Le visite assidue della madre impediscono l’impossessamento della casa da parte della figlia

Nel caso in cui l’usufruttuario, titolare del diritto di godere di un immobile, continua a recarsi in visita nella casa, in cui, nel frattempo, è entrato a vivere un figlio, ciò non comporta un’espressione di impossessamento, che porta all’usucapione, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario stesso.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12571, depositata il 4 giugno 2014. Il caso. Una donna conveniva in giudizio i suoi fratelli per chiedere la divisione dell’appartamento, lasciato in eredità dai genitori. Una sorella che deteneva il bene resisteva, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale. La Corte d’appello di Salerno accoglieva la domanda dell’attrice e le attribuiva l’appartamento, ritenuto indivisibile, rilevando che non era stata fornita la prova di un possesso esclusivo della cosa, in capo alla resistente, incompatibile col permanere del compossesso altrui. Gli eredi della convenuta resistente ricorrevano in Cassazione, lamentando la mancata affermazione dell’usucapione dell’intero compendio immobiliare da parte della madre. I giudici d’appello, basandosi su alcuni elementi, come le visite assidue che l’usufruttuaria faceva nell’immobile ed il deposito in esso di beni di un altro erede, desumevano che non sussistesse quella vasta signoria sulla cosa che contraddistingue il possesso ad usucapionem. Per i ricorrenti, invece, l’usufruttuaria madre delle parti in causa aveva dismesso il possesso del bene perché vi aveva «insediato» la figlia madre dei ricorrenti e la sua famiglia, circostanza ridotta dalla Corte d’appello ad episodici casi di affettuosa ospitalità. Le visite assidue impediscono l’impossessamento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che proprio la circostanza che a far entrare nell’immobile fosse stata la madre, la quale continuava a recarvisi, dimostrava che l’inizio della fase di uso del bene da parte della figlia non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, «secondo un costume familiare diffuso nel nostro paese». Perciò, per dimostrare di aver usucapito, la dante causa dei ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare degli elementi più incisivi di quelli allegati pagamento di imposte e oneri per una pratica amministrativa per provare il possesso pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con i diritti degli altri eredi parti in causa e dell’usufruttuaria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 febbraio – 4 giugno 2014, numero 12571 Presidente Triola – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo Nel 1948 decedeva Ca.Anumero , che lasciava in proprietà ai cinque figli un appartamento sito in omissis fg. 13 particolo 143 , gravato da usufrutto vedovile. Una delle figlie nel 1960 cedeva la sua quota alla sorella M.C. . Nel 1968 veniva a mancare la vedova Ch.Is. . Nel 1986 C.M.C. , rappresentata dalla figlia F.T. , in seguito succedutale mortis causa, conveniva in giudizio i fratelli P. , U. e A. per la divisione del compendio. Chiedeva altresì che la coerede A. , che deteneva il bene, fosse condannata a rendere il conto. C.A. resisteva e in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale. Questa domanda veniva respinta dal tribunale di Salerno il 5 febbraio 2003. Con sentenza definitiva del 20 dicembre 2006, il tribunale attribuiva l'appartamento, ritenuto indivisibile, alla attrice, previo versamento dei conguagli di circa ventimila Euro in favore di ciascuno dei fratelli o dei loro eredi, essendo nelle more deceduti U. e A. . Condannava i quattro eredi di quest'ultima, signori Ca.Anumero , S. , A. e L. , quest'ultimo autonomamente difeso, al pagamento di circa 18.000 Euro oltre interessi in ragione del godimento dell'immobile. La pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata il 7 settembre 2010 dalla Corte di appello salernitana, che rigettava i quattro motivi di gravame proposti da Ca.Anumero e A. . In particolare la Corte d'appello rilevava che gli appellanti non avevano fornito la prova di un possesso esclusivo della cosa, in capo alla propria madre, incompatibile col permanere del compossesso altrui. Negava inoltre la comoda divisibilità del bene, in funzione di attribuzione di una quota in natura ai due fratelli C. . Al ricorso per cassazione, notificato il 27 novembre 2010 e imperniato su due motivi, F.T. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Ordinata l'integrazione del contraddittorio, dopo rinvii a tal fine disposti il 28 marzo 2012 e il 14 giugno 2013, la causa veniva discussa all'odierna udienza. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c. e 1142, 2697 e 1140 c.c Omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo. La censura concerne la pretesa usucapione dell'intero compendio immobiliare da parte della madre dei ricorrenti. La Corte di appello con esauriente e congrua motivazione ha già esaminato e respinto gli argomenti che il ricorso ripropone a pag 7. I giudici di appello hanno escluso che la dante causa dei ricorrenti abbia posseduto in via esclusiva l'immobile a partire dal 1957 e ha indicato alcuni elementi, quali le visite assidue che la usufruttuaria faceva nell'immobile e il deposito in esso di beni apparecchiature sanitarie di altro erede C.P. per desumere che non sussisteva quella vasta signoria sulla cosa che contraddistingue il possesso ad usucapionem. Per scalfire questa tesi il ricorso muove dal presupposto che l'usufruttuaria aveva dismesso il possesso del bene perché vi aveva insediato questo il verbo usato la figlia e la sua famiglia, sicché le circostanze valorizzate dalla Corte di appello costituivano invece episodici casi di affettuosa ospitalità . 2.1 La censura è manifestamente infondata. Proprio la circostanza che ad insediare la figlia nell'uso dell'immobile sia stata la madre, che continuava a recarvisi, dimostra che l'inizio della fase di uso del bene da parte della figlia A. non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall'usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, secondo un costume familiare diffuso nel nostro paese si veda Cass. SU 13603/04 in tema di comodato di casa coniugale . Per dimostrare di aver usucapito, la dante causa dei ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare ben maggiori elementi di valutazione comprovanti un possesso pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con i diritti degli altri eredi e dell'usufruttuaria, di quelli pagamento di imposte e oneri per una pratica amministrativa che asserisce essere stati malvalutati. 3 Anche il secondo motivo è infondato. Esso concerne la mancata assegnazione di una porzione dell'immobile oggetto di divisione. Parte ricorrente sostiene che il ctu aveva ammesso la divisibilità dell'immobile in due appartamenti e che essa aveva domandato in appello l'assegnazione del più piccolo 74,61 mq , che corrispondeva, secondo la consulenza, al valore di due quinti del compendio. La Corte di appello ha notato che gli eredi di C.A. sono proprietari solo di un quinto dell'immobile la F. invece di due quinti , quota che non giustificava l'attribuzione di un appartamento di entità pari a due quinti del complesso. La Corte ha poi sottolineato la non comoda divisibilità del bene anche secondo la ipotesi ventilata dal consulente in via straordinaria , rimarcando l'alterazione strutturale dell'immobile, che rendeva più logica l'attribuzione totale al comunista avente maggior quota. 3.1 Questa decisione è razionale e incensurabile in sede di legittimità. Va rilevato che i due ricorrenti non sono portatori di una quota di un quinto dell'immobile, non essendo gli unici eredi di C.A. essi sono proprietari di un decimo dell'appartamento. Dei quattro fratelli C. , due - S. e L. - hanno infatti omesso di impugnare la decisione del tribunale, facendovi acquiescenza. La valutazione resa dalla Corte di appello, già congrua rispetto alla titolarità di una quota del 20% di un appartamento, circostanza che di regola non giustifica la suddivisione di un immobile in due parti, quando, come nella specie, l'eredità sia da dividere in quattro parti i quattro gruppi di discendenti della comune genitrice Ch.Is. ved. C. , residuati dopo la cessione della quinta quota e vi sia un condividente titolare di quota maggiore, appare ancor più corretta e ineccepibile se si considera questa circostanza la titolarità di un decimo soltanto del bene , opportunamente sottolineata in controricorso pag. 11 . Il ricorso è rigettato. Segue la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 3.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.