RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 6 MAGGIO 2015, N. 1109 COMUNE – ORGANI DI GOVERNO – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA. Sul potere di istituire le nuove farmacie competenza e limiti. La competenza all’individuazione delle sedi farmaceutiche spetta alla Giunta comunale, poiché dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990, sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle sedi farmaceutiche tale discrezionalità, però, deve essere misurata alla luce degli approdi della giurisprudenza comunitaria e della ratio della riforma di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 invero, un’interpretazione conforme al diritto comunitario consente la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle sedi farmaceutiche solo se e nella misura in cui essa sia funzionale a garantire un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione e ciò, comunque, alla luce delle modifiche intervenute con l’art. 11 del D.L. 1/2012, secondo un approccio che tende a ridurre le barriere di accesso al mercato. Ne deriva che, ove l’esercizio di tale potere discrezionale non si mantenga entro tali canoni, è viziato da eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e – nel caso di motivazione apparente o incongrua – per difetto di motivazione e/o per manifesta irragionevolezza. Sono due i poteri che l’art. 11 del D.L. 1/2012 attribuisce alle Regioni in tema di individuazione delle sedi farmaceutiche quello di istituire alcune sedi in aggiunta a quelle previste dal criterio demografico, in posizioni di grande affluenza art. 2, comma 1-bis, della legge 475/1968, introdotto dall’art. 11 del DL 1/2012, come sostituito dalla legge 27/2012 quello di procedere in via sostitutiva alle revisioni delle piante organiche dei comuni che non vi provvedano nei termini. TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. II 4 MAGGIO 2015, N. 741 EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA. Sui termini di decadenza del permesso di costruire. L'apposizione dei termini di efficacia del permesso di costruire e gli istituti della proroga nei casi consentiti dalla legge e della decadenza di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 servono ad assicurare la certezza temporale dell'attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, anche al fine di garantire un efficiente controllo sulla conformità dell'intervento edilizio a suo tempo autorizzato con il relativo titolo. La decadenza del titolo edilizio opera di diritto e non è richiesta a tal fine l’adozione di un provvedimento espresso. Il momento dell’inizio dei lavori, idoneo ad impedire la decadenza del permesso di costruire, coincide col momento in cui le opere intraprese siano tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali di costruzione. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 30 APRILE 2015, N. 1064 ACCESSO – ACCESSO AGLI ATTI TRIBUTARI. L’erede universale può accedere agli atti dell’anagrafe tributaria relativi al de cuius. Sussiste il diritto dell’erede universale ad accedere agli atti dell’anagrafe tributaria relativi ai rapporti finanziari facenti capo al de cuius invero, in disparte l’insussistenza di alcun divieto normativamente imposto al riguardo, nella fattispecie non si pone alcun problema di riservatezza poiché l’istanza è presentata dall’erede universale, il quale continua la personalità del de cuius e gli succede in universum ius, compresi i diritti personali, tranne quelli di carattere personalissimo sicché trattandosi nella fattispecie di riservatezza relativa a dati di natura economica, non vi è dubbio che tale successione si sia verificata, poiché l’erede sostanzialmente domanda l’accesso a dati suoi personali, per cui nessuna esigenza di riservatezza può ad essa essere opposta.