Il sindaco non può costringere Poste Italiane ad osservare precisi orari di servizio

È illegittima l’ordinanza, con la quale il Sindaco ha ingiunto il mantenimento dell’apertura al pubblico di un Ufficio Postale per tre giorni la settimana, a fronte dell’apertura per un solo giorno a settimana, disposta da Poste Italiane Spa a seguito dell’effettuata rimodulazione del servizio, sul presupposto dell’esistenza di altri due uffici postali, allocati nello stesso Comune con apertura giornaliera.

Ciò, in quanto il paventato disagio non configura un’effettiva situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica, ne risultano sussistenti i necessari altri presupposti dell’urgenza e della temporaneità dell’intervento. E’ quanto statuito dal Tar Sicilia, sez. Catania III, nella sentenza 17 gennaio 2014, n. 90. Il Piano di riorganizzazione di Poste Italiane. Poste Italiane spa è una società di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze, che riceve contributi dallo Stato, al fine di assicurare il Servizio Postale Universale il tutto il territorio nazionale. Questo servizio, che deve essere effettuato sulla base di un preciso contratto di programma, comprende - la raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 Kg e di pacchi postali fino a 20 Kg - i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. Negli ultimi anni, Poste Italiane spa ha avviato un processo di razionalizzazione degli Uffici Postali, procedendo sia alla chiusura che alla riduzione degli orari di apertura degli stessi in diverse aree del territorio nazionale. Numerosi Uffici postali, presenti in piccoli centri, vengono aperti in orari significativamente ridotti, solo taluni giorni alla settimana e solo per poche ore. Ovviamente, tale situazione determina disfunzioni nell’offerta del servizio ai cittadini, creando disagi per la popolazione, in particolare quella anziana. Con il contratto di programma 2009-2011, Poste Italiane ha disposto, nel Comune di Castroreale, l’apertura dello sportello al centro paese, per un solo giorno a settimana con trasformazione in sportello external” , sul presupposto dell’esistenza di altri due uffici postali allocati nello stesso Comune con apertura giornaliera. Ciò, ovviamente, al fine di pervenire ad una più efficiente ed economica distribuzione degli sportelli. Contro tale decisione, insorge il Comune ed emana un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, con la quale si ingiunge a Poste Italiane di garantire il mantenimento dell’apertura al pubblico per tre giorni la settimana, a fronte della disposta apertura per un solo giorno a settimana. Siffatta ordinanza viene impugnata al Tar da Poste Italiane, che denuncia la totale carenza dei presupposti per la legittima emanazione di un’ordinanza urgente. Il Tar, respingendo talune argomentazioni difensive del Comune, chiarisce, primariamente, che l’oggetto del giudizio non è e non può essere la valutazione della legittimità del Piano di riorganizzazione messo in opera da Poste Italiane. Ciò, anche per l’evidente ragione che tale Piano doveva e poteva essere contestato, attraverso l’impugnazione del contrato di programma, mai censurato dal Comune, seppur portato a preventiva conoscenza del medesimo dalla locale filiale di Poste Italiane. L’oggetto del giudizio non può che essere, allora, la verifica di legittimità dell’emanata ordinanza contingibile ed urgente. L’illegittimo intervento con ordinanze contingibili ed urgenti. Occorre ricordare che, ai sensi del comma 4, dell’art. 54, D.Lgs n. 267/2000, i presupposti essenziali di tali peculiari ordinanze sono i seguenti a Sussistenza di una situazione eccezionale, imprevedibile ed urgente, che esige un intervento immediato da parte della Pubblica autorità. b Sussistenza di una situazione contingibile, cioè una situazione temporanea ed accidentale, caratterizzata da elementi di provvisorietà, che si riverberano anche sulla scelta delle misure da adottare nel caso concreto, le quali non possono assolutamente dar luogo a condizioni di stabilità. c Residualità, intesa come situazione di impossibilità ad utilizzare altri strumenti idonei alla tutela dell’interesse leso, o esposto a pregiudizio. d Sussistenza di una situazione di grave pericolo, minacciante l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Tar, tenendo conto degli illustrati presupposti, evidenzia, in primo luogo, che la paventata situazione di disagio non configura una reale situazione di concreto pericolo per l’incolumità individuale. Ciò, sia perché il disagio”, inteso letteralmente quale situazione di carenza di agi e comodità, non può indicare ne rappresentare alcun