di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *La sentenza GDP di Taranto, sez. II, numero 21 dello scorso 3 gennaio consultabile tra i documenti correlati , costituisce un unicum nella giurisprudenza sui criteri del risarcimento dei danni da sinistro stradale, dettandone nuovi, perchè analizza un'ipotesi frequente, ma, talvolta sottovalutata.La questione affrontata. Il conducente di una vettura, di cui non era il proprietario, mentre effettuava un sorpasso azzardato, tamponava l'attrice. Si assumeva la piena responsabilità dell'accaduto così che questa fictia confessio , secondo le recenti regole fissate dalla giurisprudenza di legittimità articolo 232 c.p.c. Cass. Civ. sez. III, 14/06/2004, numero 11240 Cass. Civ. sez. lav. 15/04/2004 numero 7208 Cass. Civ. 02/04/2004 numero 4800 Cass. Civ. Sez. I, 10/06/1997 numero 5194 , faceva piena prova contro di lui rimasto contumace. La danneggiata chiedeva, però, tra le varie voci di indennizzo, un risarcimento per i danni subiti dal suo veicolo ben superiore €. 4.500,00 al valore commerciale dello stesso era un'auto del 1993, di cui non era noto il reale stato di manutenzione e valutata in €. 600,00. Il giudice, previa decurtazione della somma anticipata dall'assicurazione del convenuto, nell'accogliere integralmente le richieste attoree, ridimensionava quest'ultima pretesa.Motivi della decisione. Ha ritenuto equo che il valore per equivalente di ripristino possa essere determinato, applicando una decurtazione del 40 % dovuta allo stato di presumibile usura preesistente al sinistro. [ ]Tutto ciò in quanto al danneggiato non può derivare un incremento di valore ingiustificabile per effetto del danno subito, ma deve avere per oggetto l'integrale pregiudizio subito dal soggetto leso conseguendo un risarcimento tendente alla restituito in integrum del veicolo danneggiato. In altre parole, la differenza che resta a carico del danneggiato, gli consente di usufruire di un autoveicolo rinfrescato dalle riparazioni con pezzi nuovi che gli possono consentire un utilizzo più prolungato dell'autoveicolo con minore spesa di manutenzione, superandosi nel caso di specie il deprezzamento dovuto al sinistro stradale con un apprezzamento di fatto conseguito .Risarcimento in forma specifica o per equivalente? Nella fattispecie si supera il principio di eccessiva onerosità posto finora a fondamento delle due tipologie indicate. La prima prevede l'intergale pagamento dei danni documentati e fatturati o di cui si provi l'effettivo importo. Mentre l'altra è, di solito, applicata in processi analoghi a quello in esame, ossia quando l'importo del danno è decisamente superiore al valore del bene, sì da far considerare antieconomica l'eventuale riparazione e/o quando il veicolo è vecchio . Va provato l'ottimo stato di manutenzione dell'auto. Si sottolinei anche che, malgrado apposite polizze a copertura di tali rischi, spesso le assicurazioni non coprono la differenza del danno. È prassi calcolarlo avvalendosi delle quotazioni indicate nei mercuriali e/o fatte da riviste specializzate, in assenza di altri parametri predefiniti. Si noti che in queste ipotesi, in genere, il danneggiato non viene rimborsato, salvo che non provi l'ottimo stato di manutenzione del mezzo. Talvolta, però, gli vengono liquidate somme irrisorie.Riconoscere al richiedente una somma superiore al valore commerciale della vettura comporterebbe un illecito guadagno? A conferma del trend seguito da questa giurisprudenza costante e maggioritaria si citi la sentenza del GDP di Bari del 03/07/10. Nel rigettare le richieste dell'attore di una vicenda simile alla nostra fattispecie l'auto aveva un'anzianità di soli sette anni , ha dettato i criteri per stabilire il suddetto risarcimento, trattandosi di auto di vecchia costruzione e di costo della riparazione superiore al valore commerciale 1 data di immatricolazione e valore commerciale del veicolo al momento dell'evento 2 stato e condizione di conservazione dello stesso 3 consistenza dei danni con individuazione dei particolari danneggiati e da sostituire, costi delle sostituzioni ed incidenza della manodopera 4 delta tra il valore antesinistro ed il costo della riparazione . Secondo questo giudice riconoscere al richiedente una somma superiore al valore commerciale dell'auto comporterebbe un illecito guadagno a suo vantaggio. Siffatta limitazione è conseguenza del principio fissato nell'articolo 2058 c.c. in forza del quale il debitore non deve essere gravato da spesa eccessivamente onerosa e superiore a quanto avrebbe dovuto prestare se avesse adempiuto in forma specifica, consegnando al danneggiato un veicolo nello stesso stato di conservazione e consistenza di quello incidentato .