In tema alla costituzione di parte civile, l'Ordine professionale può costituirsi parte civile nel processo penale per vedersi riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno in quanto è vittima del reato ed il danno stesso è stato dall'ente patito, anche se ha natura non patrimoniale, purché il diritto violato sia costituzionalmente protetto e l'offesa arrecata al diritto stesso un pregiudizio serio e grave.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 846, depositata il 12 gennaio 2015. Il caso. Con sentenza, il gup condanna in concorso gli imputati A e B per omicidio di C, aggravato dalla premeditazione e detenzione e porto d'armi abusivo, e solo B per l'ulteriore capo d'accusa in concorso con altri soggetti di incendio doloso aggravato da motivi abbietti dello studio professionale di D e dell'abitazione di E, nonché per il tentato incendio doloso dell'abitazione di C. Le pene complessive sono di 18 anni per A e 22 anni per B, oltre le sanzioni accessorie e le statuizioni civili, rigettando la domanda di risarcimento avanzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel quale era iscritto D e da un'associazione di categoria nel quale era iscritta E, in quanto la legittimazione dell'ordine professionale sussiste quando deriva un danno patrimoniale all'ordine e non anche un interesse morale. In particolare, sulla base delle acquisizioni probatorie, C veniva rinvenuta senza vita all'interno della sua autovettura presso una rampa di accesso al porto cittadino A e B, interpellati, confessavano ampiamente l'omicidio, in quanto la donna aveva con le sue dichiarazioni fatto condannare F alla pena di quindici anni per violenza sessuale continuata ed aggravata in danno ad alcuni minori, tra cui la figlia di C. La famiglia di F, contattato l'amico fidato B, assolda A pagandolo diecimila euro. In appello, viene confermata la stessa linea, salvo il riconoscimento all'Ordine professionale del diritto ad essere risarciti perché vittime anch'essi dei reati contestati, in quanto il diritto violato è costituzionalmente protetto e l'offesa arreca al diritto stesso un pregiudizio serio e grave. Avverso la sentenza di secondo grado, il Procuratore generale e A propongono ricorso in Cassazione il primo, perché l'Ordine professionale non risultava legittimato all'esercizio dell'azione civile perché non abilitato a costituirsi parte civile per la tutela di interessi morali della categoria il secondo, perché adduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ed alla mancata riduzione della pena inflitta con la sentenza impugnata, nonché per violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 195 c.p.p., in quanto il richiamo alla sentenza di primo grado non era idonea ad integrare la motivazione per relationem e l'utilizzo della dichiarazione de relato per negare la riduzione della pena inflitta non era motivata con approfondimento critico. Intervento anche per danno non patrimoniale. Chiamata la sez. I Penale, il giudicante rileva l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale sulla base della incontrovertibilità dei fatti enunciati, in quanto la parte pubblica non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza d'appello che pronuncia sulle statuizioni civili a favore della parte civile, per mancanza di legittimazione o di danno, in quanto titolare dell'interesse a far tale censura è solo l'imputato. Tra l'altro è riconosciuto che il danneggiato del reato, anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale, è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno da lui riportato, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa dal reato, che restano autonome. Altrettanto manifestamente infondato è il ricorso di A laddove si duole della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniforma, per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 ottobre 2014 – 12 gennaio 2015, numero 846 Presidente Cortese – Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con sentenza emessa il 17 ottobre 2011, il Giudice dell'Udienza Preliminare del tribunale di Napoli dichiarava Av.Gi. e A.A. responsabili, in concorso tra loro e con altri soggetti nei cui confronti si procedeva separatamente , dell'omicidio aggravato dalla premeditazione di B.T. capo A , di porto e detenzione dell'arma comune da sparo utilizzata per commettere l'omicidio capo B il solo A. in concorso con altro soggetto degli incendi, aggravati dai motivi abietti, dello studio professionale dell'avvocato C.M. e dell'abitazione di P.F. capi C e D , del tentativo di incendio dell'abitazione di B.T. così qualificata l'imputazione di cui al capo E e, operata la continuazione tra alcuni dei suddetti reati, esclusa per il solo Av. l'aggravante dell'aver agito per motivi abietti, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate ritenute aggravanti, nonché la diminuente per il rito, condannava A.A. alla pena complessiva di anni 22 di reclusione e A.G. a quella di anni 18. Seguivano le sanzioni accessorie e le ulteriori statuizioni civili. Rigettava la domanda di risarcimento avanzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e da altra associazione. 