispecie di sospensione sono tra loro svincolate ed indipendenti. La Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi proposti. Secondo i giudici di merito di primo e secondo grado la sospensione era stata adottata invocando sia l’articolo 91 che l’articolo 92 d.P.R. numero 3. Il procedimento disciplinare dichiarato estinto per inattività della P.A. riguardava la sospensione disposta ex articolo 92, per gravi fatti diversi da quelli del procedimento penale. Ed in tali limiti deve ritenersi operante la preclusione di ulteriori accertamenti in ambito disciplinare. Tuttavia permane la possibilità dell’instaurazione, a carico del dipendente, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare con relative sanzioni, all’esito del pendente procedimento penale, ove questo si fosse concluso con sentenza di condanna. Sanzioni disciplinari che potevano consistere, secondo quanto previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro in esame, nella sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio. Dunque, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima la sospensione mantenuta in essere, disposta ai sensi dell’articolo 91 d.P.R. numero 3/1957. Motivazione corretta ed immune da vizi logici. Il ricorso proposto è stato così rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 febbraio – 10 giugno 2014, numero 13058 Presidente Lamorgese – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente il ricorso di C.C. , insegnante di scuola elementare di ruolo alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione e già in servizio presso la scuola elementare di , alla quale, in data 30 maggio 2006, era stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Lodi, che era stata successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del 13 giugno 2006 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva disposto la sospensione cautelare obbligatoria, che era stata mantenuta sino alla conclusione dell'attivando procedimento disciplinare, anche dopo che il G.i.p. aveva revocato la misura restrittiva della libertà personale il procedimento disciplinare era stato poi attivato con la contestazione degli addebiti il 12 settembre 2006. Il primo giudice dichiarava estinto il procedimento disciplinare, ritenendo tuttavia legittima la sospensione cautelare dal servizio e respingendo le domande conseguenti alla revoca del provvedimento di sospensione cautelare con condanna alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni stipendiali non percepiti. Il Tribunale ritenne per un verso che i fatti contestati alla ricorrente fossero diversi da quelli oggetto del procedimento penale e di conseguenza che tale procedimento, illegittimamente sospeso, doveva ritenersi estinto per inattività della p.a. decorso il termine di novanta giorni ai sensi dell'articolo 92, comma 2 , ma che tuttavia la sospensione cautelare dal servizio, disposta ex articolo 91 del d.P.R. numero 3/57, fosse del tutto svincolata dagli esiti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente. Avverso tale sentenza proponeva appello la C. . Resistevano il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 22 luglio 2008, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi. Osservava che il provvedimento 11 settembre 2006 del Direttore Generale, che preannunciava l'attivazione di un procedimento disciplinare e la sua sospensione, risultava disposto con l'espresso richiamo sia all'articolo 91 che all'articolo 92 del d.P.R. numero 3/57, e dunque tanto quale sospensione cautelare facoltativa nei confronti dell'impiegato sottoposto a procedimento penale quando la natura del reato sia particolarmente grave , quanto quale sospensione dal servizio disposta per gravi motivi nei confronti dell'impiegato anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Che la sospensione facoltativa decretata era stata motivata, oltre che per la gravità dei fatti e la risonanza della vicenda in ambito locale, con ripercussioni negative per l'immagine della scuola e ingenerato allarme e sfiducia nelle famiglie degli alunni, onde l'eventuale rientro in servizio dell'insegnante sarebbe stato comunque pregiudizievole per l'istituzione scolastica. La sospensione poteva quindi essere riferita anche alla figura della sospensione facoltativa di cui all'articolo 91 del d.P.R. citato, mentre la disciplina della sospensione cautelare per effetto di condanna penale e delle successive vicende disciplinari era contenuta nei successivi articolo 96 e 97. Osservava che a tali disposizioni corrispondono, per la materia dell'istruzione, l'articolo 539, comma 1, del d.lgs. numero 297/1994 richiamato dall'articolo 88 del CCNL di categoria che disponeva altresì l'applicabilità degli articolo da 91 a 99 del t.u. per gli impiegati civili dello Stato , il quale a sua volta prevede la possibilità di sospensione cautelare dell'insegnante sottoposto a procedimento penale. La sospensione prevista da questa seconda norma prelude alle misure previste dalla stessa, che detta un regolamento destinato ad operare all'esito dei procedimenti penali a carico dell'insegnante, stabilendo la revoca della sospensione in caso di piena assoluzione, mentre in caso diverso richiama il regime sanzionatorio del precedente articolo 535 articolo 539, comma 9 . Per la cassazione propone ricorso la C. , affidato a quattro motivi. Resistono il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 del d.P.R. numero 3/57, e dell'articolo 539 d.lgs. numero 297/94. Lamenta che la sospensione di un insegnante di ruolo, quale essa C. , doveva essere regolata dagli articolo 91 sospensione cautelare obbligatoria per sottoposizione a procedimento penale e 92 sospensione cautelare facoltativa per gravi motivi del citato d.P.R. numero 3/57, e non già dall'articolo 539 ora citato, inerente il procedimento disciplinare degli insegnanti non di ruolo. La sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto, nel caso in cui avesse ravvisato la sospensione ex articolo 92, il cui procedimento era ormai estinto, dichiarare inammissibile il mantenimento della stessa ex articolo 120 d.P.R. numero 3/57, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto qualora avesse invece ravvisato nella specie la sospensione ex articolo 91, dichiarare illegittima la sospensione poiché disposta precedentemente al rinvio a giudizio della ricorrente. 