In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.
In altri termini, il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale. Lo ha ribadito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19610, depositata il 13 maggio 2014. Il reato di lottizzazione abusiva. La fattispecie penale di cui all’articolo 44, primo comma, lett. c , D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 Testo Unico dell’Edilizia , va letta in combinato disposto con l’articolo 30 del medesimo Decreto, il quale equipara la lottizzazione abusiva materiale attuata cioè mediante opere edilizie o di urbanizzazione a quella giuridica effettuata mediante il frazionamento e la vendita finalizzata alla destinazione, a scopo edificatorio, del terreno . Per la giurisprudenza di legittimità, anche la vendita di un solo lotto abusivo integra il reato in esame. L’illecito può essere commesso tanto da chi procede al frazionamento del terreno, quanto da chi prepara la zona per il futuro insediamento edilizio, unitamente ai tecnici ed a coloro che svolgono il ruolo di mediatori per la vendita degli immobili abusivi. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, occorre che il reo preveda e voglia il condizionamento e la limitazione della riserva pubblica di programmazione territoriale, mediante la condotta di predisposizione dei terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o, in ogni caso, non programmati sulla base della normativa edilizia applicabile. La condotta del terzo acquirente La sentenza in commento si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di sequestro e confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'articolo 44 del Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. numero 380/2001, nel prosieguo indicato anche solo come TUE - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale. Sul punto, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo più volte ha precisato che un atto dell’autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la necessità di tutelare i diritti fondamentali degli individui fra cui, appunto, quello di proprietà . In altri termini, per la Corte di Strasburgo, il legittimo sacrificio imposto in nome dell’interesse pubblico, sotteso alle esigenze di salvaguardia di una ordinata pianificazione territoriale, non può di fatto porre nel nulla l’oggetto del diritto di proprietà. Tale diritto, infatti, ha trovato una forte tutela nell’articolo 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, il quale prevede, al primo comma, che ogni persona, fisica o giuridica, ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno, dunque, può essere privato della sua proprietà, se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. e la correlata questione di legittimità costituzionale. In passato, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, TUE, in relazione agli articolo 3, 25, comma 2 e 27, comma 1, Cost., sollevata dalla società ricorrente, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. Sul punto, era stato sottolineato come l'interpretazione della predetta disposizione del TUE dovesse mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, nella specie, rifacendosi all'orientamento che riconduce la confisca dell’immobile, realizzato in lottizzazione abusiva, ad una pena , ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione. A tal proposito, va ricordato che la confisca, rispetto all’immobile acquistato da terzi, non è prevista nei confronti di persone estranee ai fatti, bensì di soggetti che hanno partecipato materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato. Pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione valutare l’esistenza, in capo al terzo acquirente, di profili di colpa rappresentati dalla omissione dell’adeguata informazione attinente all’acquisto in rapporto ai titoli abilitativi e agli strumenti urbanistici del luogo in cui la lottizzazione abusiva si è verificata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 marzo - 13 maggio 2014, numero 19610 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere confermò il decreto del Gip di Santa Maria Capua Vetere del 3.5.2013 di sequestro preventivo di un immobile sito in omissis , ritenuto illegittimo in quanto il permesso di costruire sarebbe stato illegittimo, con la conseguenza che il complesso realizzato avrebbe dato luogo ad una lottizzazione abusiva articolo 44, lett. c , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380 e che sarebbe stata realizzata la fattispecie dell'abuso di ufficio articolo 323 cod. penumero . Osservò, in sintesi, il tribunale del riesame - che era sufficiente valutare che sussista la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato del fatto contestato come ipotesi di accusa - che con delibera del 6/12/1999, il Consiglio Comunale ha deliberato di adottare il piano di insediamento produttivo PIP - strumento di attuazione del PRG - definitivamente approvato con delibera del 4/2/2000 - che tuttavia che il PIP è rimasto inattuato, in quanto alla