I crediti nei confronti del gestore dei servizi energetici possono essere dati in garanzia, ma pagando l’imposta di registro

Qual è il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’imposta di registro, al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE? Questo il quesito definito dalla risoluzione numero 95/E dell’Agenzie delle Entrate.

Il quesito. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate prende in esame una società che, nel 2011, ha realizzato un campo fotovoltaico ‘a terra’ e ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti. In seguito, la società ha ceduto l’impianto realizzato a un’altra s.p.a., stipulando, un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni. Come garanzia del pagamento, la prima società si è impegnata a cedere alla seconda, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti. Qual è il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da riservare al contratto di cessione in garanzia dei crediti vantati nei confronti del GSE? Autonoma funzione economica-sociale. Il quesito proposto con l’istanza di interpello riguarda la corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento nell’ambito del contratto di leasing. Con la Risoluzione 4 luglio 2008, numero 278, è stato chiarito che la cessione di crediti è un negozio dotato di una propria causa giuridica in quanto svolge un’autonoma funzione economico-sociale. Con riferimento all’atto di cessione di crediti, si è stabilito che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, detto contratto può dar luogo a operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo applicativo dell’IVA tra le operazioni esenti articolo 10, primo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, numero 633 oppure a operazioni di natura non finanziaria, esterne al campo applicativo dell’IVA. Il fatto che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria. Principio di alternatività. In virtù di quanto disposto dall’articolo 40, d.p.r. numero 917/1986, trova applicazione l’imposta di registro. Con la citata risoluzione numero 278/2008, è stato chiarito che tale imposta proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti. L’effettivo ammontare di tale credito non va determinato al momento della conclusione del contratto piuttosto l’ammontare va applicato in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo. Rileva perciò «il valore dei crediti dichiarato» in via presuntiva dal contraente. Il possibile verificarsi di eventi che diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta deve essere denunciato dalle parti, entro 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto. Diversamente, quando le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all’ammontare dei crediti indicato in sede all’atto di cessione, i contribuenti avranno diritto, ai sensi del citato articolo 35, comma 1, Tuir al rimborso dell’eccedenza di imposta versata.

TP_FISCO_ris.95E