Un anno di tempo, a partire dalla conoscenza dell’adulterio

Il termine annuale di decadenza per l’azione di disconoscimento della paternità decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie o da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica?

A rispondere ci ha pensato la Cassazione che, con la sentenza n. 13638/13 depositata il 30 maggio, ha rigettato il ricorso di un uomo in quanto era provata la conoscenza della relazione extraconiugale della moglie e la consapevolezza della non paternità oltre un anno prima la proposizione dell’azione. Il caso. Un uomo si vedeva rigettare la richiesta di disconoscimento di paternità perché era ormai decorso il termine per la proposizione della stessa. La questione, affrontata dalla Prima sezione Civile della Cassazione, verte, dunque, sulla decorrenza del termine dell’azione di disconoscimento. Da quando inizia a decorrere il termine? Secondo il ricorrente, infatti, il termine decorre dalla raggiunta certezza negativa della paternità biologica, secondo i giudici di merito, invece, dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie. Dalla conoscenza dell’adulterio o dalla raggiunta certezza negativa della paternità biologica? A risolvere il dilemma è proprio la S.C. che, basandosi su alcune decisioni della Corte Costituzionale nn. 134/1985 e 266/2006 , ribadisce l’esigenza di un coordinamento fra le norme contenute nell’art. 235 c.c. – disconoscimento di paternità - e nell’art. 244 c.c. – termini dell’azione di disconoscimento - che prevede un termine di decadenza per la proposizione dell’azione, individuato nel momento della conoscenza dell’adulterio . Bisogna garantire la certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari. Insomma, il termine annuale di decadenza per l’azione di disconoscimento decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica . Anche perché – precisano gli Ermellini – una diversa esegesi dell’art. 244 c.c. termini dell’azione di disconoscimento , la quale differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di indagine stragiudiziale cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta . Per queste ragioni, dunque, la Cassazione rigetta il ricorso dell’uomo, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio – 30 maggio 2013, n. 13638 Presidente Luccioli – Relatore Campanile