sua adozione non è seguita tutta l'attività conseguenziale, in primis, l'espropriazione delle aree sulle quali consentire l'attività edificatoria - che le delibere comunali numero 61 del 29.11.2001 e numero 5 del 21.1.2005 che avevano previsto un aumento dell'altezza, erano illegittime, perché andando a modificare le norme di attuazione del PRG, sia con riguardo ai parametri urbanistici che alle prescrizioni relative all'attività edificatoria, hanno rappresentato una vera e propria variante di tipo normativo , assoggettata, come tale, alle stesse procedure e controlli previsti per l'atto da modificare, ovverosia approvazione con decreto da parte del Presidente della Giunta Provinciale su conforme deliberazione del Consiglio Provinciale - che la illegittimità di tali delibere implica che debbano essere considerate tamquam non essent, con la conseguente illegittimità di quanto realizzato sul loro presupposto - che in tale contesto si inseriva il permesso di costruire numero 59/2005 rilasciato a A.G. , quale legale rappresentante della società Immobiliare A. s.r.l., per la realizzazione - di fatto avvenuta - di un parco residenziale ricadente in zona C/1-C/2 - che la illegittimità di tale permesso a costruire viene fatta discendere anzitutto dalla considerazione che il suo rilascio è stato possibile proprio in forza delle richiamate delibere del Cons. Com. numero 61 del 29.11.2001 e numero 5 del 21/1/05 - che infatti il vigente PRG prevede all'articolo 28 delle NTA, ai fini del rilascio della concessione edilizia per la zona in esame, l'obbligo di preventivo strumento attuativo, costituito dal P.I.P. di natura pubblicistica ovvero dal piano di lottizzazione convenzionata - che inoltre gli interventi edificatori previsti nelle dette delibere erano subordinati all'assunzione dell'impegno da parte dell'interessato di procedere alle opere di urbanizzazione - che l'illegittimità del permesso di costruire trovava riscontro nella ordinanza 71/09 con cui il comune, in sede di autotutela, ne dispose l'annullamento - che ciò era sufficiente alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio inerente al rilascio del permesso di costruire numero 41/05, avuto riguardo alla particolare gravità ed evidenza della violazione di legge - che era configurarle anche il reato di lottizzazione abusiva materiale, in quanto l'attività edificatoria consentita sulla base del titolo concessorio in esame ha determinato la realizzazione di un insediamento urbano differente per tipologia e destinazione da quelle realizzabili nella zona interessata in forza delle previsioni contenute nel PRG - che infatti l'attività edificatoria è stata realizzata in violazione degli articolo 23 e 24 delle NTA, secondo cui nelle zone C1 e C2 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla adozione di una strumento attuativo del PRG i piani realizzati non sono conformi alle dette disposizioni, in quanto sono stati realizzati due piani in più per ogni corpo di fabbrica rispetto a quanto consentito dalle NTA i piani terra sono stati trasformati da porticati e box auto in attività commerciali e i sottotetti non abitabili in abitazioni - che sussiste il periculum in mora per il pericolo di aggravamento del carico urbanistico - che questo periculum in mora sussiste anche nei confronti del terzo in buona fede e non indagato, quale appunto l'attuale ricorrente - che invero oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato, a prescindere dalla buona fede - che il vincolo in esame, diretto a rendere indisponibile la res, è imposto per più generali e-sigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte - che quindi è irrilevante lo stato soggettivo dell'istante, quale terzo acquirente - che il sequestro è stato comunque disposto anche in vista di una futura confisca - che secondo la più recente giurisprudenza, nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili lo terreni abusivamente lottizzati, la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che risulti immediatamente evidente, ovvero percepibile ictu oculi - che nella specie la buona fede del terzo acquirente non appare immediatamente evidente, tenuto conto delle macroscopiche illegittimità riscontrate - che la buona fede del terzo acquirente non può desumersi per il solo fatto che questi si sia rivolto ad un notaio, quale pubblico ufficiale rogante - che solo una indagine relativa al caso concreto potrebbe consentire di affermare la sussistenza della buona fede del terzo acquirente in ragione delle attività espletate in occasione della stipula del rogito - che è irrilevante la circostanza che l'acquisto sia avvenuto previa concessione di un mutuo, perché l'attività istruttoria eventualmente effettuata dall'istituto di credito persegue finalità diverse - che nella specie emerge che la regolarità urbanistica dell'immobile è stata dichiarata dal notaio sulla base delle mere dichiarazioni rese dall'alienante, senza alcuna indagine specifica, mentre nel contesto del contratto di mutuo fondiario non è in alcun