L’associazione in partecipazione salva dal reato di falsa fatturazione soggettiva

La presenza di un contratto di associazione in partecipazione stipulato tra due soggetti economici può fungere da scudo” al fine di proteggere l’emittente dal reato di falsa fatturazione soggettiva.

Con la sentenza n. 36906 del 9 settembre 2013, la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione, pur ribadendo un principio analogo già espresso in altre sentenze precedenti, fornisce un caso specifico di esimente dall’attribuzione del reato di falsa fatturazione soggettiva. Secondo la Suprema Corte, il reato di emissione di fatture soggettivamente false non si configura se fra l’impresa emittente e la ricevente esiste un contratto di associazione in partecipazione. Il caso. A due imprenditori toscani era stato attribuito il reato di falsa fatturazione soggettiva, in quanto la società a loro riconducibile aveva emesso fatture per opere svolte da un terzo soggetto che, secondo l’accusa, non era in nessun modo riconducibile alla società emittente in quanto non era né l’amministratore della medesima né il reale suo responsabile . Seppur la Corte d’Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa, estinguendo parte dei reati perché prescritti, gli accusati sono ricorsi ugualmente in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di merito sulla base del fatto che la prestazione oggetto di fatturazione sarebbe stata eseguita da un soggetto, persona fisica, nell’interesse del soggetto d’imposta emittente la fattura . Tale motivazione era altresì rafforzata dal fatto che il soggetto che ha operato nell’interesse della società emittente risultava un associato in partecipazione della medesima. Non c’è reato di emissione di fatture soggettivamente false se esiste un contratto di associazione in partecipazione. Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte, coglie l’occasione per ricordare che il reato di emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto Cass. n. 14707/2007 . Nel caso in questione, il fatto che tra il soggetto emittente e colui che ha realmente svolto la prestazione vi sia un contratto di associazione in partecipazione, fa venir meno le condizioni per l’attribuzione del reato ai due amministratori della società emittente la fattura. Pertanto, piazza Cavour accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo - 9 settembre 2013, numero 36906 Presidente Mannino – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 26 marzo 2012 ud. 9 febbraio 2012 , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati N.B.P. e S.L. , per essere i reati commessi fino a tutto il OMISSIS estinti per prescrizione e, qualificate le restanti imputazioni come reato di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. numero 74, ha rideterminato la pena, con la concessione delle attenuanti generiche, in mesi 4 e giorni 10 di reclusione. Secondo il giudice di secondo grado, il reato - in parte prescritto, con riferimento alle fatture emesse dalla socomma Sagittario Costruzioni sas negli anni 2004 e 2005 -era rimasto accertato - nella minore ipotesi delittuosa, in considerazione dell'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi, inferiore alla soglia di Euro 154.937,07 - in quanto le fatture sarebbero state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. Infatti, la socomma Sagittario avrebbe fatturato attività effettivamente svolte dal C. , che non era né l'amministratore della società emittente essendo questo la moglie di lui né il reale suo responsabile . 2. Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione, forte di due motivi di doglianza, N.B.P. e S.L. , amministratori della socomma Renova srl, imputati del reato relativo alla contabilizzazione delle fatture emesse dalla Sagittario sas. Il difensore, anzitutto, ha censurato la decisione sotto il profilo della violazione dell'art. 606, lett. b , in relazione all'art. 2 D. Lgs. numero 74/2000, chiedendo l'annullamento della sentenza di merito e sostenendo che la prestazione oggetto di fatturazione sarebbe stata eseguita da un soggetto il C. , persona fisica, nell'interesse del soggetto d'imposta emittente la fattura. 3. Il ricorso ha censurato, altresì, la violazione dell'art. 606, lett. e , c.p.p. per la contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, con specifico riferimento alla fonoregistrazione dell'udienza dell'8/5/2008 ed in particolare all'audizione del teste M.A. . In particolare, secondo il difensore, il giudice di merito non avrebbe rilevato che dall'esame testimoniale si sarebbe acquisita la piena legittimazione del C. ad operare per conto della Sagittario, risultando un associato in partecipazione nell'impresa della quale era legale rappresentante il coniuge. Considerato in diritto 1.Osserva la Corte che il ricorso è fondato, con particolare riferimento al secondo motivo di doglianza, logicamente anteriore all'esame del primo. 2. Com'è noto, questa Corte ha stabilito che il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74 è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad operazioni inesistenti , sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Fattispecie nella quale la falsità riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente cfr. Sez. 3, numero 14707 del 14/11/2007, Rv. 239658 . Un elemento della fattispecie penale, quindi, è costituito dalla soggettiva falsità del soggetto emittente la fattura. 3. Nel caso esaminato, secondo i ricorrenti, l'emittente la società Sagittario sas risulta avere costituito con il sig. C.F. una associazione in partecipazione. Tali dati risultano dal documento specificamente indicato, ossia dal verbale di fonoregistrazione della deposizione del teste M. , assunto all'udienza dell'8 maggio 2008. Com'è noto, la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e c.p.p., introdotta dall'art. 8 L. numero 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione vedi Sez. 1, numero 11264 del 2/3/2007, Rv. 236139 . Orbene, nel caso di specie, appare contraddittoria l'affermazione della falsità soggettiva del soggetto emittente le fatture, effettivamente rese dal sig. C. , in quanto estraneo alla socomma Sagittario sas la quale è dimostrato aver costituito una associazione in partecipazione con la Sagittario medesima. Il ricorso degli imputati, in conclusione, va accolto, dovendosi così ritenere assorbita la prima censura, con l'annullamento della sentenza impugnata ed il suo rinvio avanti ad altra sezione della stessa Corte d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.