pericolo, sia perché l’effettiva situazione non si presta neppure ad una seria analisi in tal senso. Infatti, abbandonando il campo dei necessari presupposti di azione delle ordinanze in esame, occorre prendere atto che la sussistenza di altri due uffici postali in altre zone del medesimo Comune fa configurare solo una situazione di lieve disagio, del tutto inidonea a poter costituire fondamento di qualsivoglia atto amministrativo. Inoltre, fanno correttamente osservare i giudici amministrativi, il Comune non è riuscito neppure a dimostrare la sussistenza dei presupposti per poter coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Ancora, il Tar evidenzia l’assoluta mancanza del requisito dell’urgenza, in ragione del fatto, non contestato dal Comune, che l’ordinanza è stata emanata dopo numerosi mesi dal provvedimento di riorganizzazione adottato da Poste Italiane. Infine, i giudici, accogliendo il ricorso, segnalano la tendenziale stabilità del provvedimento impugnato, emanato sine die, a fronte della necessaria temporaneità delle ordinanze contingibili ed urgenti. In buona sostanza, tali ordinanze, collegate a situazioni emergenziali, non possono assolutamente dar luogo a situazioni di stabilità.

TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, sentenza 6 novembre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 90 Presidente/Estensore Ferlisi Fatto 1. La società Poste Italiane s.p.a., con il ricorso in epigrafe, impugna l’ordinanza n. 16 del 26/05/2012 emessa dal sindaco del comune di Castroreale, con la quale è stato ordinato il mantenimento dell’apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Protonotaro per tre giorni la settimana, a fronte dell’apertura per un solo giorno a settimana con trasformazione in sportello external” , disposta da Poste Italiane Spa a seguito della effettuata rimodulazione del servizio al fine di garantire l’economicità dello stesso , sul presupposto dell’esistenza di altri due uffici postali allocati nello stesso Comune con apertura giornaliera. A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di violazione degli artt. 50 e 54 T.U. 267/2000 , degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90 di violazione, sotto vari aspetti dell’art. 2 c.1 del D.M. 28/6/2007 e di eccesso di potere sotto molteplici profili. 2. Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha controdedotto a tutte le censure proposte chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese 3. Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2012 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. 4. Alla Pubblica Udienza del giorno 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. Diritto 1. Anzitutto si deve precisare che l'odierna controversia è stata promossa da Poste Italiane Spa contro un provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco del Comune di Castroreale e pertanto l’oggetto del giudizio non è tanto la legittimità del piano di riorganizzazione che Poste Italiane ha adottato ai fini della chiusura degli uffici con conduzione antieconomica come da Contratto di programma 2009/2011” , ma solamente la verifica della legittimità del detto provvedimento sindacale alla stregua della relativa situazione di fatto e dei connessi parametri normativi provvedimento n. 13 del 26.06.2012 col quale il Sindaco di Castroreale ha ordinato il mantenimento dell'apertura al pubblico per tre giorni a settimana dell'Ufficio postale di Protonotaro. In relazione alla superiore precisazione sono, pertanto, del tutto irrilevanti la deduzioni del Comune rivolte a dimostrare l’asserita illegittimità nel merito della decisione di Poste Italiane di ridurre ad un solo giorno l'apertura dell'ufficio postale di Protonotaro siccome ricompreso nel ricordato piano degli interventi di razionalizzazione. 2. Delimitato il thema decidendum entro i suoi specifici limiti oggettivi, appare fondata la censura, di carattere assorbente, con cui Poste Italiane denuncia la violazione dell’art. 54 del D.L.vo 267/2000 a causa della insussistenza dei presupposti che legittimano l’emanazione di un provvedimento extra ordinem che, per giurisprudenza consolidata, richiede l’esistenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevisto, costituente minaccia per la pubblica utilità, per la quale sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. Tali presupposti nel caso di specie sono da ritenersi carenti in quanto A Il sindaco ha adottato l’ordinanza impugnata nella considerazione del paventato disagio che avrebbero potuto incontrare gli utenti in prevalenza anziani che dell’ufficio postale di Protonotaro si servono, e che