Interrogatorio di garanzia viziato: al riesame non interessa, all’appello cautelare sì

Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o invalidità dell’interrogatorio previsto dall’articolo 294 c.p.p. interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale . Se, però, tale inefficacia viene fatta valere con un’autonoma istanza, rigettata poi dal gip, l’appello proposto ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. comporta che il Tribunale opera come giudice dell’appello cautelare, non come giudice del riesame.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11127, depositata il 16 marzo 2015. Il caso. Il Tribunale di Bari rigettava l’appello cautelare proposto da una donna contro il provvedimento del gip di Foggia che aveva respinto la richiesta di accertamento dell’intervenuta cessazione dell’efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatale, in ragione della nullità dell’interrogatorio di garanzia e del tardivo deposito delle motivazioni della decisione resa in seguito a istanza di riesame. L’indagata ricorreva in Cassazione, rilevando che il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione cautelare facendo ricorso al principio per cui non è possibile lamentare davanti al giudice del riesame la perdita di efficacia della misura cautelare per nullità o omissione dell’interrogatorio di garanzia. Tuttavia, la donna aveva proposto istanza di scarcerazione ex articolo 306 c.p.p. provvedimenti conseguenti all’estinzione delle misure al gip e, dopo il rigetto di essa, aveva investito il Tribunale della questione ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. appello , non dell’articolo 309 c.p.p. riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva . Ribadiva poi la nullità dell’interrogatorio di garanzia seguito all’esecuzione della misura per la violazione del diritto di difesa, non essendo stati messi a disposizione del difensore, prima dell’espletamento dell’atto, l’ordinanza genetica ed i relativi allegati. Procedimento di riesame La Corte di Cassazione sottolinea che nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o invalidità dell’interrogatorio previsto dall’articolo 294 c.p.p. interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale . e appello cautelare. Nel caso di specie, però, la ricorrente aveva fatto valere le proprie censure in merito alla perdita di efficacia della misura per i vizi attinenti la validità dell’interrogatorio di garanzia, mediante un’autonoma istanza ritualmente proposta al gip ed appellando successivamente ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. la decisione di quest’ultimo. Perciò, il Tribunale era stato investito della questione come giudice dell’appello cautelare, non come giudice del riesame. Di conseguenza, erano state illegittimamente dichiarate inammissibili le doglianze sottoposte alla sua attenzione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito di Bari, che dovranno pronunciarsi sulla validità o meno dell’interrogatorio di garanzia.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 febbraio – 16 marzo 2015, numero 11127 Presidente Marasca – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di bari ha rigettato l'appello cautelare proposto da S.F. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva a sua volta respinto la richiesta di accertamento dell'intervenuta cessazione dell'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatale per il reato di furto aggravato in ragione della nullità dell'interrogatorio di garanzia e del tardivo deposito delle motivazioni della decisione resa in seguito a istanza di riesame. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge, rilevando come il Tribunale abbia rigettato l'impugnazione cautelare facendo ricorso all'inconferente principio per cui non è possibile lamentare dinanzi al giudice del riesame la perdita di efficacia della misura cautelare per la nullità o l'omissione dell'interrogatorio di garanzia, senza accorgersi che, proprio in ottemperanza ai principi giurisprudenziali citati nel provvedimento impugnato, la ricorrente aveva proposto i stanza di scarcerazione ex articolo 306 c.p.p. al G.i.p. e, afronte del rigetto della medesima, aveva investito il Tribunale della questione ai sensi dell'articolo 310 e non dell'articolo 309 c.p.p. Non di meno ribadisce la nullità dell'interrogatorio di garanzia seguito all'esecuzione della misura per la violazione del diritto di difesa, non essendo stati messi a disposizione del difensore dell'indagata prima dell'espletamento dell'atto l'ordinanza genetica e i relativi allegati in violazione del terzo comma dell'articolo 293 c.p.p. 2.2 Con il secondo motivo lamenta ulteriore violazione di legge rilevando come ai fini del rispetto del nono comma dell'articolo 309 c.p.p. non possa ritenersi sufficiente - come invece ritenuto dal Tribunale - il deposito del mero dispositivo della decisione assunta all'esito del riesame, ma sia necessario che nel termine indicato dalla citata disposizione venga messa a disposizione dell'indagato e del suo difensore anche la relativa motivazione, cosa non avvenuta nel caso di specie con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi del decimo comma del menzionato articolo 309. Considerato in diritto 1.II secondo motivo è manifestamente infondato. 1.1 Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte - richiamato dal provvedimento impugnato e qui condiviso - non perde efficacia la misura cautelare personale nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 309 comma 10 c.p.p., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti ex multís Sez. Unumero , numero 11 del 25 marzo 1998, Manno e altro, Rv. 210607 Sez. 2, numero 23211 del 9 aprile 2014, Morinelli e altro, Rv. 259652 . 1.2 Né, come paventato dal ricorrente, tale interpretazione sarebbe lesiva del diritto di difesa comprimendo di fatto il termine per l'impugnazione dell'ordinanza di riesame, giacchè lo stesso decorre dalla data del deposito della motivazione ex multis Sez. 5, numero 6402/10 del 11 novembre 2009, Suraci, Rv. 246058 . 2. Coglie invece nel segno il primo motivo. 2.1 Ribadito che nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'articolo 294 c.p.p. ex multis Sez. Unumero , numero 26 dei 5 luglio 1995, Galletto, Rv. 202015 Sez. 2, numero 4817/13 del 23 ottobre 2012, Russo, Rv. 254447 , deve rilevarsi come nel caso di specie la ricorrente avesse fatto valere le proprie censure in merito alla perdita di efficacia della misura per i vizi attinenti la validità dell'interrogatorio di garanzia attraverso autonoma istanza ritualmente proposta al G.i.p. ed appellando successivamente ai sensi dell'articolo 310 c.p.p. la decisione negativa di quest'ultimo. 2.2 II Tribunale era stato dunque correttamente investito della questione quale giudice dell'appello cautelare e non come giudice dei riesame, come erroneamente assunto dal provvedimento impugnato. Appello che, sotto questo profilo, ha in definitiva illegittimamente dichiarato inammissibile omettendo di esaminare nel merito le doglianze sottoposte alla sua attenzione. 2.3 Limitatamente a tale profilo l'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari, il quale dovrà pronunziarsi sulla validità o meno dell'interrogatorio di garanzia e sulla eventuale perdita di efficacia della misura cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.