Il divieto di autodifesa dell’avvocato nei processi penali è compatibile con il principio dell’equo processo

La legge portoghese, così come quella italiana, impone all’avvocato l’obbligo di farsi difendere da un collega nei processi penali. Questo obbligo è volto sia a tutelare l’imputato nel caso in cui potrebbe essere inflitta una pena che lo privi della libertà, garantendo una difesa effettiva, sia a garantire la buona amministrazione della giustizia ed un equo processo, rispettando il diritto dell’imputato alla parità delle armi. La GC ha perciò escluso una violazione dell’art. 6 § § . 1 e 3 nel rifiuto opposto ad un avvocato all’autodifesa in un giudizio per oltraggio alla Corte.

È quanto sancito dalla Gran Chamber, caso Correia de Matos comma Portogallo ricomma 56402/12 del 4 aprile 2018. Il caso. Protagonista della vicenda è un avvocato e revisore dei conti che fu sospeso dall’albo dal 1993 al 2016, perché per le leggi interne le due professioni sono incompatibili e gli fu vietato l’esercizio forense pena una sanzione disciplinare. Nel 2008, malgrado questo divieto, patrocinò una causa civile in cui criticò le decisioni prese dal giudice e fu rinviato a giudizio per oltraggio alla Corte. Vane le richieste di autodifendersi e le proteste contro l’imposto difensore d’ufficio la legge e la prassi portoghesi, anche della Consulta, sono chiare nel vietare l’autodifesa nei processi penali. La CEDU già nel 2001 aveva rigettato un suo analogo ricorso perché manifestamente infondato. Azione presso il Comitato per i diritti umani dell’ONU. È stato di diverso avviso il Comitato per i diritti umani dell’ONU che nella Raccomandazione numero 1123/02 e nel Commento generale numero 32/07 ha evidenziato come, in base all’articolo 14 § .3 equo processo, assistenza tecnica e parità delle armi del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il diritto all’autodifesa sia una pietra miliare della giustizia, perciò non soggetto a restrizioni, salvo se l’avvocato/imputato avesse dovuto rispondere di una grave accusa ma non fosse stato in grado di agire nel suo stesso interesse, o se avesse dovuto proteggere testimoni vulnerabili contro i nuovi traumi che avrebbe potuto causare loro interrogandoli da solo . L’imposizione di un avvocato d’ufficio, in base alla legge interna, è sproporzionata e va oltre quanto necessario in una società democratica. S’invitò - invano - il Portogallo a rivedere tale divieto. Quadro giuridico internazionale. Il regolamento interno della Corte penale internazionale consente all’imputato di difendersi da solo soluzione scelta da diversi imputati o di farsi assistere da un legale, che, in base ad una recente novella, può essere imposto d’ufficio solo se gli interessi della giustizia lo richiedono . Il diritto all’equo processo è sancito dall’articolo 47 Carta di Nizza, speculare all’articolo 6 Cedu. La Direttiva 2013/48 / UE diritto di avvalersi di un difensore nei processi penali, nei procedimenti relativi al MAE etc. impone l’assistenza tecnica da parte di un legale di fiducia o d’ufficio, cui l’imputato può rinunciare espressamente ex artt. 3 e 9. Il fine di queste norme è garantire i diritti alla difesa dell’imputato ed il loro esercizio in modo concreto ed effettivo. A livello di diritto comparato la maggior parte degli Stati del COE consente l’autodifesa dell’imputato anche se, nella maggior parte dei casi, questa facoltà può essere soggetta a restrizioni in base al grado di giurisdizione, alla complessità del caso, alla gravità dell’accusa e alla capacità dell’imputato di sapersi difendere da solo. L’avvocato può difendere chiunque, meno che se stesso. Il diritto all’autodifesa non è assoluto e può dunque essere limitato dal legislatore nazionale cui è riconosciuto un ampio margine discrezionale di adottare misure ed emanare disposizioni concernenti l’onere della difesa tecnica per assicurare una buona amministrazione della giustizia e l’esercizio dei diritti alla difesa, tra cui quello di avere una difesa efficace ed effettiva, oltre a quello della parità delle armi v. anche prassi sulla Convenzione di Vienna del 1969 lo stesso divieto vige per l’Italia artt. 96 e 97 c.p.p., Cass. Penumero 40715 e 1890/13, 7786/08, Cass. Civ. 139/06 Corte Cost. 188/80 . In breve, pur non essendoci uniformità sul punto a livello di diritto comparato, sono questi i principi cardine cui deve essere ispirata l’azione del Legislatore e della CEDU in materia l’imputato deve avere la possibilità di presiedere alle udienze, rilasciare libere dichiarazioni, presentare memorie, essere difeso da un avvocato di fiducia o d’ufficio e, se non può permetterselo, deve poter accedere al gratuito patrocinio. Lo Stato può anche negare il diritto alla rinuncia alla difesa tecnica ed imporre dette restrizioni per supremi interessi della giustizia e pubblici. Per la CEDU, come rilevato nella precedente decisione su questo caso, l’avvocato imputato in un processo penale potrebbe non essere in grado di valutare correttamente gli interessi in gioco e quindi garantire efficacemente la propria difesa . Si ribadisca il ruolo centrale del legale nell’amministrare la giustizia e nell’ispirare la fiducia della collettività nel sistema giudiziario, perciò da un lato gode di specifiche tutele, come quelle attinenti alla libertà d’espressione che, però, non può travalicare certi limiti come l’eccessiva offensività Magyar Helsinki Bizottság Comitato Helsinky ungherese comma Ungheria [GC], Morice comma Francia [GC], Dvorski comma Croazia, nel quotidiano del 10/11/16 e nelle rassegne del 24/4 e 23/10/15 e Sejdovic comma Italia [GC] del 2006 e dall’altro è soggetto a precisi doveri etici codici deontologici interni, Codice etico per gli avvocati europei del 1988 e Carta dei principi di base dell'Associazione europea degli avvocati del 2006 Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE numero 21/00 nella fattispecie violati visto che ha esercitato abusivamente la professione, essendo stato sospeso. Alla luce di ciò la CEDU ha ritenuto sufficienti e pertinenti le ragioni del contestato divieto, considerando che raggiunge i fini predetti e che rientra nella discrezionalità del legislatore. Nel complesso le procedure cui è stato sottoposto il ricorrente sono state eque e non vi è alcun valido motivo per ritenere che un avvocato d’ufficio non possa offrire un’efficace difesa al proprio cliente, nonchè collega. Si registrano diverse opinioni dissenzienti, riportate in calce alla sentenza.

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