È palese, quindi, la portata innovativa dell'annotata decisione che supera questi pregiudizi, introducendo criteri più equi ed una nuova esegesi intermedia a quelle appena descritte. Sono altrettanto ovvie le ripercussioni che essa potrà avere sugli analoghi procedimenti.Quale l'orientamento della Corte di Cassazione? Si noti, infine, come i criteri applicati dalle pronunce di merito siano oggettivi e come, sul punto, sia contrastante anche l'orientamento della Cassazione. Infatti una tesi datata Cass. numero 1066/79 riconosce all'attore un risarcimento in forma specifica di tutti i danni subiti dal suo mezzo. Un'altra, più recente, la numero 8062/01, invece, esprime opinioni simili a quelle a fondamento della nostra fattispecie deve essere sempre proporzionalmente ridotto in tutti i casi in cui il costo della sua riparazione abbia comportato una rivalutazione del veicolo stesso ovvero una sua maggiore funzionalità, non potendosi risolvere il risarcimento in un'occasione di arricchimento del patrimonio del danneggiato .Accessorietà del saldo IVA. Infine il GDP di Taranto ribadisce che deve essere liquidata anche l'IVA sulle fatture prodotte, poiché il risarcimento è comprensivo degli oneri accessori dovuti al suddetto danno, salvo il caso in cui, per l'attività svolta , abbia diritto alla detrazione od al rimborso della stessa ai sensi del DPR numero 633/72 v. Cass. civ. sez. III numero 10023/97 . * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
Giudice di Pace di Taranto, sez. II, sentenza 3 gennaio 2011, numero 21Svolgimento del processoCon atto di citazione la sig.ra C. M. premetteva - di essere proprietaria dell'autovettura Fiat 500 tg. COD , come da documento di proprietà che si allegava - che il giorno 30/12/2008, alle ore 12 30 circa, mentre la l'attrice percorreva con la predetta autovettura, la S.P. Montemesola - Crispiano, giunta nei pressi della C.da denominata Lariccia , in agro di Crispiano Ta , veniva collisa dalla Fiat Punto tg. di proprietà del sig. R.M. e nell'occasione condotta dal sig. R.D. - che il sinistro si verificava in quanto la sig.ra C., azionava l'indicatore di direzione sinistro e si portava a centro strada, dopo aver verificato che alcun veicolo proveniva da senso di marcia inverso iniziava la manovra di svolta allorquando veniva violentemente collisa sulla fiancata laterale sinistra dalla Fiat Punto il cui conducente, provenendo da tergo, superava dapprima una fila di veicoli incolonnati immediatamente dietro la Fiat 500, perdeva quindi il controllo del proprio mezzo e finiva la propria corsa rovinosamente sulla Fiat 500 - che vano risultava ogni tentativo posto in essere dalla C. al fine di evitare la collisione attesa la repentinità e l'imprevedibilità della manovra di controparte - che a seguito del sinistro la sig.ra C. subiva lesioni personali, danni patrimoniali, danni non patrimoniali e sosteneva ingenti spese mediche riservando sin d'ora ogni azione con separato e diverso giudizio - che sul luogo del sinistro intervenivano immediatamente i Carabinieri di Crispiano che provvedevano ad effettuare i rilievi di rito, nonché l'ambulanza che provvedeva a trasportare l'attrice presso il vicino nosocomio di Taranto - Paolo VI - che il sig. R.D., al momento dell'incidente, ammetteva la propria responsabilità rendendo spontanee dichiarazioni agli agenti intervenuti e provvedendo alla sottoscrizione del modello Cai allegato - che a seguito del sinistro su descritto il mezzo attoreo riportava danni alla fiancata laterale sinistra come si evince dalle fotografie allegate e per il cui ripristino l'istante aveva sborsato la somma di €. 