Prima la aggredisce, poi le scippa portafoglio e collana: è furto, non rapina aggravata

Confermata la visione adottata dal Gip, culminata nella risposta negativa alla richiesta di applicazione della custodia in carcere. L’aggressione è stata motivata dal solo scopo di procurare lesioni alla vittima, ritenuta, dall’aggressore, responsabile del suo licenziamento. Nessun rapporto col successivo impossessamento del portafoglio e della collana della vittima.

Prima il danno fisico , e poi la beffa economica . Prima le percosse, e poi la sottrazione del portafoglio e di una collana. Davvero pessimo, per la vittima, il bilancio dell’aggressione mentre non può lamentarsi l’autore del folle gesto, che riesce ad evitare la custodia in carcere. Decisiva anche la valutazione del fattaccio come furto e non come rapina aggravata. Cassazione, sentenza n. 3634, sezione Seconda Penale, depositata oggi Piani diversi . Chiarissima la dinamica dell’episodio un uomo aggredisce una donna, colpendola ripetutamente e poi sottraendole il portafoglio e una collana d’argento. Conseguenziali le contestazioni l’uomo, difatti, è indagato per i reati di lesioni aggravate e furto , e non rapina aggravata . Nonostante tutto, però, prima il Giudice per le indagini preliminari e poi i giudici del Tribunale respingono la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere . A protestare per tale decisione è il Procuratore della Repubblica, il quale, ricorrendo in Cassazione, ritiene incomprensibile il ragionamento del Gip, capace di scindere i momenti dell’aggressione e della successiva sottrazione del portafoglio e della collana d’argento per il Procuratore, difatti, è evidente che l’impossessamento è avvenuto in conseguenza dello stato in cui la persona offesa si trovava a cagione dell’aggressione subita . Ma il ‘distinguo’ compiuto dal Gip viene condiviso dai giudici del ‘Palazzaccio’. Per essere precisi, è legittimo collocare su due piani differenti le lesioni e lo ‘scippo’, perché l’uomo percosse la persona offesa al solo scopo di cagionare lesioni, ritenendola responsabile del suo licenziamento , mentre l’impossessamento del portafoglio e della collana d’argento è avvenuto solo successivamente, senza rapporto causale con la violenza esercitata . Corretto, quindi, ritenere che il proposito della sottrazione non sia sorto prima o durante l’azione violenza . Tutto ciò conduce a rigettare il ricorso del Procuratore della Repubblica e a confermare la decisione emessa dal Tribunale quindi, niente custodia in carcere .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 - 24 gennaio 2014, n. 3634 Presidente Casucci – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con ordinanza del 23.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di P.A.R.S., indagato per i reati di lesioni aggravate e rapina aggravata riqualificata in furto . Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell’articolo 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Messina, con ordinanza del 26.11.2012, confermò il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo che non si comprende come il G.I.P. abbia potuto scindere i mementi dell’aggressione e della successiva sottrazione del portafoglio e della collana d’argento, dal momento che l’impossessamento sarebbe avvenuto in conseguenza dello stato in cui la persona offesa si trovava a cagione dell’aggressione subita. Sussisterebbero altresì le esigenze cautelari. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha rilevato che l’indagato percosse la persona offesa, al solo scopo di cagionargli lesioni, ritenendola responsabile del suo licenziamento e che l’impossessamento del portafoglio e della collana d’argento sia avvenuto solo successivamente senza rapporto causale con la violenza esercitata. Peraltro questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di sottrazione di una casa dopo l’esaurimento della azione violenta, si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e si formi prima della attuazione della violenza, sempre che sussista un nesso di casualità apparente tra quest’ultima e l’impossessamento, nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12353 del 05/03/2010 dep. 29/03/2010 Rv. 246750 . Nel caso in esame tale proposito non è stato ritenuto che il proposito della sottrazione fosse sorto prima o durante l’azione violenta, con apprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.