L’uomo ha ignorato una doppia segnalazione relativa una presunta fuga di gas. Da valutare la gravità effettiva della condotta da lui tenuta. L’azienda continua a sostenere la necessità di rompere il rapporto in maniera definitiva.
Doppia segnalazione in merito a una presunta fuga di gas. Il tecnico, reperibile e responsabile per il ‘settore emergenze’, fa orecchie da mercante. Ora quella scelta può costargli il posto di lavoro Cassazione, sentenza numero 7166, sezione Lavoro, depositata oggi . Addebito. Linea dura, quella adottata dalla società – la Snam Rete Gas s.p.a. – nei confronti del proprio dipendente, che viene licenziato in tronco. Il drastico provvedimento, ritenuto corretto in Tribunale, viene censurato dai giudici dell’appello. A loro avviso, difatti, «l’addebito disciplinare» in discussione meritava di essere sanzionato «con una sanzione conservativa e non espulsiva, in difetto di recidiva» a carico del lavoratore. Ecco spiegata la decisione con cui in secondo grado l’azienda viene condannata a «reintegrare» il tecnico. Gravità dell’infrazione. A rimescolare nuovamente le carte provvedono ora i magistrati della Cassazione, sottolineando il fatto che «vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente circa la prestazione dedotta in contratto». Ciò significa che va fatta chiarezza in appello sulla effettiva «gravità» del comportamento tenuto dal lavoratore. Solo successivamente sarà possibile pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento deciso dall’azienda.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 dicembre 2016 – 21 marzo 2017, numero 7166 Presidente Cerbo – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza numero 708/13 il Tribunale di Matera rigettava l'impugnativa di licenziamento disciplinare proposta da V. D’A. contro SNAM Rete Gas S.p.A. Con sentenza depositata il 6.5.14 la Corte d'appello di Potenza, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato all'appellante il 26.6.06 e condannava la società a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le ulteriori statuizioni ex articolo 18 legge numero 300/70. Affermavano i giudici d'appello che l'addebito disciplinare contestato al lavoratore che la notte del 6.6.06, nella sua qualità di tecnico reperibile e responsabile dell'emergenza, si era rifiutato di attivarsi a fronte di due successive sollecitazioni di intervento per un calo di pressione e una fuga di gas rientrava nel novero di quelli che l'articolo 55 CCNL settore Energia e Petrolio sanzionava, in difetto di recidiva, con una sanzione conservativa e non espulsiva. Per la cassazione della sentenza ricorre SNAM Rete Gas S.p.A. affidandosi a cinque motivi. V. D’A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di procura speciale poiché il ricorso ne reca una, a margine, priva di espresso riferimento alla sentenza da impugnare. Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. cfr., ex aliis e da ultimo, Cass. numero 18468/14 , la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza d'un espresso richiamo alla sentenza oggetto di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 434 c.p.c, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l'appello del lavoratore sebbene meramente ripropositivo della posizione difensiva assunta sin dall'atto introduttivo del giudizio, senza apposite confutazioni degli argomenti spesi dal primo giudice per rigettare la domanda. 2.2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 115 e 116 c.p.c. e degli articolo 1455, 2104, 2016 e 2119 cc, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la condotta addebitata al lavoratore tale da integrare non una grave infrazione alla diligenza nel lavoro, ma soltanto un pregiudizio alla sicurezza di persone e impianti. 2.3. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il terzo motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli articolo 1455, 2104, 2106 e 2119 cc, degli articolo 115 e 116 c.p.c. e dell'accordo sindacale dell'ottobre 2002, che ha recepito il dispositivo di emergenza, atto regolamentare interno all'azienda. 2.4. Il quarto motivo - articolato anche in un quarto motivo bis - deduce violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge e, in particolare, dell'articolo 55 CCNL settore Energia e Petrolio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore non configurasse grave infrazione alla diligenza nel lavoro e grave nocumento morale passibile di licenziamento secondo il contratto collettivo , ma soltanto un contegno tale da arrecare pregiudizio alla sicurezza di persone e impianti passibile di sanzione meramente conservativa . 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 2104, 2119 cc. e degli articolo 1, 3 e 5 legge numero 604/66, per avere la sentenza impugnata omesso di verificare se l'inadempimento del lavoratore fosse comunque configurabile come giustificato motivo oggettivo di licenziamento. 3.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto l'atto di appello rispettoso dell'articolo 434 c.p.c. perché munito di idonea spiegazione dei motivi di censura della sentenza di prime cure, confutati con apposite argomentazioni. Le obiezioni a quest'ultimo riguardo mosse dalla ricorrente non sono accompagnate né dalla trascrizione né dal deposito dell'atto d'appello a suo tempo proposto dal lavoratore, per consentire a questa Corte Suprema di apprezzare la validità del gravame. E' ben vero che, secondo Cass. S.U. numero 8077/12, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale. Ma è altrettanto vero che la citata sentenza delle S.U. specifica che l'esercizio di tale potere in sede di legittimità presuppone che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli articolo 366, co. 1., numero 6, e 369, co. 2., numero 4, c.p.c, il che nel caso di specie non è avvenuto. 3.2. Il quarto motivo - da esaminarsi preliminarmente rispetto agli altri perché potenzialmente dirimente - è fondato. E’ noto che, proprio perché quella di giusta causa o giustificato motivo è una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Egli - anzi - ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell'articolo 2106 cc. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex articolo 2106 cc, solo ad eventuali sanzioni conservative. Il giudice non può - invece - fare l'inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall'autonomia delle parti cfr. Cass. 22.2.13 numero 4546 Cass. 17.6.11 numero 13353 Cass. 29.9.95 numero 19053 Cass. 15.2.96 numero 1173 . Solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e permetta comunque di ritenere che l'infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il giudice deve apprezzare in concreto la gravità degli addebiti. A tal fine è pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi cfr., ex aliis, Cass. numero 2013/12 Cass. numero 2906/05 Cass. numero 16260/04 Cass. numero 5633/01 . In breve, vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente circa la prestazione dedotta in contratto. Ora, la sentenza impugnata ha ricondotto l'infrazione disciplinare per cui è causa all'ipotesi prevista dall'articolo 55 cit. CCNL, parte III lett. g , che punisce con sanzione più grave di quella massima conservativa vale a dire con il licenziamento la recidiva in atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti , recidiva insussistente nel caso in esame. Ma la sentenza ha tralasciato di esaminare quella parte della stessa clausola contrattuale che prevede, in alternativa alla recidiva, anche il caso di particolare gravità v. comma 1 parte III dell'articolo 55 cit. come passibile di sanzione espulsiva. Del pari ha trascurato il comma 1 parte IV dello stesso articolo 55 cit., che prevede il licenziamento senza preavviso, fra l'altro, anche per gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro . 3.3. L'accoglimento del quarto motivo assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso. 4.1. In conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettato il primo e dichiarati assorbiti i restanti motivi di censura. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno, che dovrà valutare se la condotta addebitata a V. D’A. sia suscettibile di essere in astratto sussunta nella previsione contrattuale di cui al comma 1 parte III dell'articolo 55 e/o di cui al comma 1 parte IV dello stesso articolo 55 cit. CCNL e, in caso di esito affermativo, dovrà apprezzare in concreto la gravità del comportamento del lavoratore in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del suo operato e alla futura affidabilità del dipendente nell'eseguire la prestazione dedotta in contratto. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.