4.500,00 come da ricevuta fiscale rilasciata dall'autocarrozzeria V. srl prodotta - che per il recupero e trasporto del veicolo sinistrato l'istante aveva sborsato la somma di €. 350,00 come da documento fiscale anch'esso allegato - che nel periodo strettamente necessario alla riparazione del veicolo l'istante aveva fatto uso di una auto di cortesia sborsando la ulteriore somma di €. 250,00 come da documento fiscale anch'esso allegato - che in conseguenza del sinistro de quo all'istante si rompevano gli occhiali da vista e, pertanto, era costretta ad acquistarne altri sborsando la somma di €. 490,00 come da fattura rilasciata dall'ottica Antonietta allegato - che con lettera racc.ta a.r., che anch'essa allegata, veniva richiesto il risarcimento dei danni alla N. T. ass.ni oggi G. ass.ni , compagnia che garantiva per la rca il veicolo della C. - che nonostante i numerosi inviti e solleciti nulla era pervenuto e che pertanto, si era reso necessario adire l'Autorità Giudiziaria competente,concludendo come in epigrafe. La causa veniva chiamata all'udienza del 01.04./10. Si costituiva in giudizio la G. Spa, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto e, in ogni caso, non provata, per diversi motivi tra cui la già eseguita offerta reale per il risarcimento di € 1.050,00, per l'esosità della richiesta risarcitoria e per la concorrente responsabilità attorea nella produzione del sinistro. Nessuno si costituiva per R. D. e R. M. che erano dichiarati contumaci. Compiuta l'istruzione ed espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata all'udienza del 22.12.2010, nella quale, fallito ogni tentativo di bonario componimento era trattenuta in decisione.Motivi della decisionePreliminarmente si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo quanto stabilito dagli articolo 132 e 115 c.p.c. per come modificati dalla legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, per cui saranno trattati solo gli aspetti processuali ritenuti rilevanti ai fini della decisione. La domanda di C. M. è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Dagli atti di causa si condivide e si riporta quanto di seguito. Per la decisione rilevanti sono i documenti costituiti dal rapporto dei Carabinieri di Crispiano, la prova testimoniale e la mancata risposta del R. D. alla prova per interpello. Si deve ritenere sulla base di tali risultanze documentali ed istruttorie, che responsabile esclusivo del sinistro sia il R. D., che in violazione alle norme sulla circolazione stradale articolo 148 comma II lettera A e comma 7 C.d.s allorché stando alla guida dell'autovettura del sig. R. M. superava la Fiat 500 dell'attrice che in quel frangente, dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro si portava a centro strada, e solo dopo aver verificato che alcun veicolo proveniva dal senso di marcia opposto, iniziava la manovra di svolta. Lo stesso R.D. ha rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri intervenuti tempestivamente sulla scena del sinistro, precisando nel rapporto percorrevo la strada che porta da Montemesola a Crispiano giunto in prossimità del civico 50 di contrada La Riccia mi accingevo a sorpassare il veicolo B Fiat cinquecento targato COD non accorgendomi che il veicolo predetto svoltava a sinistra .. Mi assumo la responsabilità di ciò che è avvenuto in quanto avevo il sole di fronte che mi ha tolto la visibilità. La società convenuta pur costituendosi in giudizio non ha provato l'accennata corresponsabilità del 30 % attribuibile all'attrice. Si considera, inoltre, che il medesimo R. D., ha ritenuto di non costituirsi né comparire in giudizio a rendere l'interrogatorio, senza addurre alcun legittimo impedimento, così da consentire l'applicazione della c.d. fictia confessio e di ritenere così come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio articolo 232 c.pc. Cass. Civ. sez. III, 14/06/2004, numero 11240 Cass. Civ. sez. lav. 15/04/2004 numero 7208 Cass. Civ. 02/04/2004 numero 4800 Cass. Civ. Sez. I, 10/06/1997 numero 5194, CED Cas. 505087 . In ordine all'entità dei danni ed al quantum debeatur deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti si può determinare i danni tutti subiti dal mezzo attoreo. Parte attrice ha dimostrato di aver sborsato la somma di €. 