2.- Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, oltre alla violazione degli articolo 97, 117 e 120 del d.P.R. numero 3/57 articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5 c.p.c. . Lamenta che per espressa volontà dell'amministrazione provvedimento d.g. 11.9.06 la sospensione cautelare de qua doveva permanere sino alla conclusione del procedimento disciplinare che sarebbe stato attivato. Quest'ultimo, attivato il successivo 12.9.06, era stato dichiarato estinto dal Tribunale di Lodi con sentenza ritenuta passata in giudicato dalla stessa Corte di merito, con la conseguente cessazione della sospensione cautelare ex articolo 120 citato. 2.1- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Ed invero, seppure è errato il riferimento all'articolo 539 d.lgs. numero 297/94 contenuto nella sentenza impugnata, tale errore resta privo di conseguenze, avendo il giudice di merito fatto riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria di cui al primo comma dell'articolo 91 d.P.R. numero 3/57 ex articolo 506 del d.lgs. numero 297/94, che richiama, al pari del c.c.numero l. di categoria, per il personale docente di ruolo, i citati articolo 91 e 92 d.P.R. numero 3/57, ed alla permanenza del provvedimento cautelare anche dopo la condanna per la diversa ipotesi di cui all'articolo 496 del d.lgs. numero 297/94. Deve al riguardo rilevarsi che la ricorrente, docente di ruolo nella scuola pubblica elementare, tratta in arresto per gravi reati detenzione di sostanze stupefacenti e per ciò sospesa cautelarmente dal servizio, chiese la reintegra nel servizio per essere risultato estinto, come accertato definitivamente dal Tribunale, il procedimento disciplinare per inattività dell'Amministrazione. La Corte di merito ha tuttavia osservato che permaneva la possibilità dell'instaurazione, all'esito del giudizio penale e nell'eventualità della conferma della sentenza di condanna, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare ai sensi del citato articolo 496 secondo cui La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo . Rilevava infatti la Corte di merito che la preclusione riguardo alla possibilità di un ulteriore procedimento disciplinare doveva tuttavia essere contenuta nei limiti dell'accertamento compiuto dal primo giudice riguardo a quello che era già stato attivato, ossia in quanto instaurato per fatti diversi da quelli che hanno formato oggetto del procedimento penale, ancorché richiamato, per le ricadute sul rapporto fiduciario derivanti da comportamenti posti in essere al di fuori del servizio. Reputava quindi correttamente che permanesse la possibilità della instaurazione a carico dell'appellante, all'esito del giudizio penale e nell'eventualità della conferma della sentenza di condanna attualmente in grado di appello, di un nuovo e diverso procedimento disciplinare, con le relative sanzioni, previsto dalle norme sopra richiamate per il semplice fatto di avere riportato una condanna in quella sede per il grave reato in questione. Ed invero, in aggiunta alle altre sanzioni disciplinari, l'articolo 496 dello stesso d.lgs. numero 297/94 prevedeva la sanzione della sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione dell'insegnante, trascorso il periodo della sospensione, in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o connessa con il rapporto educativo. Tali considerazioni non risultano adeguatamente censurate dalla ricorrente. 3.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . Lamenta che la sentenza impugnata, aderendo alle considerazioni svolte dal Tribunale, ritenne, in contrasto col provvedimento 12.9.06 citato, che nel relativo procedimento disciplinare fossero stati contestati all'insegnante fatti diversi da quelli di cui al procedimento penale per i quali era stata disposta la sospensione cautelare. 4.- Il motivo è inammissibile in quanto oltre a riguardare l'interpretazione di documenti da parte del giudice di merito, e dunque un accertamento di fatto che la Corte di Cassazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento, non potendosi peraltro ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte, ex plurimis Cass. 18.4.08 numero 10203 , non risultano prodotti, e neppure trascritti, i provvedimenti 11 e 12.9.06. Deve al riguardo precisarsi che la pur indicata collocazione all'interno dei fascicoli di causa, se vale ad escludere l'improcedibilità del ricorso Cass. sez. unumero numero 22726/11 , non ne esclude, secondo l'autorevole pronuncia, l'inammissibilità ex articolo 366, numero 6 c.p.c. per difetto di adeguata specificazione del documento indicato, nel senso di chiarirne adeguatamente il contenuto ovvero di trascriverlo nella sua completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza Cass. ord. 30 luglio 2010 numero 17915 Cass. ord. 16.3.12 numero 4220 Cass. 9.4.13 numero 8569 . 5.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che liquida in Euro.100,00 per esborsi, Euro.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.