modo riferita l'attività istruttoria espletata dall'istituto di credito sulla regolarità urbanistica. L'interessato C.V. , a mezzo dell'avv. Giovanni Cantelli, propone ricorso per cassazione deducendo 1 nullità dell'ordinanza per violazione degli articolo 321, commi 2 e 2, cod. proc. penumero in relazione ai reati di cui agli articolo 323 cod. penumero e 44, lett. c , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380. Osserva che la condizione di estraneo al reato determina già di per sé la inapplicabilità del sequestro e quindi della confisca . Nel caso di specie, al di là del fatto che il terzo acquirente non risulta indagato in relazione al reato di lottizzazione abusiva, è del tutto generica l'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui l'intervento del notaio non sarebbe sufficiente a supportare la convinzione della regolarità urbanistica dei beni e far ritenere assolto il dovere di diligenza nel verificare la circostanza. Invero, la indagine conoscitiva sul punto avrebbe dovuto riguardare non già il fatto storico 'in generale1 quanto, piuttosto, l'atteggiamento assunto dal singolo acquirente rispetto alla condotta, ritenuta costituente reato, attribuita al venditore. Il tribunale avrebbe dovuto spiegare in che modo il privato cittadino, come dedotto nella memoria difensiva depositata in relazione alla quale vi è una sostanziale mancanza di motivazione avrebbe potuto avere cognizione della eventuale illegittimità di provvedimenti amministrativi che, sotto un profilo formale, erano assolutamente regolari ed avevano consentito la realizzazione di appartamenti messi in vendita anche tramite agenzie immobiliari e la erogazione di mutui. Il tribunale avrebbe, dovuto, inoltre, tenere conto del comportamento tenuto dal ricorrente che ha acquistato l'immobile solo all'esito del controllo di legalità effettuato dal notaio, corrispondendo un prezzo congruo con strumenti di pagamento “tracciabili” ed agendo in perfetta conformità a quanto prescritto dalla legge. Non sono stati individuati gli eventuali strumenti che avrebbero dovuto essere utilizzati dal terzo per essere definito in buona fede . Lamenta che il tribunale ha omesso di considerare che se, nel procedimento de quo, il Pubblico Ministero, per formulare una mera ipotesi di reato, ha dovuto fare ricorso, per molti mesi, a tutti i mezzi a propria disposizione consulenze, indagini di PG , non si vede quale strumento avrebbe consentito al privato cittadino di “dubitare” della legittimità dei provvedimenti amministrativi e della intera operazione immobiliare. Era invece onere del tribunale spiegare, con motivazione logica, le ragioni per le quali ha escluso che l'acquirente fosse estraneo al reato ipotizzato senza limitarsi all'utilizzo di formule generiche e ad elaborazioni tecnico-giuridiche che non tutelano adeguatamente il cittadino che, per responsabilità non sue, vede mortificati i propri rilevantissimi sacrifici economici pur avendo agito in conformità a quanto prescritto dalla legge. Lamenta inoltre che l'ordinanza impugnata non ha neppure valutato che l'acquisto degli immobili de quibus ha interessato una molteplicità di soggetti. Ebbene, a meno che non si voglia ipotizzare che ciascuno di essi avesse ab initio consapevolmente concorso nella realizzazione del presunto reato, è evidente che il fatto che gli immobili venissero acquistati da più soggetti peraltro da una società immobiliare non certo sconosciuta nella realtà imprenditoriale locale ha ulteriormente indotto ciascun acquirente a non dubitare della legittimità degli stessi. 2 violazione degli articolo 240 cod. proc. penumero e 44, lett. c , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380. Osserva che l'ordinanza impugnata fonda le esigenze cautelari esclusivamente sulla necessità di assicurare la futura confisca. Ma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è previsto esclusivamente per le ipotesi di confisca obbligatoria ex articolo 230 cod. penumero alle quale non può equipararsi la confisca prevista dal d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380, quale sanziona amministrativa conseguente all'ipotesi di lottizzazione abusiva. Sotto il profilo della violazione edilizia, il sequestro degli immobili sarebbe stato giustificato solo in ipotesi di un aggravio del carico urbanistico, di cui non vi è traccia in motivazione, derivante dal loro uso. Sul punto la motivazione è altresì manifestamente illogica laddove ritiene la sussistenza del periculum in mora in relazione ad opere edilizie definitive e stabilmente già da anni abitate dai legittimi proprietari. Motivi della decisione Con il ricorso si censura esclusivamente la presenza del periculum in mora e non anche la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva. Il ricorso è fondato, in quanto l'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione meramente apparente, perché del tutto astratta, generica e sganciata dalle concrete caratteristiche e peculiarità dello specifico caso in esame. Il periculum in mora