4.500,00, come da ricevuta fiscale numero 102/09 del 23/02/2009, per la riparazione dell'autovettura Fiat 500 tg. COD A tal riguardo, da accogliere per quanto di ragione, è la considerazione evidenziata dalla parte convenuta consistente nel fatto che detta autovettura risulta immatricolata nel 1993 con un valore commerciale di circa €.600,00.Considerando che non si conosce lo stato di manutenzione al momento del sinistro dell'autovettura danneggiata, pur regolarmente revisionata periodicamente come risulta dalla copia della carta di circolazione, si deve ritenere che in base alle varie voci di ripristino contenute nella fattura di € 4.500,00, il valore per equivalente di ripristino possa essere determinato, applicando una decurtazione del 40 % dovuta allo stato di presumibile usura preesistente al sinistro. Alla somma residuata di € 2.700,00, occorre aggiungere € 600,00 del valore commerciale, avendosi un totale di € 3.300,00. Tutto ciò in quanto al danneggiato non può derivare un incremento di valore ingiustificabile per effetto del danno subito, ma deve avere per oggetto l'integrale pregiudizio subito dal soggetto leso conseguendo un risarcimento tendente alla restituito in integrum del veicolo danneggiato. In altre parole, la differenza che resta a carico del danneggiato, gli consente di usufruire di un autoveicolo rinfrescato dalle riparazioni con pezzi nuovi che gli possono consentire un utilizzo più prolungato dell'autoveicolo con minore spesa di manutenzione, superandosi nel caso di specie il deprezzamento dovuto al sinistro stradale con un apprezzamento di fatto conseguito. L'IVA è dovuta, Infatti, la S.C. Cass. Civ., Sez. III, 14.1097, numero 10023 ha ritenuto che poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, il risarcimento comprende anche l'IVA, a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge DPR. 26 ottobre 1972 numero 633 , deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. All'attrice, inoltre, dovrà essere riconosciuto l'importo di €. 350,00, come da ricevuta fiscale numero 257/09 del 17/04/2009, quale rimborso per il recupero e trasporto con carro-attrezzi del veicolo ed €. 250,00, come da ricevuta fiscale numero 64/09 del 20/01/2009, per l'utilizzo dell'auto di cortesia. La sig.ra C. richiede, altresì, il risarcimento derivante dalla rottura degli occhiali con il rimborso della somma di € 490,00. Pertanto, si ottiene una somma complessiva da risarcire di € 4.390,00 € 3.300,00 + 350,00+250,00+ 490,00 , che va decurtata della somma di € 1.050,00 già pagata. In ogni caso, in presenza delle suddette fatture, la somma complessiva spettante alla sig.ra C. dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi. Per quanto riguarda le spese di giudizio, non é superfluo rammentare che l'istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia Tribunale, Cassazione, ecc. , né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate. Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., per come modificato dal comma 17 dell'articolo 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, tenuto conto altresì dei diritti spettanti per le udienze strettamente necessarie ed escludendo quella parte di onorari non dovuti.P.Q.M.Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da C. M. contro la soc. G. e R. D. e R. M., ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, cosìDECIDE1 dichiara la responsabilità esclusiva di R. D. per la produzione dei danni da circolazione stradale 2 condanna R. D.e R. M., in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA, soc. G. Ass.ni in persona del suo legale rappr. pro-tempore al pagamento in favore della parte attrice della ulteriore somma di 3.340,00 4.390,00-1.050,00 a titolo del risarcimento dei danni materiali, oltre l'adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo 3 condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese e competenze della presente procedura e che si liquidano in Euro 2.264,00, di cui € 1.100,00 per diritti, € 164,00 per spese ed € 1.000,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell'avvocato difensore dichiaratosi distrattario. 4 sentenza esecutiva, come per legge.