Per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale occorre aver riguardo alla prevalenza dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 13091/2017 depositata il 24 maggio, ha affrontato nuovamente la questione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in favore di una società, nel caso di specie esercente attività di polidiagnostica e di laboratorio di analisi. L’attività del professionista può assumere natura commerciale Per la verità, anche da quanto emerge dall’ordinanza in commento, vi è già in giurisprudenza un consolidato orientamento Cass., numero 8558/2012 secondo il quale «per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale», occorre aver riguardo non alla qualifica professionale o meno delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale. Pertanto, concludendo, gli Ermellini hanno precisato che anche l’attività del professionista può assumere «natura commerciale» quando l’organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale. Componente predominante? L’esempio lo fanno proprio i Giudici di legittimità «il laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, nel processo operativo» Cass.,numero 28312/2011 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 aprile – 24 maggio 2017, numero 13091 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che la ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello ne ha confermato la condanna al versamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in favore della società La Diagnostica Anniballo s.r.l., esercente attività di polidiagnostica e di laboratorio di analisi l’unico – articolato - motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 27, 34 e 35 L. numero 392/1978 nonché 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ. e – altresì - nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio . Considerato che la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale , occorre avere riguardo non alla qualifica professionale o meno delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale Cass. numero 8558/2012 , cosicché anche l’attività del professionista può assumere natura commerciale quando l’organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale, come nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo Cass. numero 28312/2011, conforme a Cass. numero 13677/2004 sulla base di una pluralità di elementi indicati in motivazione, la Corte ha accertato la natura assorbente dell’attività imprenditoriale rispetto a quella meramente professionale, compiendo un apprezzamento in fatto che si sottrarre alle censure della ricorrente, che risultano pertanto inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivisitazione di tale apprezzamento di merito, oltreché infondate sotto il profilo della violazione di norme di diritto le spese di lite seguono la soccombenza trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.