verrebbero costretti ad utilizzare gli altri due uffici postali siti nello stesso Comune, asseritamente lontani e comunque non servito da adeguati mezzi di trasporto. Ma i rappresentati timori di disagio non configurano una effettiva situazione di concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva né viene dimostrata l’esistenza di situazioni tali da configurare i presupposti di cui al 3° comma dell’art. 54 TUEL che pure prevede la possibilità per il sindaco di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al coma 2”. Ciò, sotto un primo profilo, perché nel Comune di Castroreale sono attivi altri due uffici postali con regolare apertura giornaliera e, sotto altro profilo, perché il riordino degli uffici postali è stato adottato sulla scorta del piano di riequilibrio contenuto nel Contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane che tra l’altro ha inteso superare le previsioni restrittive contenute nell’ art. 2, comma 1, lett.c del Dec. del Ministero delle Comunicazioni del 22/07/2007, e le cui disposizioni sono state ratificate dalla L. n. 183/2011, art. 33, comma 31 , e del piano degli interventi relativo al 2012, ove sono state riesaminate alcune situazioni contingenti di concerto con le autorità locali B il Sindaco di Castroreale, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, ha adottato l’ordinanza impugnata a distanza di parecchi mesi dal provvedimento di riorganizzazione adottato da Poste” risultando per l’effetto conclamata l’assenza del presupposto dell’urgenza C L’impugnato provvedimento extra ordinem, è stato altresì emanato sine die, e quindi in violazione della temporaneità dei provvedimenti assunti dal Sindaco, quale Autorità locale di governo, con i poteri d’urgenza di cui all’art. 54 cit. . 3. Peraltro, va osservato che eventuali doglianze sulla manovra di razionalizzazione degli uffici attuata da Poste Italiane Spa avrebbero dovuto essere mosse direttamente contro il detto Contratto di Programma e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 c.d. Decreto Scajola” , in relazione alle regole stabilite da AGCOM autorità quest’ultima che - è bene sottolinearlo nell’ambito dei propri penetranti poteri controlli di merito nulla ha ritenuto di dovere rilevare circa il Piano di razionalizzazione contenente la rimodulazione degli Uffici postali tra cui quello di Protonotaro. Correttamente, dunque, Poste Italiane Spa, deduce la legittimità del proprio intervento rimarcandone la intrinseca coerenza anche alla luce del Contratto di Programma 2009-2011, ratificato dalla legge di stabilità nr. 183/11, ancora in vigore in attesa dell'approvazione del Contratto 2012-2014, il quale all'art. 2, comma 6, prevede che Poste Italiane, trasmetta annualmente all'Autorità di Regolamentazione l'elenco degli Uffici Postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di interventi e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione, con l'obiettivo di realizzare efficienze di gestione con il conseguente contenimento dei costi del servizio universale”. 4. Per completezza d’esame, va osservato, circa il profilo dell’asserita omessa partecipazione del Comune all’iniziativa assunta da Poste Italiane, che risulta incontestata la deduzione di quest’ultima secondo cui il Direttore della Filiale di Messina 2 aveva interloquito con il Comune, anticipando già nei mesi precedenti all'Ente locale in argomento la deliberazione il presidio in parola, infatti, sempre per completezza espositiva, serviva una popolazione media ridottissima, gestendo, già nel 2011, un numero esiguo di clienti medi giornalieri, onde la sua intervenuta, inevitabile e incontestabile acclarata diseconomia, che non consentiva e non consente più di garantire le necessarie condizioni di equilibrio economico, oltre che un'efficiente gestione”. Di conseguenza, ben avrebbe potuto il Comune attivarsi per tempo presso l’Autorità di vigilanza predetta anche - eventualmente - al fine di far rilevare la concreta non agevole praticabilità dei vicini uffici postali di Bafia, Castroreale e Rodi Milici” e comunque ogni altra circostanza che in punto di merito avrebbero suggerito l’opportunità di mantenere inalterata la funzionalità del servizio nella frazioe di Protonotaro. 5. La positiva definizione della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso, senza che il Collegio debba darsi carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente, assorbile. Le spese del giudizio possono andare compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e degli interessi, pubblicistici di tutte le parti coinvolte. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.