Il dipendente pubblico reintegrato trattiene le spettanze di fine servizio? È in malafede

In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell’ accipiens al momento del pagamento si presume, sicché grava sul solvens l’onere di dimostrare la malafede dell’ accipiens all’atto della ricezione della somma non dovuta.

Lo ha confermato, con la sentenza numero 10815, depositata l’8 maggio 2013, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro. I giudici di merito oscillano tra “ignoranza” e “consapevolezza”. La pronuncia in commento trae origine da una vicenda nel corso della quale un dipendente pubblico, dopo essere stato riammesso in servizio in forza di un provvedimento cautelare del TAR, aveva ricevuto le spettanze di fine servizio. Nelle more di una pronuncia definitiva del giudice amministrativo, il rapporto era stato ricostituito a tutti gli effetti ed era proseguito fino alla sua risoluzione definitiva, per collocamento a riposo del dipendente. A quel punto, l’INPDAP provvedeva alla riliquidazione dell’indennità di fine rapporto, decurtandola, però, della somma già versata al dipendente e degli interessi legali sulla stessa. Convenuto in giudizio l’istituto di previdenza, il dipendente ne otteneva, in primo grado, la condanna al pagamento degli interessi trattenuti, sul presupposto che il medesimo dipendente, nel percepire l’indennità, fosse in buona fede. La Corte d’appello, tuttavia, ribaltava la pronuncia di prime cure, ritenendo che il dipendente fosse in malafede nel momento in cui ebbe a percepire l’indennità di fine servizio essendo già stato riammesso in servizio a seguito del provvedimento di sospensiva del TAR, il dipendente era certamente consapevole che detto pagamento era indebito, atteso che l’indennità in parola spetta solo al momento della conclusione definitiva del rapporto. La Corte d’appello, quindi, condannava il dipendente alla restituzione degli interessi sulla somma indebitamente percepita. Ciò che conta è lo stato psicologico dell’accipiens al momento del pagamento. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell’ accipiens al momento del pagamento si presume conseguentemente, grava sul solvens , che intenda ottenere gli interessi dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, l’onere di dimostrare la malafede dell’ accipiens all’atto della ricezione della somma non dovuta cfr., ex plurimis , Cass. 5330/2005 . Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato, in altre occasioni, che la nozione di buona fede in senso soggettivo coincide con l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall’articolo 1147, comma 2, c.c., in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l’effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame cfr. Cass. numero 12211/2007 . Nessuna distinzione tra provvedimento cautelare e sentenza il dipendente reintegrato che trattiene l’indennità è in malafede. Sulla base di questi principi, la pronuncia in commento ha confermato la sentenza della Corte territoriale ed ha respinto la tesi sostenuta dal dipendente, secondo cui la situazione del dipendente reintegrato in forza di provvedimento cautelare non può essere equiparata a quella del dipendente reintegrato con sentenza. Secondo il dipendente, infatti, solo nel primo caso l’atto risolutivo è ancora valido, essendone solo temporaneamente sospesa l’efficacia fino all’esito del giudizio di impugnazione del recesso pendente tale giudizio, la buona fede del lavoratore dovrebbe presumersi, potendo l’impugnazione essere rigettata, con conferma della legittimità del recesso e della già avvenuta corresponsione del trattamento di fine rapporto. Viceversa, la Suprema Corte ha ritenuto privo di rilievo il fatto che la sospensione dell’efficacia del provvedimento di destituzione del dipendente, avendo natura cautelare e comportando la riattivazione provvisoria del rapporto di lavoro, non fosse definitiva dovendo essere confermata o revocata all’esito del giudizio di merito ciò che deve essere valutato è se quando vi è stato il pagamento dell’indennità di fine servizio – momento questo cui bisogna aver riguardo per la valutazione dell’elemento psicologico dell’ accipiens – il dipendente avesse o meno la consapevolezza che l’indennità non fosse dovuta.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 gennaio - 8 maggio 2013, numero 10815 Presidente Miani Canevari – Relatore Fernandes Svolgimento del processo F.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro l'INPDAP ed il comune di Bergamo chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.432,74 oltre interessi legali. Esponeva che, dopo essere stato destituito dal servizio in data 5.4.1995 e successivamente riammesso l'11 luglio 1995 a seguito di provvedimento di sospensiva del TAR, aveva ricevuto il 18 luglio 1995 le spettanze di fine servizio che il rapporto era proseguito fino al 1 luglio 2000, data della risoluzione definitiva, e l'INPDAP aveva provveduto alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto decurtandola della somma già versata nel luglio 1995 e degli interessi legali sulla stessa che non era tenuto alla restituzione di detti interessi legali in mancanza di una costituzione in mora. L'adito giudice, con sentenza in data 16.6.2005, accoglieva il ricorso - ritenendo che il F. fosse in buona fede nella percezione dell'indennità di fine servizio in quanto il provvedimento di destituzione, benché sospeso nell'efficacia, era ancora in essere fino alla sentenza definitiva del TAR - e condannava l'INPDAP al pagamento degli interessi indebitamente trattenuti nonché il comune di Bergamo a pagare all'istituto previdenziale la somma di Euro 2.297,25. A seguito di appello principale del comune di Bergamo e di appello incidentale dell'INPDAP la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 agosto 