Divieto di prevedere tariffe fisse o minime, apertura a pubblicità dell'attività professionale e alla costituzione di società di capitali e, soprattutto, abolizione dell'esame di stato per avvocati e commercialisti. Queste le misure contenute nella bozza.
Presentata il 30 giugno scorso durante l'esame della Manovra finanziaria da parte del Consiglio dei Ministri, la prima bozza di disegno di legge delega in materia di liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate è destinata da subito ad accendere polemiche.Le norme più discusse riguardano l'eliminazione dell'esame di stato e la possibilità di costituire società professionali di capitali per l'esercizio di iniziative economiche.Niente più esami di stato. Il disegno di legge delega prevede di riformare le regole per l'accesso agli ordini professionali di avvocati e commercialisti, eliminando l'esame di stato e richiedendo, invece, come unica condizione per l'iscrizione all'Ordine, oltre al titolo di studio previsto dalla legislazione vigente, un periodo di praticantato obbligatorio, di durata pari a due anni per gli avvocati e a tre anni per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Periodo che può essere anticipato durante gli anni universitari.Praticantato obbligatorio già durante i corsi universitari. È prevista la facoltà, per gli studenti universitari, che abbiano conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dal corso di laurea, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio.Gli avvocati possono esercitare imprese commerciali. Chi, invece, è già avvocato, sarà più libero di esercitare imprese commerciali è prevista la possibilità di costituire società professionali di capitali, al fine di consentire la realizzazione di attività economiche congiunte tra professionisti e soci di mero investimento. Inoltre, i professionisti iscritti ad albi potranno partecipare a più società ed esercitare, come detto, imprese commerciali.Sì alla pubblicità. Gli ordini non possono vietare la pubblicità dell'attività professionale su mezzi di comunicazione ogni valutazione deve essere riferita al caso concreto ed adeguatamente motivata. No alle tariffe fisse o minime. Vietata, invece, oltre all'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, anche la mera fissazione delle medesime.Cnf così si affossa la professione forense. Il Consiglio Nazionale Forense esprime la più recisa opposizione alle prime anticipazioni della legge delega, in particolare all'abolizione dell'esame di stato e all'equiparazione tra attività professionale e imprese. La prima misura sarebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto consentirebbe l'accesso all'esercizio della professione a tutti, senza una selezione accurata consentirebbe l'esercizio della difesa, che costituisce un interesse non solo dell'assistito ma anche della generalità dei cittadini, a laureati in legge le cui capacità e professionalità non sono state preventivamente accertate. Inoltre, osserva il Cnf, si è sempre imputato agli avvocati di essere troppi, con conseguente lunghezza del contenzioso e impatto sulla ripresa economica, e si vorrebbe eliminare l'ultimo strumento di selezione rimasto.Per altro verso, la possibilità per gli avvocati di svolgere non solo l'attività intellettuale ma anche quella commerciale produce una commistione di interessi che snatura il significato stesso di attività professionale . Come potrebbe, si chiede il Cnf, assicurare l'indipendenza, l'autonomia, l'assenza di conflitti di interessi e la valutazione attenta e distaccata della posizione del cliente, un avvocato che esercita il commercio?Oua il Governo bluffa sulla deregulation. Misure già introdotte dalla Legge Bersani. Posizione simile, di forte critica, per l'Oua, secondo la quale alcune delle misure principali contenute nel disegno di legge delega sembrano la brutta copia delle liberalizzazioni targate Bersani. Abolizione delle tariffe, apertura a soci azionisti all'interno degli studi professionali, abolizione del divieto di pubblicità sono tutte misure già esistenti che il Governo duplica inutilmente . L'abolizione dell'esame di stato per avvocati e commercialisti, secondo de Tilla, comporta una modifica dell'articolo 33 Cost. non basta, insomma, la legge ordinaria. Nell'attesa di conoscere il testo definitivo del disegno di legge, l'Oua si dice pronta a manifestare la propria contrarietà, anche tornando in piazza, come già ha fatto in passato per protestare contro la legge Bersani.
Proposta di legge delega in materia di liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentatearticolo 11. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Giustizia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la liberalizzazione dell'esercizio delle professioni regolamentate.2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono acquisiti il parere del Consiglio di stato, che è reso entro trenta giorni, e i pareri delle competenti commissioni parlamentari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione, che sono resi nei successivi trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi i detti termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.3. nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge numero 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge numero 248 del 2006, anche alle leggi con valenza speciale o riferite a determinate categorie di professionisti b prevedere che è vietata oltre all'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime anche la mera fissazione delle medesime c prevedere che gli ordini non possono vietare la pubblicità dell'attività professionale su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro professionale stabilire che ogni valutazione da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto ed adeguatamente motivata d introdurre la possibilità di costituire società professionali di capitali, al fine di consentire la realizzazione di iniziative economiche congiunte tra professionisti e soci di mero investimento e introdurre la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali f prevedere per gli ordini professionali il divieto di fissare alcun limite o contingente complessivo all'apertura ed esercizio delle attività professionali regolamentate g escludere per gli ordini professionali, in coerenza con gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la possibilità di verificare la corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera h rivedere il regime dei minimi contributivi previdenziali, al fine di introdurre misure agevolative per i giovani professionisti anche attraverso misure compensative interne alla categoria i introdurre per gli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea che consentono l'accesso a professioni regolamentate la facoltà di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale j riformare le regole per l'accesso all'ordine professionale degli avvocati e all'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, prevedendo quale unica condizione per l'iscrizione all'ordine, oltre al titolo di studio previsto dalla legislazione vigente, un periodo di praticantato obbligatorio di durata è pari a due anni per l'esercizio della professione forense e pari a tre anni per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile k sopprimere l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense o della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché tra queste ultime e l'esercizio della professione di giornalista professionista.4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.5. Dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.