L’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale
In altre parole, la Commissione non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendo automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria. È errata la decisione del giudice del merito nella misura in cui ha affermato l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, omettendo peraltro di compiere un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in occasione del procedimento penale a carico del contribuente. .Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18 giugno 2013, n. 15190. Il caso. I giudici di gravame hanno parzialmente annullamento un avviso di accertamento IRPEF Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione, ritenendo erronea la decisione del giudice del merito nella misura in cui ha affermato l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, omettendo peraltro di compiere un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in occasione del procedimento penale a carico del contribuente. Secondo gli Ermellini ai sensi dell’art. 654 c.p.p. - il quale aveva portata modificativa dell’art. 12 d.l. numero /1982, convertito in Legge numero /1982 poi espressamente abrogato dall'articolo d.lgs. numero /2000, - l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna . Il Giudice Tributario non può negare in linea di principio che l'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento possa costituire fonte di prova presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale. Imputato assolto con formula piena. L’imputato assolto in sede penale, anche con piena formula per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste , può essere responsabile fiscalmente, qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria da parte dello stesso contribuente, a giustificare in tutto o in parte il debito tributario. Il giudicato penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario sicché l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'amministrazione. Anzi il giudice tributario deve procedere ad una autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, anche qualora ritenga di fondare il proprio convincimento su tali elementi Cass. n. 17037/2002 e n. 9109/2002 . Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente, assumendone automaticamente gli effetti nel giudizio di sua competenza, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti art. 116 del codice di procedura civile , deve, in ogni caso, verificare e spiegare congruamente in motivazione le ragioni per cui ritiene che gli elementi concreti accertati dal giudice penale abbiano rilevanza per la soluzione del caso sottoposto al suo esame. Sussiste il dovere del giudice tributario di accertare sempre e comunque la fondatezza della pretesa fiscale, a prescindere dall'esito del giudizio penale. L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario. In particolare, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, sicché, anche qualora i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, il giudice tributario è tenuto comunque ad accertare la fondatezza della pretesa fiscale nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti .Va censurato l'operato del giudice di merito che faccia riferimento esclusivamente all'assoluzione del legale rappresentante di un'azienda ovvero alla decisione penale passata in giudicato. Sono censurabili le conclusioni della commissione tributaria che considera esclusivamente l'assoluzione del legale rappresentante perché il fatto non sussisteva senza, invece, fare alcun riferimento al materiale probatorio acquisito agli atti e, quindi, senza compiere alcun accertamento o apprezzamento sul contenuto del materiale probatori
Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 9 maggio 18 giugno 2013, n. 15190 Presidente Cicala Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero /2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza 01/06/2010 in data 10.02.2009, depositata il 10 marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, Sezione n. 06, ha respinto l'appello dell’ Agenzia Entrate, confermando quella di primo grado, che, pronunciando sull'originario ricorso del D., avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell'anno 1995, lo aveva, parzialmente, accolto. Affida l'impugnazione a due mezzi. 2 L'intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede. 3 La questione posta dal ricorso va esaminata, tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale in tema. Costituisce, in vero, principio consolidato quello secondo cui ai sensi dell'art. 654 cpp - il quale aveva portata modificativa dell'art. 12 del D.L. n. 429 del 1982, convertito in Legge n. 516/1982 - poi espressamente abrogato dall'art. 25 del D.Lgs 10 marzo 2000 n. 76, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna Cass. n. 6337/2002, n. 10945/2005, 2499/2006 . E' stato, altresì, affermato che In tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, anche nella vigenza dell'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 , la sentenza definitiva penale esplicava autorità di giudicato nel processo tributario a condizione che i soggetti nei cui confronti veniva invocata fossero stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale, ovvero che sussistesse identità di fatti materiali tra i due processi Cass. n. 27021/2005 . Si è, pure, precisato che il Giudice Tributario non può negare in linea di principio che l'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento possa costituire fonte di prova presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale Cass. n. 17037/2002, n. 19481/2004 . Infine, rilevasi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale ricorre il vizio di omessa motivazione, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass. n. 1756/2001, n. 890/2006 Nel caso, sembra che il Giudice di appello non si sia attenuto a tali consolidati e condivisi principi, avendo affermato l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, sulla base di un non pertinente richiamo giurisprudenziale, senza, peraltro, verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalle ricordate pronunce ed omettendo di compiere una autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale. Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base del trascritto principio, con l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza. Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa - Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell'Agenzia Entrate va accolto, per manifesta fondatezza, e che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell'Abruzzo, procederà al riesame e, applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per il riesame, ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo.