Con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata, la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. numero 600/1973, costituisce una violazione del procedimento di liquidazione che inficia la validità dell’atto impositivo notificato al contribuente. L’Ufficio finanziario non può emettere la cartella di pagamento per l’imposta dovuta su redditi dichiarati a tassazione separata senza che abbia preventivamente avvisato il contribuente dell’irregolarità riscontrata.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza 20 maggio 2014, numero 11000. Vicenda. Ad un contribuente è sta notificata una cartella di pagamento con cui è stata liquidata l’imposta a conguaglio in relazione a redditi soggetti a tassazione separata per il 2004. I Giudici di merito tributari hanno accolto le doglianze del contribuente. L’Ufficio finanziario ha adito la Suprema Corte. È irrilevante la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Gli Ermellini con la pronuncia citata hanno dichiarato infondato il ricorso della parte pubblica sulla base delle seguenti argomentazioni. È irrilevante la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 412, l. numero 311/2004, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, d.P.R. numero 600/1973, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, deve essere versata mediante modello di pagamento precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza che a ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . La Suprema Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate a pagare le spese del giudizio di legittimità - liquidate in 4.500 euro - più un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ex articolo 13, comma 1-quater del TUSG comma introdotto dalla legge di Stabilità 2013 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 16 aprile – 20 maggio 2014, 11000 Presidente Bognanni – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da S.R. contro l’Agenzia delle Entrate riguarda l’impugnativa di una cartella di pagamento con la quale era stata liquidata l’imposta a conguaglio dovuta in relazione a redditi soggetti a tassazione separata per il 2004, unitamente alla irrogazione di sanzioni. Nel corso del giudizio davanti alla CTP di Roma, l’Agenzia delle Entrate provvedeva all’annullamento delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo. La CTP , con sentenza 366/23/2010, accoglieva il ricorso. La CTR del Lazio , con la sentenza 198/14/2012, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia rilevando l’opportunità dell’invio dell’avviso bonario al fine di eliminare ogni incertezza che pure doveva sussistere se l’Ufficio ha ritenuto di dover procedere a uno sgravio. Al riguardo occorre fare riferimento all’articolo 6 comma 5 della L. 212/2000 in forza del quale è richiesta la preventiva comunicazione di irregolarità qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . E ciò a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo. Affermava inoltre la CTR Da quanto detto si evince la necessità, con riferimento al caso concreto, di inviare la comunicazione d’irregolarità cosa che non è avvenuta con la conseguenza che va emessa declaratoria di nullità dell’atto impugnato per non avere l’Ufficio rispettato il procedimento stabilito dall’articolo 1 comma 412 L. 311/2004. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 16/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’ articolo 6 comma 5 L. 212/2000, dell’articolo 1 comma 412 L. 311/2004 e 36 bis dpr 600/73, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c La CTR avrebbe falsamente applicato le norme al caso concreto non prevedendo le stesse un preventivo contraddittorio, né, nel caso in esame, sussisterebbero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione. La CTR nel respingere l’appello avrebbe considerato circostanze irrilevanti ai fini della corretta applicazione della norma nessuna specifica situazione di incertezza era stata mai dedotta dal contribuente. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’articolo 1 comma 412 cit. l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività' di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto numero 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione. La mancata comunicazione dell’esito della liquidazione al contribuente, come prescritta dalla norma citata, ha determinato una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza che a ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del S , delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 4.500,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del S . delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 4.500,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.