è stato individuato sotto due diversi profili a la necessità di evitare il protrarsi di effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale ed in particolare la necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, anche perché la possibilità di cedere a terzi i beni determinerebbe il pericolo di ulteriori condotte lottizzatorie sul piano negoziale b la possibilità della confisca del bene all'esito del giudizio di merito. Sotto il primo profilo, l'ordinanza, al di là della frase di stile, non ha specificato in cosa consisterebbe, nel caso concreto, l'idoneità dell'appartamento sequestrato a costituire attuale e concreto pericolo di aggravamento o di protrazione del reato di lottizzazione abusiva, o di produrre “effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale”. Nemmeno ha spiegato da quali elementi si desumerebbe il pericolo concreto che il ricorrente possa cedere a terzi l'appartamento acquistato e, comunque, che tale eventuale ipotetica cessione possa “determinare il pericolo di ulteriori condotte lottizzatorie sul piano negoziale”, e senza valutare come possa interferire su questa possibilità il fatto che l'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva anche negoziale si sia già consumato, relativamente all'immobile in questione. La giurisprudenza citata relativa alla possibilità di sequestro preventivo dell'immobile abusivo già ultimato per la possibilità di aggravare il carico urbanistico si riferisce al reato di realizzazione di un immobile senza permesso di costruire articolo 44, lett. b , d.p.R. 6 giugno 2001, numero 380 che nella specie non è stato contestato, e non al reato di lottizzazione abusiva contestato. In ogni modo, l'ordinanza impugnata non ha spiegato in concreto perché il sequestro preventivo dell'appartamento in questione eliminerebbe l'aggravarsi delle lesioni dell'equilibrio urbanistico e del territorio, e non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui “La realizzazione di un immobile ad uso residenziale in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico non determina un aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti idoneo a legittimare l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, salvo che si tratti di unità immobiliari ancora in vendita, sussistendo in tale ultimo caso il pericolo che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Nella specie gli immobili, assentiti per uso residenziale turistico - alberghiero, erano stati venduti come seconde case ” Sez. III, 29.9.2009, numero 42178, Spini, m. 245171 . Nella specie, appunto, il tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sul pericolo, attuale e concreto, di aggravamento del reato di lottizzazione abusiva e non di un reato non contestato di abuso edilizio. Sotto il secondo profilo, l'ordinanza impugnata si limita ad osservare che l'intervento di un notaio non è sufficiente “a supportare la convinzione della regolarità urbanistica dei beni e a far ritenere assolto il dovere di diligenza”, perché le parti potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, o produrre documenti parziali, o il notaio potrebbe concorrere nella lottizzazione abusiva. Si tratta di affermazioni ricavate da una decisione di questa Corte che vanno condivise e ribadite, ma che costituiscono, appunto, affermazioni astratte e di ordine generale che devono poi essere valutate ed applicate, dal giudice del merito, con riferimento allo specifico caso concreto. Questa valutazione, con riferimento al caso concreto, nella specie è mancata non essendo specificate le ragioni per le quali dovrebbe ipotizzarsi che in sede di stipula le parti specialmente la venditrice abbiano, nella vicenda in esame, fatto dichiarazioni menzognere o prodotto documentazione incompleta, o il notaio sia venuto meno ai suoi obblighi di verifica o addirittura abbia concorso nella lottizzazione abusiva. Del resto, non risulta che nei confronti dell'attuale ricorrente o del notaio sia stato prospettato un concorso nel reato di lottizzazione abusiva o siano state prospettate altre ipotesi di reato o di violazione dei doveri professionali . In realtà l'ordinanza impugnata si limita ad osservazioni generiche ed astratte, senza un approfondita valutazione del caso concreto, finendo così come altre coeve ordinanze dello stesso tribunale nell'ambito della stessa vicenda per seguire, di fatto, un principio secondo cui il terzo acquirente non potrebbe mai e in nessun caso considerarsi terzo di buona fede, con sostanziale elusione dei principi e delle norme della CEDU, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo norme che nel nostro ordinamento devono considerarsi di rango superiore a quelle ordinarie, rispetto alle quali costituiscono parametro di legittimità, con conseguente obbligo del giudice di fornire di quest'ultime una interpretazione adeguatrice , nonché dei principi più volte affermati da questa Corte. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha invero affermato che “In tema di reati edilizi, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. In motivazione la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, ha sottolineato la necessità di tener conto in sede di rinvio anche della sentenza C.e.d.u. del 20 gennaio 2009 nel caso Sud Fondi s.r.l. c/Italia ” Sez. III, 12.12.2008, numero 12118 del 2009, Scalici, m. 243395 “Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale” Sez. III, 29.9.2009, numero 42178, Spini, m. 245170 “In tema di reati edilizi ed urbanistici, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere adottato anche nei confronti del terzo acquirente, qualora egli non abbia assunto, deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo, nonché sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici” Sez. VI, 23.11.2010, numero 45492, Muralo, m. 249215 “In tema di lottizzazione abusiva, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, a condizione che nella condotta del terzo acquirente, sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, siano riscontrabili quantomeno profili di colpa. Fattispecie nella quale è stata ritenuta la buonafede dell'acquirente desunta dall'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che per il fatto che lo stesso aveva riposto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione ” Sez. III, 18.10.2012, numero 45833, Comune di Palermo, m. 253853 “In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili ” Sez. III, 6.3.2013, numero 15987, Parisi, m. 255416 . Dinanzi al tribunale del riesame, il ricorrente aveva specificamente eccepito che la sua buona fede emergeva da una serie di elementi, quali il fatto che aveva acquistato la singola unità abitativa da una società conosciuta nella realtà imprenditoriale locale il fatto che la stipula di acquisto era avvenuta a mezzo di un notaio, particolarmente qualificato nella valutazione della legalità dell'acquisto che la regolarità dell'immobile era emersa anche dagli accertamenti effettuati dall'istituto bancario per erogare il mutuo il rilascio di permesso di costruire regolare almeno da un punto di vista formale e di una successiva sanatoria il prezzo assolutamente compatibile con i valori di mercato il fatto che l'acquisto degli immobili da parte di una società immobiliare aveva interessato una molteplicità di soggetti, la gran parte dei quali aveva fatto ricorso al mutuo bancario, con i conseguenti accertamenti sulla regolarità dell'operazione. Il tribunale del riesame ha totalmente omesso di esaminare questi specifici rilievi dedotti dall'attuale ricorrente, e si è limitato a fare riferimento alla circostanza che nel contratto di mutuo fondiario non era riferita l'attività istruttoria espletata dall'istituto di credito in relazione alla regolarità urbanistica dell'immobile, senza spiegare la valenza indiziaria di questa circostanza, anche in considerazione del fatto che gli appartamenti erano stati posti in vendita anche tramite agenzie immobiliari e che erano stati concessi dei mutui. In ogni modo, tutta la motivazione - anche in riferimento alla macroscopicità della illegittimità del permesso di costruire - si svolge su un piano di astrattezza e genericità e sul fatto storico “in generale”, senza alcuna indagine o valutazione circa l'atteggiamento concreto assunto dal singolo acquirente rispetto alla condotta, ritenuta costituente reato, attribuita al venditore. Non è stato poi specificamente risposto alla eccezione del ricorrente secondo cui, invece, nella specie la eventuale illegittimità dei titoli abilitativi e la sussistenza del fumus di una lottizzazione abusiva erano di difficilissima conoscibilità, come sarebbe dimostrato dal fatto che l'ufficio del pubblico ministero, per giungere alla formulazione di una mera ipotesi di reato, avrebbe dovuto fare ricorso, per molti mesi, ad indagini di polizia giudiziaria ed a consulenze di specialisti nel settore e comunque che, a fronte di questa circostanza, il giudice non ha indicato quali specifiche indagini, quali ulteriori informazioni e quali concreti accertamenti avrebbe dovuto svolgere l'acquirente C.V. e sulla base di quali elementi indiziari avrebbe dovuto ipotizzare che poteva trattarsi di una lottizzazione abusiva. Insomma non è stato indicato quale comportamento il ricorrente avrebbe dovuto tenere per andare esente da colpa e, comunque, da conseguenze penali. A tutte le considerazioni dianzi svolte ed alla giurisprudenza di questa Corte richiamata, occorre ora aggiungere che il giudice dovrà anche tenere conto della nel frattempo intervenuta sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 29.10.2013, Varvara c. Italia Ricorso numero 17475/09 , la quale ha ribadito che la confisca per il reato di lottizzazione abusiva ha natura di sanzione penale e non può essere applicata senza una condanna. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per mancanza di concreta ed adeguata motivazione sul periculum in mora, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua vetere per nuovo esame. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.