2. Sulla base delle acquisizioni, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha ricostruito i fatti criminosi nei termini che seguono. 2.1. Il 20 settembre 2010 era stato rinvenuto su una rampa di accesso al porto di Napoli, all'interno di un'autovettura, il corpo senza vita di B.T. . Le indagini avevano consentito di individuare gli autori materiali del reato in A.A. e Av.Gi. , che avevano infine reso ampia confessione in relazione agli addebiti a ciascuno elevati. 2.2. L'omicidio della B. era stato programmato ed eseguito come ritorsione verso la donna che con le sue dichiarazioni aveva determinato la condanna di Pe.Enumero alla pena di 15 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale continuata e aggravata commessa in danno di minori di età, tra cui la figlia della vittima. A. , amico di lunga data della famiglia P. , aveva accettato l'incarico di punire la vittima e aveva coinvolto Av. , a cui sarebbe andato un compenso di Euro 10.000. Ad avviso del GUP, a sparare era stato Av. , come era emerso dalle sommarie informazioni testimoniali rese da C.E. che, presente sul luogo dell'omicidio, aveva richiesto l'intervento della polizia, riferendo di aver appreso da altro soggetto non identificato che a sparare era stato il trasportato sul sedile posteriore di un motoveicolo, cioè Av. . 2.3. A. si era assunto la responsabilità degli ulteriori reati contestatigli, relativi agli incendi. In particolare, quello di cui al capo C, aveva riguardato lo studio professionale dell'avvocato C.M. , ritenuto responsabile di aver creato problemi a P. per alcuni abusi edilizi da questi realizzati sul terrazzo della sua abitazione il legale in un procedimento penale aveva difeso il tenente D.G. , denunciato da P. per violenza privata commessa nel contesto dell'accertamento dei reati edilizi. 2.4. In relazione al rigetto della domanda risarcitoria presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il giudice osservava che la legittimazione dell'ordine professionale sussisteva solo quando fosse derivato un danno patrimoniale, proprio di detto Ordine, e non quando si trattasse di difendere gli interessi morali della categoria. I danni patrimoniali subiti dal singolo professionista, in conseguenza di incarichi professionali ricevuti, non si riverberavano sull'ordine professionale cui lo stesso era iscritto. 3. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal Procuratore generale di Napoli, dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti del solo Av. , dagli imputati e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 3.1. Le parti pubbliche hanno contestato sostanzialmente la concessione delle attenuanti generiche ed il quantum complessivo di pena inflitto. Anche i difensori degli imputati hanno proposto motivi analoghi. In particolare, il difensore di A.G. ha chiesto la rideterminazione della pena nei minimi edittali per il contributo processuale offerto. 3.2. Il difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in proprio favore, evidenziando che l'avvocato C. era stato vittima dell'azione incendiaria a scopo intimidatorio, per impedirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'Ordine, in quanto organismo giuridico pubblico rappresentante dell'insieme degli avvocati di uno stesso Foro, era titolare, unitamente al singolo, del diritto di difesa e la lesione o messa in pericolo di tale diritto legittimava l'azione risarcitoria. 4. Con l'impugnata sentenza la Corte di assise di appello di Napoli rigettava tutti i gravami ad eccezione di quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in accoglimento del quale condannava A.A. al risarcimento dei danni in favore del predetto Ordine, da liquidarsi in separato giudizio. Riteneva in proposito che il Consiglio era legittimato all'azione civile in quanto danneggiato dal reato. La risarcibilità del danno non patrimoniale era ammessa anche nei casi in cui il fatto illecito vulnerasse diritti inviolabili costituzionalmente protetti, purché l'offesa arrecata al diritto fosse grave ed il pregiudizio serio. Il diritto all'esercizio della funzione difensiva andava riconosciuto anche all'Ordine di appartenenza in considerazione della natura pubblica dell'ente al quale il professionista era iscritto. Il comportamento illecito realizzato dall'imputato era stato diretto a limitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto ed aveva pertanto leso anche l'Ordine di appartenenza del soggetto passivo del reato. 5. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Napoli e Av.Gi. personalmente. 5.1. Il Procuratore generale ha dedotto che nel processo si era costituito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, da ritenersi non legittimato in quanto la legittimazione all'esercizio dell'azione civile competeva all'Ordine professionale. Inoltre, in assenza di danno patrimoniale gli Ordini professionali non erano abilitati a costituirsi parte civile per la tutela di interessi morali della categoria. 5.2. Av.Gi. chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e alla mancata riduzione della pena inflitta con la sentenza impugnata, nonché per violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 195 cod. proc. penumero . 5.2.1. In relazione alla mancata dichiarazione di prevalenza, ad avviso della parte, la laconica motivazione offerta dal giudice di secondo grado, secondo cui il giudizio di comparazione effettuato dal primo giudice era l'unico idoneo ad adeguare la pena alla gravità del fatto ed alla personalità degli imputati , dava luogo ad una motivazione mancante e/o apparente non consentendo di individuare il percorso logico seguito. Il richiamo alla sentenza di primo grado non era idoneo ad integrare una motivazione per relationem, nei termini fatti propri dalla Corte di cassazione a Sezione Unite Sentenza numero 17 del 2000 . 5.2.2 La sentenza, che aveva negato la riduzione della pena inflitta sull'assunto che fosse stato Av. ad esplodere i colpi di arma da fuoco, aveva erroneamente applicato l'articolo 195 del codice di rito, in quanto aveva utilizzato una dichiarazione de relato, senza il necessario approfondimento critico. Era mancato il controllo della fonte diretta e non era stato acquisito nessun elemento idoneo a riscontrare il racconto del teste. La Corte di secondo grado aveva affermato che Av. era stato l'esecutore materiale del delitto sulla base di dati probatori non riscontrati le dichiarazioni del teste indiretto o inconferenti essersi disfatto dei panni , omettendo l'esame delle censure difensive e rendendo motivazione inadeguata. 6. Il Procuratore generale nella sua articolata requisitoria orale ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale di Napoli è inammissibile per la decisiva considerazione che la parte pubblica non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza di appello che pronuncia sulle statuizioni civili a favore della parte civile per mancanza di legittimazione o di danno -, in quanto titolare dell'interesse a fare tale censura è solo l'imputato, nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di condanna. Va aggiunto che in ogni caso deve ritenersi la non censurabilmente affermata legittimazione dell'Ordine de quo a costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento di un danno non patrimoniale dallo stesso subito. La giurisprudenza di legittimità, civile e penale, sul presupposto che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento, e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo, ha affermato che è indubbio che anche il danneggiato del reato, a norma del combinato disposto degli articolo 185 C.P. e 74 C.P.P., sia legittimato a proporre la azione civile nel processo penale per il risarcimento del danno da lui riportato, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa del reato, che restano autonome Sez. 1, numero 13408 del 02/03/2005 dep. 12/04/2005, Confi.comp. in proc. Martini, Rv. 231336 . In una prospettiva notevolmente ampliativa dell'area del danno risarcibile, negli ultimi tempi si è affermata la tesi secondo cui l'articolo 2043 c.c., racchiude in sé una clausola generale di responsabilità e che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno inferto non iure e lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l'ordinamento, a prescindere della qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza con la conclusione della non risarcibilità soltanto degli interessi di mero fatto e delle aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica. Per quanto riguarda gli enti, il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato riconosciuto nei casi in cui l'ente Consiglio dell'Ordine degli odontotecnici, associazioni ecologiste, enti pubblici e territoriali per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti. Ad avviso del Collegio, la legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie deriva in via immediata dall'articolo 24 Cost. che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la libertà nell'esercizio