Quando nemmeno il condono salva il capannone abusivo

Le circolari interpretative emanate a livello ministeriale, in quanto atti interni alla pubblica amministrazione, non hanno effetto vincolante per il giudice penale né per i loro destinatari. Tale principio vale anche in tema di sanatoria per ‘condono edilizio’, in presenza di un ordine di demolizione.

Il caso. La Corte d’Appello di Salerno in veste di giudice dell’esecuzione rigettava, con ordinanza, la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, stabilito con sentenza, presentata dall’interessato, che proponeva perciò ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di tenere in considerazione che il capannone oggetto dell’ordine di demolizione, avente destinazione non residenziale, era stato costruito con regolare permesso derivante da ‘sanatoria’ per condono edilizio. In tal modo, sarebbe stato violato l’articolo 32, comma 25, l. numero 326/03, in forza del quale dovrebbe ammettersi la condonabilità delle edificazioni con destinazione non residenziale, nonostante l’intervento della Corte Costituzionale sent. numero 196/04 che ha dichiarato parzialmente illegittima la norma in parola. Sanatoria per quali edifici? La Suprema Corte, che dichiara inammissibile il ricorso, non manca di richiamare gli orientamenti fondamentali in tema profili penali nell’edilizia. Anzitutto, il richiamo all’articolo 32, comma 25, l. numero 326/03 è inconferente in quanto tale norma si riferisce alle sole nuove costruzioni residenziali, non quindi a quelle con destinazione diverse come il capannone del caso concreto. Inoltre, l’intervento di censura della Consulta non ha riguardato questo profilo, ma solo la parte della l. numero 326/03 che non prevede chela legge regionale possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati dalla legge nazionale. Limiti all’efficacia delle circolari. Il ricorrente fa, inoltre, riferimento alla circolare numero 2699/05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di interpretazione della norma che si intende violata. La Cassazione sgombra il campo da possibili estensioni del valore da attribuire alle circolari interpretative esse sono atti interni alla p.a. e svolgono solo la funzione di ausilio interpretativo come tali, non hanno alcun effetto vincolante né per il giudice in questo caso penale né per i loro destinatari, non potendo affatto porsi in contrasto con «l’evidenza del dato normativo» in questo senso le SS.UU. Civili, sentenza numero 23031/2007 . Conseguentemente, è corretta la valutazione del titolo abitativo sanante operata dalla Corte territoriale, che non aveva vagliato la legittimità del provvedimento ma verificato l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato nel caso concreto, osservando altrettanto correttamente che il rilascio del titolo abitativo all’esito della procedura di condono edilizio non determina la revoca automatica dell’ordine di demolizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 13 giugno – 25 giungo 2012, numero 25170 Presidente De Maio – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Salerno ha rigettato, in data 28.6.2011, quale giudice dell'esecuzione, la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive disposto con sentenza emessa il 7.7.2006 dalla Corte medesima, presentata nell'interesse di L.M.A. . Avverso tale provvedimento il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la richiesta, supportata dal rilascio, in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di un permesso di costruire in sanatoria per “condono edilizio”, in quanto le opere realizzate consistevano in un capannone di mq 450 avente destinazione non residenziale. La condonabilità delle opere, secondo il ricorrente, era stata esclusa dal giudice dell'esecuzione sulla base di quanto disposto dall'articolo 32, comma 25, legge 326/03, dichiarato incostituzionale con sentenza numero 196/2004 ed interpretato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2005 numero 2699 nel senso che deve ritenersi ammessa la condonabilità degli interventi aventi destinazione non residenziale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. Come si è avuto modo di affermare ripetutamente, l'articolo 32 del citato D.L. 269/2003 limita l'applicabilità del condono edilizio, con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale Sez. 3 numero 8067, 27 febbraio 2007 Sez. 3 numero 21679, 7 maggio 2004 Sez. 3 numero 14436, 24 marzo 2004 Sez. 3 numero 3358, 29 gennaio 2004 , ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Nella fattispecie, come evidenziato chiaramente nel provvedimento impugnatoci manufatto che si assume condonato consisteva in un capannone avente una superficie di mq 450 e destinazione evidentemente non residenziale. 4. Del tutto inconferenti risultano, inoltre, i reiterati richiami effettuati in ricorso alla già indicata giurisprudenza costituzionale, atteso che la sentenza numero 196 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione correttamente applicata dalla Corte territoriale solo nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 del medesimo articolo 32 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati. 5. Altrettanto correttamente i giudici dell'esecuzione hanno ritenuto del tutto privo di rilievo il contenuto della richiamata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Va a tale proposito ribadito quanto già affermato Sez. 3 numero 19330, 17 maggio 2011 proprio con riferimento al suddetto documento e, cioè, che la circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Con l'occasione si richiamava una precedente pronuncia delle Sezioni Unite Civili di questa Corte sulla natura ed efficacia delle circolari la quale aveva evidenziato, con riferimento a quelle interpretative in materia tributaria, la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice SS.UU. civili numero 23031, 2 novembre 2007 , osservando che la circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con fa regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere direttamente al contribuente. La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio atto impositivo, diniego di rimborso, ecc. possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la interpretazione contenuta nella circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata La circolare non vincola, infine il Giudice tributario e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente ai Giudice il compito di interpretare la norma del resto, ai Giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva . 6. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione del titolo abilitativo sanante esibito nel corso dell'udienza. La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo chiarito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale si vedano Sez. 3 numero 21487, 21 giugno 2006, contenente dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema Sez. 3 numero 40425, 12 dicembre 2006, Sez. 3, numero 1894, 23 gennaio 2007 Sez. 3, numero 41620, 13 novembre 2007 Sez. 3 numero 35389, 16 settembre 2008 Sez. 3 numero 9177, 2 marzo 2009 Sez. 3, numero 28225, 10 luglio 2008 Sez. 3, numero 14504, 2 aprile 2009 Sez. 3, numero 34809, 8 settembre 2009 Sez. 3, numero 35391, 30 settembre 2010 . Il menzionato potere dovere del giudice in presenza dell'atto abilitativo illegittimo deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale Sez. 3 numero 23080, 10 giugno 2008 conf. Sez. 3 numero 26144, 1 luglio 2008 Sez. 3, numero 12869, 24 marzo 2009 Sez. 3 numero 27948 8 luglio 2009 Sez. 3 numero 31479, 29 luglio 2008 . Le argomentazioni poste a sostegno dell'orientamento appena richiamato valgono, ovviamente, anche per quanto riguarda il giudizio di esecuzione, con riferimento al quale questa Corte ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di condono edilizio non determina l'automatica revoca dell'ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge Sez. 3, numero 39767, 11 novembre 2010 Sez. 3, numero 46831, 22 dicembre 2005 . Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, del tutto immune da censure. 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente Corte Cost. 7 - 13 giugno 2000, numero 186 - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.