2007, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda del F. . Ad avviso della Corte territoriale non esisteva una statuizione amministrativa in ordine alla legittimità del provvedimento di destituzione in quanto il ricorso innanzi al TAR era stato dichiarato perento, non avendo il F. chiesto nei termini la fissazione dell'udienza, e, quindi, la sentenza del Tribunale in ordine alla buona fede dell'accipiens fondata sulla supposta decisione del giudice amministrativo intervenuta nel 2001, dopo il collocamento a riposo, cadeva per la mancanza del presupposto di fatto su cui era basata. Precisava, altresì, la Corte che il F. era in mala fede nel momento in cui ebbe a percepire l'indennità di fine servizio perché, essendo stato già riammesso in servizio a seguito del provvedimento di sospensiva del TAR, era certamente consapevole che detto pagamento era indebito, spettando detta indennità solo al momento della conclusione definitiva del rapporto che, quindi, era tenuto alla restituzione degli interessi sulla somma indebitamente percepita. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F. affidato a due motivi. Resiste con controricorso il comune di Bergamo. L'Inpdap è rimasto intimato. Il F. ed il comune di Bergamo hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa interpretazione degli articolo 2033 e 1147 c.c Si assume che erroneamente la Corte di merito avrebbe equiparato la situazione del dipendente reintegrato in forza di provvedimento cautelare a quella del dipendente reintegrato con sentenza, sia pure di primo grado. Ed infatti, solo nel primo caso, l'atto risolutivo del rapporto è ancora valido e ne è solo temporaneamente sospesa l'efficacia fino all'esito del giudizio di impugnazione del recesso, pendente il quale la buona fede del lavoratore che abbia percepito il TFR - o l'indennità di fine servizio come nel caso in esame - è da presumersi ben potendo l'impugnazione essere rigettata con la conferma della legittimità del recesso e della già avvenuta corresponsione del trattamento di fine rapporto. Viene formulato quesito di diritto. Con il secondo motivo si deduce la omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia non avendo la Corte di merito tenuto conto che il procedimento innanzi al TAR si era estinto per perenzione ed il provvedimento di destituzione del F. era divenuto incontestabile e definitivo alla data del 5.4.1995 con la conseguenza che l'indennità di fine servizio doveva essere corrisposta nel momento in cui era stata effettivamente pagata. Entrambi i motivi vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Per costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all'ipotesi di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta Cass. numero 5330 del 10/03/2005 Cass. numero 10978 del 07/11/1997 cfr. anche. Cass. nnumero 428/91 9689/91 10884/95 . È stato anche ulteriormente precisato che la nozione di buona fede in senso soggettivo coincide con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'articolo 1147, secondo comma, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame Cass. numero 12211 del 25/05/2007 Cass. numero 8587 del 05/05/2004 . Questi principi sono stati richiamati e correttamente applicati nella impugnata sentenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente. Ed infatti non ha rilievo che la sospensione della efficacia del provvedimento di destituzione del dipendente, avendo natura cautelare e comportando la riattivazione provvisoria del rapporto di lavoro, non fosse definitiva dovendo essere confermata o revocata all'esito del giudizio di merito. Ciò che andava valutato - ed è ciò che ha fatto la Corte di merito - è se quando vi è stato il pagamento dell'indennità di fine servizio, momento questo cui bisogna aver riguardo per la valutazione dell'elemento psicologico dell'”accipiens Cass. numero 5330 del 10/03/2005 , il F. avesse o meno la consapevolezza che detta indennità non gli fosse dovuta. Al riguardo occorre rilevare che il giudice del gravame, sulla scorta della ricostruzione cronologica degli avvenimenti e dopo aver evidenziato che il pagamento di detta indennità era intervenuto in un momento successivo alla riammissione in servizio, con una valutazione di merito, non sindacabile in questa sede, ha finito con l'escludere la sussistenza della buona fede dell'attuale ricorrente il quale era ben conscio che era venuto meno il presupposto - la cessazione dal servizio - per potersi vedere liquidata la menzionata indennità. Del resto, come è riportato nello svolgimento del fatto della impugnata sentenza, il F. nel ricorso introduttivo del giudizio aveva affermato di non essere tenuto - pur nella consapevolezza dell'indebito - alla restituzione né della somma la indennità di fine servizio né al pagamento degli interessi legali non essendo mai stato costituito in mora. Va, inoltre, osservato che, diversamente ha quanto pure sostenuto nel secondo motivo, il rapporto di lavoro, a seguito del provvedimento di sospensiva da parte del tribunale amministrativo, era stato ricostituito a tutti gli effetti ed era proseguito inalterato fino al pensionamento del F. intervenuto nel corso dell'anno 2000. Con la ulteriore conseguenza della irrilevanza, in concreto, della perenzione del giudizio innanzi al TAR pacificamente dichiarata, peraltro, solo nell'anno 2006 quando il rapporto di lavoro era ormai cessato, come detto, per collocamento a riposo del dipendente. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio cedono, per il principio della soccombenza a carico del ricorrente in favore del comune di Bergamo e sono liquidate come da dispositivo non si provvede in ordine alle spese nei confronti dell'INPDAP rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Bergamo liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge nulla per le spese nei confronti dell'INPDAP.