del mandato difensivo del difensore per l'ovvia ragione che un difensore minacciato o intimidito non può garantire la pienezza della difesa dell'assistito. La legge numero 242 del 2012 sancisce il principio che l'ordinamento forense, stante la specificità' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta [ ] b garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti . La libertà dei singoli avvocati è assicurata dagli Ordini di appartenenza e la lesione al diritto del singolo lede anche quello dell'organismo associativo. Per quanto riguarda la difformità linguistica adoperata nell'atto di costituzione, la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni per cui essa Consiglio dell'Ordine anziché Ordine non aveva nessuna conseguenza sulla regolarità della costituzione e dell'appello nello stesso ordine di idee si espresso il Procuratore generale presso la Corte di cassazione che ha osservato come la semantica adoperata non creava nessuna incertezza . Nell'atto di appello l'impugnante si limita a riproporre la propria lettura delle norme, senza nessuna confutazione specifica delle argomentazioni della Corte di secondo grado. 2. Altrettanto manifestamente infondato è il ricorso di Av. laddove si duole della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello atteso che, come già è stato chiarito sez. 5, 15.2.2000 numero 3751 rv. 215722 è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, al medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Ancor più, se siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti. Nell'una o nell'altra ipotesi, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem , trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Diversamente, sarebbe irrazionalmente precluso al giudice dell'appello di confermare le statuizioni impugnate sulla base delle prove risultanti dagli atti e già enunciate in primo grado. Tale ipotesi ricorre nella fattispecie, atteso che il giudice dell'appello ha correttamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto ostativo al giudizio di prevalenza l'efferatezza del gesto omicidiario e la scientificità e la minuziosità della sua preparazione, la straordinaria intensità del dolo, la eccezionale insensibilità umana e morale manifestata. Tale valutazione, richiamata dal giudice di appello, appare assolutamente corretta e insindacabile in sede di legittimità. Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate. 3. Nessuna illogicità o violazione di legge é poi rinvenibile nella motivazione dei giudici di merito laddove gli stessi hanno individuato in Av. colui che materialmente aveva sparato, escludendo un suo ruolo minore ai fini della determinazione della pena già escluso dal giudice di primo grado che aveva messo in risalto il contributo prestato dai correi alla realizzazione del piano criminoso . Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, gli elementi a carico di Av. in relazione al ruolo assunto non dipendono soltanto dalle dichiarazioni del teste de relato, peraltro legittimamente utilizzate dai giudici di merito dal momento che la fonte primaria non era stata identificata, e quindi non poteva essere chiamata a deporre la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che, qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate, non trova applicazione il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'articolo 194 cod. proc. penumero , comma 3, trattandosi in questo caso di notizie sulle quali è consentita la testimonianza, proprio perché non si tratta di un generico ed indistinto si dice cfr., ad es. Sez. 6, 10 giugno 2008, numero 31721, Cornetto, Rv. 240985 . Dalle due sentenze trattandosi di c.d. doppia conforme , la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo Sez., 1, sent. numero 8868 del 26/6/2000 Cass., Sez. Unumero , 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229 per cui, legittimamente può farsi riferimento, quando necessario, al contenuto di quella di primo grado si ricava che sul ruolo di Av. , come colui che aveva esploso i colpi, rese dichiarazioni Amendola e che esse furono riconosciute riscontrate sulla base di una pluralità di elementi altamente significativi, quali l'ammissione di Av. di essere stato seduto sul sedile posteriore, di aver avuto la pistola sin dal giorno precedente, di averla estratta dal borsello ed impugnata salvo poi inverosimilmente affermare che in quei concitati momenti Amendola, che guidava, gliela avrebbe strappata di mano , di essersi cambiato gli abiti per far sparire una prova a carico. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità . Corte Cost. 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Av. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.